Scarica sentenza Tribunale Livorno 2024
Assolta la domanda giudiziale per far valere la responsabilità medica con la conclusione dell’ATP art. 696 bis c.p.c. o con il decorso del termine di sei mesi
Conclusione dell’ATP ex art. 696 bis c.p.c.
La condizione di procedibilità nelle controversie che riguardano la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, deve ritenersi assolta con la conclusione del procedimento per ATP o con il decorso del termine di sei mesi. Lo ha affermato il Tribunale di Livorno nella sentenza n. 173/2024.
Responsabilità medica e relazione del consulente ex art. 696 bis c.p.c.
Nella vicenda, un paziente agisce in giudizio per far valere i danni riportati all’anca destra causati da malpractice medica. L’attore fa presente di aver avviato la mediazione, ma che la procedura ha avuto esito negativo a causa della mancata adesione di controparte. Lo stesso sostiene inoltre che la CTU assunta nel procedimento di ATP di cui all’art. 696 bis c.p.c. non sia utilizzabile in giudizio perché risulterebbe violato il termine previsto dall’articolo 8 della legge n. 24/2017.
Controparte, costituitasi in giudizio, contesta le domande attoree anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c., da cui non è emersa alcuna responsabilità medica.
Condizione di procedibilità assolta con la conclusione dell’ATP
Dal punto di vista procedurale il Tribunale, dopo aver esaminato le eccezioni sollevate dall’attore sull’eccezione di inutilizzabilità della relazione prodotta in sede di ATP richiama il contenuto dell’ articolo 8 della legge n. 24/2017 applicabile ratione temporis alla controversia: “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.
Dalla norma emerge come in materia di responsabilità medica il legislatore abbia previsto una giurisdizione condizionata con finalità deflattiva. Prima di promuovere un’azione per far valere la responsabilità medica è necessario infatti proporre un ricorso per ottenere una consulenza tecnica preventiva al fine di comporre la controversia.
Per risolvere quindi l’eccezione dell’attore sui termini, il Tribunale condivide l’orientamento di chi sostiene che l’articolo 8 debba essere interpretato nel senso che si “considera assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per ATP o con il decorso del termine di 6 mesi.” Il termine di 90 giorni non ha nulla a che vedere infatti con la condizione di procedibilità, ma con la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Il termine di 90 giorni per proporre il giudizio di merito è quindi finalizzato ad ancorare gli effetti della domanda proposta con ricorso ai sensi dell’art. 702 c.p.c. a quello precedentemente depositato ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. Stando così le cose anche il termine di sei mesi permette di ritenere assolta la condizione di procedibilità senza conseguenze negative circa l’utilizzo della consulenza, perché si porrebbe in contrasto con il principio di economia processuale.
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