Scarica Sentenza Tribunale di Messina n.4718-2025
La domanda giudiziale è improcedibile se la mediazione demandata non viene esperita nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari
Mediazione incompleta: domanda giudiziale improcedibile
La domanda giudiziale è improcedibile se l’attore non estende la mediazione delegata dal giudice a tutti i litisconsorti necessari del giudizio. Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, infatti, la mediazione demandata è una condizione di procedibilità. La sua funzione è di raggiungere un accordo che sia efficace e vincolante per l’intera controversia. Se la procedura viene attivata solo verso alcuni convenuti, l’accordo non risolve la lite nella sua interezza e tale omissione impedisce al giudice di procedere all’esame del merito. L’attore deve quindi sanare la carenza attivando correttamente la mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti, in caso contrario, l’azione non può proseguire. Lo ha chiarito il Tribunale di Messina nell’ordinanza n. 4718/2025.
Tentativo di mediazione demandata dal giudice
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Messina si pronuncia sulla riserva assunta per definire una questione di procedibilità fondamentale. In una precedente fase processuale, il Presidente di Sezione, ha emesso un’ordinanza motivata con cui aveva imposto alle parti di esperire un “tentativo effettivo di mediazione” presso un organismo accreditato. Tale adempimento, da attivarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione, era stato espressamente previsto a pena d’improcedibilità dell’azione giudiziaria e l’onere di impulso era stato posto a carico della “parte più diligente”.
Mediazione demandata: condizione di procedibilità
Il Giudice Onorario rileva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 5-quater del Decreto Legislativo n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione demandata dal Giudice rappresenta una condizione di procedibilità della domanda. Questa tipologia di mediazione, pur non essendo originariamente obbligatoria per legge, diventa tale su disposizione discrezionale del magistrato per promuovere la conciliazione e deflazionare il contenzioso. Il Giudice ribadisce inoltre che la mediazione, per sua natura, richiede la partecipazione effettiva e diretta di tutte le parti necessarie al giudizio (i cosiddetti litisconsorti). La ratio di questo istituto risiede, infatti, nel creare un “contatto diretto” tra tutti i soggetti coinvolti, per elaborare una soluzione negoziale e concordata in grado di definire l’intera lite.
Mediazione demandata omessa nei confronti dei responsabili civili
Nel caso di specie l’attrice ha agito in qualità di “parte più diligente”, attivando il procedimento di mediazione. Tuttavia, l’attivazione è avvenuta soltanto nei confronti della convenuta, omettendola completamente nei confronti dei responsabili civili litisconsorti necessari. Questa omissione, cha ha pregiudicato la corretta instaurazione della procedura conciliativa, è stata tempestivamente e ritualmente eccepita dalle altre parti all’udienza del 09.10.2025. L’eccezione ha così messo in luce la violazione della condizione di procedibilità per la sua mancata estensione a tutti i soggetti del rapporto processuale. Ne consegue che l’azione, in assenza di una mediazione capace di coinvolgere tutti i litisconsorti necessari, non può dirsi validamente esperita. Ragione per la quale la domanda giudiziale risulta improcedibile.
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