mercoledì, Marzo 22, 2023

Il portale di riferimento sulla risoluzione alternativa delle controversie

Nr. 1 - Registro organismi di mediazione Ministero della Giustizia

Home Giurisprudenza <strong>Responsabilità sanitaria: consulenza tecnica preventiva o mediazione per superare la condizione di procedibilità</strong>

Responsabilità sanitaria: consulenza tecnica preventiva o mediazione per superare la condizione di procedibilità

La sentenza del Tribunale di Milano n. 97/2023 evidenzia il carattere alternativo tra la consulenza ex art. 696-bis c.p.c. e la mediazione come condizione di procedibilità del giudizio 

Mediazione e responsabilità medica

In materia di responsabilità sanitaria, la domanda giudiziale deve essere preceduta dalla proposizione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis del codice di procedura civile oppure, in via alternativa, da una domanda di mediazione ex art. 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010. Solo dopo aver instaurato uno di questi due procedimenti è possibile per il giudice entrare nel merito della domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica. È quanto ha evidenziato il Tribunale di Milano con sentenza n. 97 del 17 gennaio 2023. 

Carattere alternativo tra mediazione e consulenza ex art. 696-bis c.p.c. 

Il provvedimento in esame ha messo in luce il carattere alternativo dei due procedimenti prodromici all’esame della domanda giudiziale. Perché la causa possa andare avanti, infatti, è sufficiente che solo uno dei due rimedi sopra citati sia attivato dall’attore. Sia la consulenza tecnica preventiva che la mediazione civile, quindi, rappresentano una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in tema di responsabilità sanitaria. 

Responsabilità sanitaria e mediazione obbligatoria

Quella del risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica o sanitaria è una delle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria. 

L’elenco completo delle varie ipotesi in cui la mediazione civile rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale è fornito dall’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. Altre ipotesi di mediazione obbligatoria, ad esempio, sono le controversie in materia di condominio, di diritti reali, di successione, di locazione etc. In tutte le materie non comprese in detto elenco, invece, la mediazione rappresenta una mera facoltà a disposizione delle parti, che sono pertanto libere di rivolgersi direttamente al Tribunale, senza preliminarmente instaurare un procedimento di mediazione. 

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. 

Diversamente dalle altre ipotesi di mediazione obbligatoria, quella relativa alla materia della responsabilità sanitaria prevede anche una soluzione alternativa alla mediazione che consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale: tale soluzione è, per l’appunto, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. Questo strumento giudiziale si differenzia dall’istituto, affine ma diverso, dell’accertamento tecnico preventivo (ATP), previsto dall’articolo immediatamente precedente nell’impianto codicistico (art. 696 c.p.c.). Nella consulenza tecnica preventiva, infatti, manca il requisito dell’urgenza, previsto invece dall’ATP e finalizzato a scongiurare gli effetti della dispersione degli elementi di prova. Fatta questa dovuta distinzione, passiamo ad esaminare brevemente i tratti distintivi della consulenza preventiva. 

La condizione di procedibilità in tema di responsabilità sanitaria

Tale consulenza si richiede con ricorso e viene disposta con decreto dal giudice. È effettuata da un tecnico ausiliario del giudice ed è finalizzata alla determinazione di crediti derivanti da fatto illecito; nel caso specifico, per quanto qui di interesse, il consulente è quindi chiamato a quantificare il danno derivante da responsabilità sanitaria. La particolarità di questo istituto risiede nel fatto che, prima di depositare la relazione di quantificazione del danno, il consulente tecnico è tenuto a tentare la conciliazione tra le parti. Come si vede, in questo aspetto si rinviene un’affinità con il procedimento di mediazione civile e si comprende, perciò, la ragione per cui il legislatore ha ritenuto tali due strumenti alternativi tra loro. 

Entrambi i rimedi, infatti, mirano a far raggiungere un’intesa tra le parti e, di conseguenza a rendere superflua l’instaurazione (o la prosecuzione) del giudizio civile. L’obiettivo della previsione di tali strumenti quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziale è, quindi, quello di deflazionare il carico di lavoro dei tribunali. 

Va ricordato, inoltre, in caso di proposizione della domanda giudiziale senza che sia stato proposto il preventivo ricorso ex art. 696-bis, l’improcedibilità del giudizio deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, con assegnazione alle parti di un termine di quindici giorni per la presentazione della relativa istanza. 

Infine, non è inutile sottolineare un ulteriore passaggio della sentenza n. 97/2023 del Tribunale di Milano, che ha evidenziato come, in tema di consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria, non vi è alcun limite processuale che imponga di mantenere le stesse argomentazioni in diritto tra il procedimento preventivo e il successivo giudizio di merito.

Scarica Sentenza Tribunale di Milano 17 01 2023

<strong>Responsabilità sanitaria: consulenza tecnica preventiva o mediazione per superare la condizione di procedibilità</strong>