Scarica Sentenza Corte di Appello di Lecce n.913-2025
Se il giudice nega la mediazione obbligatoria, la sentenza è nulla, ma in appello non si torna indietro, il giudice fissa il termine per mediare poi decide
Mediazione in appello se il giudice respinge per errore l’eccezione di mancata mediazione
Se il giudice di primo grado respinge erroneamente l’eccezione di mancata mediazione obbligatoria sollevata tempestivamente, la sentenza è nulla. In sede di appello il giudice non può rinviare la causa al primo grado, ma deve sanare il vizio dichiarando la nullità della decisione e concedendo alle parti un termine per avviare il tentativo di conciliazione. Qualora la mediazione venga esperita, il giudice d’appello proseguirà l’esame nel merito; in caso contrario, dovrà dichiarare l’improcedibilità della domanda, chiudendo il giudizio. Lo ha chiarito la Corte d’appello di Lecce nella sentenza n. 913/2025.
Contratto di finanziamento e tasso superiore alla soglia di usura
Un pensionato cita in giudizio un istituto di credito perchè nel 2007 aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto. L’attore sostiene che il tasso di interesse applicato dalla banca fosse superiore alla soglia di usura prevista dalla legge; chiede quindi la nullità della clausola e la restituzione di circa 6.400 euro di interessi e costi.
Domanda improcedibile per mancato avvio della mediazione
L’istituto di credito, costituitosi in giudizio, eccepisce in via preliminare l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nel merito, invece, contesta il calcolo dell’usura. Il Tribunale, in sede di primo grado, rigetta l’eccezione di improcedibilità e accoglie la domanda nel merito. La banca a questo punto propone appello, lamentando principalmente l’errore del giudice nel non aver dichiarato l’improcedibilità del giudizio nonostante il mancato esperimento della mediazione.
Mediazione obbligatoria e vizio procedurale
Alla luce del motivo rituale sollevato dalla banca il giudice dell’impugnazione si occupa della corretta applicazione del D.lgs. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale. La Corte ricorda a questo proposito che in particolari materie, tra cui i contratti bancari e finanziari, il legislatore ha previsto la mediazione come condizione di procedibilità. Le parti quindi non possono adire il giudice se prima non tentano una conciliazione stragiudiziale. La Corte rammenta poi che secondo l’art. 5, comma 1-bis del citato decreto, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ora, nel caso di specie, la banca aveva sollevato l’eccezione correttamente già nella comparsa di costituzione. Il giudice di primo grado però aveva commesso un errore interpretativo, ritenendo che l’improcedibilità si verificasse solo se la parte non avesse avviato la mediazione dopo un ordine espresso del giudice. La Corte d’Appello è quindi costretta a chiarire che:
- se la materia rientra tra quelle obbligatorie, l’onere di avviare la mediazione spetta a chi propone la domanda (l’attore);
- se l’attore non lo fa, e il convenuto lo eccepisce tempestivamente, il giudice deve fissare un termine per esperire il tentativo di conciliazione.
Il punto di diritto più rilevante emerge dalla gestione dell’errore del primo giudice. In passato, si discuteva se un errore del genere comportasse la chiusura definitiva del processo o la regressione al primo grado. La Corte d’Appello di Lecce, citando la recente Cassazione n. 28695/2023, decide di applicare un principio di conservazione degli atti processuali. In base a detto principio quando il giudice di primo grado nega erroneamente la necessità della mediazione, il giudice d’appello non deve dichiarare la domanda definitivamente improcedibile, ma non può neanche rimandare la causa indietro al Tribunale. Deve dichiarare piuttosto la nullità della sentenza e assegnare alle parti il termine per svolgere la mediazione davanti a lui (in sede di appello). Alla luce di queste considerazioni la Corte dichiara quindi nulla la sentenza di primo grado. Il giudizio di merito sulla questione dell’usura e delle assicurazioni rimane così “congelato” e le parti vengono rimesse in termini per tentare la conciliazione. Solo se la mediazione dovesse fallire, la Corte d’Appello potrà procedere a esaminare il secondo motivo di gravame riguardante il calcolo tecnico degli interessi usurari. Questo approccio sottolinea il “favor” del legislatore per le soluzioni alternative delle controversie (ADR), trasformando un vizio procedurale in una nuova opportunità di accordo stragiudiziale, pur garantendo la prosecuzione del diritto alla difesa in caso di esito negativo.
Leggi anche: Mediazione e improcedibilità della domanda in appello
Scarica Sentenza Corte di Appello di Lecce n.913-2025