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L’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione deve essere sollevata alla prima udienza

Nelle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria, l’eccezione di improcedibilità della domanda non può essere sollevata per la prima volta solo in appello, in quanto tardiva

Mediazione obbligatoria ed eccezione di improcedibilità in appello

Nella mediazione obbligatoria, l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale non può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto tardiva. Il giudice d’appello, inoltre, ha la discrezionalità di disporre la mediazione ma non vi è obbligato dato che in secondo grado l’esperimento della procedura è condizione di procedibilità della domanda soltanto quando è disposta discrezionalmente dal giudice ex art. 5 comma 2, D.lgs. n. 28/2010. Così la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 533/2022, ha dichiarato inammissibile l’eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dalla banca appellata per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di gravame, e dunque, tardiva.

La vicenda

Nella vicenda, un’impresa proponeva appello avverso la sentenza di primo grado con cui, il tribunale pur revocando il decreto ingiuntivo, aveva ingiunto il pagamento nei confronti della banca creditrice della somma di oltre 100mila euro per anticipi su fatture non pagate, saldi debitori del conto corrente e importi non restituiti di un finanziamento chirografario. Gli appellanti sostenevano, tra l’altro, l’insussistenza della prova dell’invocato credito, per mancata produzione di tutti gli estratti conto e per inidoneità dell’attestazione ex art. 50 TUB a supplire alla stessa; il superamento del tasso-soglia ai fini della determinazione dell’usurarietà degli interessi oltre al carattere pregiudizievole, per la produttività dell’azienda, dell’avvenuto pagamento di interessi usurai.

Inoltre, censuravano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, D. Lgs. n.28/2010, deducendo in primo luogo l’improcedibilita della domanda della banca appellata, per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per legge in materia di rapporti bancari.  

Dal canto suo, la banca si costituiva deducendo anzitutto la tardività dell’eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione, eccezione sollevata per la prima volta solo in appello.  Nel merito la banca deduceva poi la correttezza del proprio operato.

La decisione

La Corte, preliminarmente, dichiara l’inammissibilità dell’eccezione di improcedibilità della domanda della banca per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, essendo “tale eccezione sollevata per la prima volta solo nel giudizio di appello ossia tardivamente”. Riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione, rilevano i giudici che “il termine ultimo per sollevare tale eccezione corrisponde alla prima udienza in I grado e che il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall’art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2″ (cfr. Cass. n. 25155/2020).

Non solo. “Stante la ratio della disciplina in materia di mediazione, volta

sostanzialmente a deflazionare i carichi di lavoro dei Giudici, favorendo soluzioni conciliative – ritiene la Corte – che non sia “utile disporre ora la mediazione, dopo che ormai si è interamente svolto ii giudizio di I grado, ivi comprese le duplici attività peritali espletate in quella sede, ed essendo ormai al termine anche ii giudizio di II grado”.  

Nel merito, la Corte rileva che nessuna contestazione era stata mai mossa, nel corso del rapporto sui mancati invii degli estratti conto che quindi dovevano presumersi regolarmente noti. Nulla di fatto neanche sul fronte dei dedotti tassi usurari, posto che l’istituto bancario si era attenuto ai criteri della banca d’Italia. Accolta solo la dedotta usura sopravvenuta, rinvenuta in relazione all’esercizio dello ius variandi da parte della banca, con le conseguenze previste dall’art.1815, comma 2, c.c., ossia la decurtazione di tutti gli interessi passivi applicati nei trimestri in cui si è riscontrato ii superamento della soglia, come quantificati dal Ctu.

Per cui, appello accolto solo parzialmente e spese compensate.

Corte Appello di Perugia-533-2022

 

L’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione deve essere sollevata alla prima udienza