La parte che vuole ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’avvocato per attivare la mediazione, deve chiederlo nell’atto di citazione
Spese per attivare la mediazione
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per pagare l’avvocato affinché provveda ad attivare la procedura di mediazione, è necessario farne richiesta nell’atto di citazione.
Questa la decisione del Tribunale di Terni contenuta nella sentenza n. 344 del 2023 al termine di una vicenda processuale in materia di risarcimento del danno da malpractice medica.
Vuoi sapere in quali altri casi di risarcimento si deve attivare la procedura di mediazione? Allora leggi questo articolo di approfondimento “Mediazione obbligatoria risarcimento del danno”
Risarcimento danni per perdita del congiunto
Nella vicenda, i prossimi congiunti ed eredi di un soggetto morto in ospedale agiscono in giudizio per fare accertare la responsabilità dei sanitari.
Per i parenti del defunto i medici hanno errato la diagnosi. Nella domanda rivolta al giudice chiedono quindi l’accertamento della responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella morte del congiunto e il risarcimento dei danni patiti.
Nel merito, il Tribunale accoglie le richieste degli attori. La morte del congiunto deve ricondursi in effetti alla malpractice dei sanitari della struttura in cui il caro estinto era stato ricoverato.
Per il Giudice i medici hanno errato la diagnosi di embolia polmonare. La morte, da quanto emerge dalle prove, è riconducibile piuttosto a un arresto cardiocircolatorio.
La struttura sanitaria viene quindi condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti. La stessa deve ritenersi responsabile contrattualmente per omessa somministrazione della corretta terapia anticoagulante.
Mediazione obbligatoria per la responsabilità medica
In casi come questi, ossia quando si vuole agire per far valere la responsabilità medica e ottenere il risarcimento del danno si deve prima avviare la procedura di mediazione prevista e disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010.
L’art. 5 di questo decreto prevede che, chi ha intenzione di agire in giudizio per risolvere una controversia finalizzata a ottenere il risarcimento del danno per responsabilità medica deve attivarsi per avviare la procedura di mediazione.
In diverse materie, tra cui figura il risarcimento del danno derivante da malpractice medica, la procedura di mediazione rappresenta infatti una condizione di procedibilità.
Questo significa che, se si vuole fare causa a dei medici o a una struttura sanitaria per ottenere un risarcimento del danno, prima si deve tentare di risolvere la questione in via amichevole grazie all’aiuto di un mediatore e con l’assistenza di un legale.
Il decreto n. 28/2010 pone tra l’altro a carico dell’avvocato, nel momento stesso in cui viene incaricato di rappresentare la parte in giudizio, l’obbligo di informare il suo assistito della possibilità o dell’onere di andare in mediazione per poter beneficiare anche di alcuni vantaggi fiscali di questa procedura.
Rigettata la richiesta del rimborso delle spese per il legale in mediazione
La figura del legale quindi è una figura fondamentale, anche nella procedura stragiudiziale della mediazione, per questo gli attori, nella vicenda oggetto della sentenza commentata, chiedono anche il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per il legale, per avergli fatto avviare la procedura di mediazione.
Il Tribunale nega però in loro favore il riconoscimento di tale rimborso a causa della mancata indicazione di questa specifica richiesta nell’atto di citazione.
Il Tribunale rileva nello specifico che, nel corpo dell’atto di citazione “è contenuto esclusivo riferimento alle spese sostenute per l’avvio della procedura di mediazione, senza alcun riferimento, anche nella documentazione ivi richiamata, ai compensi dovuti al legale.”