Scarica sentenza Tribunale Livorno 2024

Assolta la domanda giudiziale per far valere la responsabilità medica con la conclusione dell’ATP art. 696 bis c.p.c. o con il decorso del termine di sei mesi

Conclusione dell’ATP ex art. 696 bis c.p.c.

La condizione di procedibilità nelle controversie che riguardano la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, deve ritenersi assolta con la conclusione del procedimento per ATP o con il decorso del termine di sei mesi. Lo ha affermato il Tribunale di Livorno nella sentenza n. 173/2024.

Responsabilità medica e relazione del consulente ex art. 696 bis c.p.c. 

Nella vicenda, un paziente agisce in giudizio per far valere i danni riportati all’anca destra causati da malpractice medica. L’attore fa presente di aver avviato la mediazione, ma che la procedura ha avuto esito negativo a causa della mancata adesione di controparte. Lo stesso sostiene inoltre che la CTU assunta nel procedimento di ATP di cui all’art. 696 bis c.p.c. non sia utilizzabile in giudizio perché risulterebbe violato il termine previsto dall’articolo 8 della legge n. 24/2017.

Controparte, costituitasi in giudizio, contesta le domande attoree anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c., da cui non è emersa alcuna responsabilità medica.

Condizione di procedibilità assolta con la conclusione dell’ATP

Dal punto di vista procedurale il Tribunale, dopo aver esaminato le eccezioni sollevate dall’attore sull’eccezione di inutilizzabilità della relazione prodotta in sede di ATP richiama il contenuto dell’ articolo 8 della legge n. 24/2017 applicabile ratione temporis alla controversia: “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.

Dalla norma emerge come in materia di responsabilità medica il legislatore abbia previsto una giurisdizione condizionata con finalità deflattiva. Prima di promuovere un’azione per far valere la responsabilità medica è necessario infatti proporre un ricorso per ottenere una consulenza tecnica preventiva al fine di comporre la controversia. 

Per risolvere quindi l’eccezione dell’attore sui termini, il Tribunale condivide l’orientamento di chi sostiene che l’articolo 8 debba essere interpretato nel senso che si “considera assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per ATP o con il decorso del termine di 6 mesi.” Il termine di 90 giorni non ha nulla a che vedere infatti con la condizione di procedibilità, ma con la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Il termine di 90 giorni per proporre il giudizio di merito è quindi finalizzato ad ancorare gli effetti della domanda proposta con ricorso ai sensi dell’art. 702 c.p.c. a quello precedentemente depositato ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. Stando così le cose anche il termine di sei mesi permette di ritenere assolta la condizione di procedibilità senza conseguenze negative circa l’utilizzo della consulenza, perché si porrebbe in contrasto con il principio di economia processuale.

Leggi anche l’articolo correlato “Mediazione obbligatoria risarcimento danni

Scarica sentenza Tribunale Livorno 2024

Responsabilità medica

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Responsabilità medica: procedibilità ok con la conclusione dell’ATP

Il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 173/2024, ha stabilito che la condizione di procedibilità nelle cause di responsabilità medica è assolta con la conclusione dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. o con il decorso del termine di sei mesi. Il giudice ha chiarito che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 della legge 24/2017 riguarda solo la salvezza degli effetti della domanda e non la procedibilità, rendendo legittimo l'utilizzo della consulenza tecnica in giudizio per favorire l'economia processuale.

Curia: Tribunale di Livorno
Giudice: Giulio Scaramuzzino
Argomento/i: Responsabilità medica

Leggi il commento

Spese di assistenza legale in mediazione: vanno richieste nell’atto di citazione

Secondo una sentenza del Tribunale di Terni (n. 344/2023), il rimborso delle spese legali sostenute per attivare la mediazione obbligatoria, necessaria in casi di malpractice medica come condizione di procedibilità, deve essere espressamente richiesto nell'atto di citazione. Nel caso specifico, nonostante l'accoglimento del risarcimento per errore diagnostico, il giudice ha rigettato il rimborso dei compensi dell'avvocato poiché l'istanza non era stata correttamente formulata nell'atto.

Data sentenza: 26/05/2023
Curia: Tribunale di Terni
Giudice: Grotteria
Argomento/i: Responsabilità medica
Materia/e: Mediazione obbligatoria

Leggi il commento

Responsabilità sanitaria: consulenza tecnica preventiva o mediazione per superare la condizione di procedibilità

La sentenza n. 97/2023 del Tribunale di Milano chiarisce che, in materia di responsabilità sanitaria, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta attivando, in modo alternativo, o la mediazione obbligatoria o la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. Entrambi gli strumenti mirano a deflazionare il carico dei tribunali tramite il tentativo di conciliazione. In quest'ultimo caso, non è richiesto il requisito dell'urgenza né l'obbligo di mantenere le stesse argomentazioni in diritto.

Data sentenza: 17/01/2023
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Nicola Di Leo
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Mediazione obbligatoria +1

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento