Scarica Sentenza Tribunale di Foggia N.1356-2024
Bollette luce e gas: se il giudice non assegna alle parti in termine per esperire la conciliare nella prima udienza il giudizio è procedibile
Bollette luce e gas e termine per conciliazione
Nelle controversie che hanno ad oggetto i servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas e che sono soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudizio diventa procedibile se, pur in presenza dell’eccezione d’improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto, il giudice non assegna alle parti il termine necessario ad avviare la procedura di conciliazione. Lo ha affermato il Tribunale di Foggia, nella sentenza n. 1356/2024.
Bollette luce e gas: opposizione a decreto ingiuntivo
Un utente si oppone a un decreto ingiuntivo ottenuto dal suo fornitore di energia elettrica. L’opponente eccepisce la prescrizione del credito, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e infine condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio e ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Controparte chiede il rigetto dell’opposizione perché infondata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Il giudice istruisce la causa per mezzo di documenti e propone alle parti di risolvere la controversia in via conciliativa. L’autorità rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
Termine per conciliare: vale la regola art. 5 dlgs n. 28/2010
Il Tribunale competente rigetta l’opposizione avanzata confermando il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’opposta. L’autorità giudiziaria si pronuncia prima di tutto sull’eccezione di improcedibilità della domanda causata:
- dal mancato esperimento della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo n. 28/2010 e dalla delibera n. 209/2016 E/COM;
- dal mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata dall’opponente.
Bollette luce e gas: eccezione di improcedibilità e mancata assegnazione del termine
Per il Tribunale l’eccezione di improcedibilità va respinta perché infondata. Il Giudice precisa che manca una disciplina specifica in materia che stabilisca entro quale termine la parte sia tenuta ad avviare la conciliazione ed entro quale termine il giudice debba assegnare alle parti un termine per avviare la conciliazione. Occorre quindi fare riferimento ai termini stabiliti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. La norma specifica che il giudice, nel corso della prima udienza, dopo aver constatato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, assegni alle parti il termine di 15 giorni per presentare l’istanza di avvio.
Mancata concessione del termine entro la prima udienza: giudizio procedibile
Nel caso di specie però il Giudice, nonostante l’eccezione di improcedibilità eccepita dall’opponente, ha omesso di assegnare alle parti il termine di 15 giorni previsto dalla legge per avviare la conciliazione. Il procedimento pertanto diventa procedibile nel rispetto del principio sancito dalla Cassazione in materia di giurisdizione condizionata. In base a questo principio: “la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere – dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell’art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo, l’azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio (Cass. n. 10089/2000, Cass. n. 3022/2003)”.
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