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La domanda giudiziale è improcedibile se la mediazione demandata non viene esperita nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari

Mediazione incompleta: domanda giudiziale improcedibile
La domanda giudiziale è improcedibile se l’attore non estende la mediazione delegata dal giudice a tutti i litisconsorti necessari del giudizio. Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, infatti, la mediazione demandata è una condizione di procedibilità. La sua funzione è di raggiungere un accordo che sia efficace e vincolante per l’intera controversia. Se la procedura viene attivata solo verso alcuni convenuti, l’accordo non risolve la lite nella sua interezza e tale omissione impedisce al giudice di procedere all’esame del merito. L’attore deve quindi sanare la carenza attivando correttamente la mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti, in caso contrario, l’azione non può proseguire. Lo ha chiarito il Tribunale di Messina nell’ordinanza n. 4718/2025.

Tentativo di mediazione demandata dal giudice
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Messina si pronuncia sulla riserva assunta per definire una questione di procedibilità fondamentale. In una precedente fase processuale, il Presidente di Sezione, ha emesso un’ordinanza motivata con cui aveva imposto alle parti di esperire un “tentativo effettivo di mediazione” presso un organismo accreditato. Tale adempimento, da attivarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione, era stato espressamente previsto a pena dimprocedibilità dell’azione giudiziaria e l’onere di impulso era stato posto a carico della “parte più diligente”.

Mediazione demandata: condizione di procedibilità
Il Giudice Onorario rileva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 5-quater del Decreto Legislativo n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione demandata dal Giudice rappresenta una condizione di procedibilità della domanda. Questa tipologia di mediazione, pur non essendo originariamente obbligatoria per legge, diventa tale su disposizione discrezionale del magistrato per promuovere la conciliazione e deflazionare il contenzioso. Il Giudice ribadisce inoltre che la mediazione, per sua natura, richiede la partecipazione effettiva e diretta di tutte le parti necessarie al giudizio (i cosiddetti litisconsorti). La ratio di questo istituto risiede, infatti, nel creare un “contatto diretto” tra tutti i soggetti coinvolti, per elaborare una soluzione negoziale e concordata in grado di definire l’intera lite.

Mediazione demandata omessa nei confronti dei responsabili civili
Nel caso di specie l’attrice ha agito in qualità di “parte più diligente”, attivando il procedimento di mediazione. Tuttavia, l’attivazione è avvenuta soltanto nei confronti della convenuta, omettendola completamente nei confronti dei responsabili civili litisconsorti necessari. Questa omissione, cha ha pregiudicato la corretta instaurazione della procedura conciliativa, è stata tempestivamente e ritualmente eccepita dalle altre parti all’udienza del 09.10.2025. L’eccezione ha così messo in luce la violazione della condizione di procedibilità per la sua mancata estensione a tutti i soggetti del rapporto processuale. Ne consegue che l’azione, in assenza di una mediazione capace di coinvolgere tutti i litisconsorti necessari, non può dirsi validamente esperita. Ragione per la quale la domanda giudiziale risulta improcedibile.

 Leggi anche: Litisconsorzio necessario: mediazione nei confronti di tutte le parti

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Mediazione delegata

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione delegata nei confronti di tutte le parti necessarie

Il Tribunale di Messina, con l'ordinanza n. 4718/2025, ha stabilito che la domanda giudiziale è improcedibile se la mediazione demandata dal giudice non viene esperita nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Poiché tale procedura costituisce una condizione di procedibilità volta a risolvere l'intera controversia, l'omissione di alcuni soggetti impedisce l'esame del merito. Nel caso specifico, l'attivazione della mediazione solo verso una parte ha reso l'azione giudiziaria improcedibile.

Data sentenza: 10/11/2025
Curia: Tribunale di Messina
Giudice: Maria Angela Caputo
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Mancata mediazione delegata da parte dell’attore, domanda improcedibile

La sentenza n. 1190/2025 del Tribunale di Modena stabilisce che il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice in corso di causa comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale. In un caso di responsabilità medica, nonostante l'ordinanza emessa dopo la CTU, le parti non hanno attivato la procedura. Ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010, tale omissione blocca il processo nel merito e produce effetti definitivi sull'azione, con conseguente condanna dell'attrice alle spese legali.

Data sentenza: 16/10/2025
Curia: Tribunale di Modena
Giudice: Roberto Masoni
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Domanda improcedibile

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Mediazione delegata solo con procura sostanziale

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 1894/2025, ha stabilito che la mediazione obbligatoria è regolarmente esperita se il delegato è munito di procura sostanziale. Tale documento deve conferire poteri specifici di disposizione dei diritti in controversia, poiché la mera procura alle liti è insufficiente. Nel caso analizzato, l'eccezione di improcedibilità è stata respinta poiché la delegata possedeva un mandato notarile con pieni poteri di transigere e conciliare.

Data sentenza: 06/06/2025
Curia: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Giudice: Carmela Sorgente
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: procura sostanziale

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Mediazione delegata: non basta depositare l’istanza

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 1708/2024, ha dichiarato improcedibile una domanda di restituzione di somme poiché il tentativo di mediazione non era stato esperito effettivamente. Il giudice ha ribadito che tale procedura non può ridursi a mero onere formale, ma deve mirare alla deflazione del contenzioso. Pertanto, non basta depositare l'istanza, ma l'attore deve partecipare personalmente al primo incontro, pena l'improcedibilità, anche in caso di mediazione delegata dal giudice.

Data sentenza: 11/07/2024
Curia: Tribunale di Nocera Inferiore
Argomento/i: Mediazione delegata

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Mediazione demandata: un’ordinanza modello

La Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza dell'11 aprile 2024, ha disposto la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5 quater del D.Lgs. 28/2010. Il giudice ha valutato la natura della causa, lo stato dell'istruttoria e la condotta delle parti, ravvisando vantaggi economici e tempi rapidi per una soluzione bonaria. La partecipazione personale è obbligatoria, salvo delega con procura specifica. L'assenza ingiustificata comporta l'improcedibilità della domanda e sanzioni pecuniarie, oltre a incidere sul merito della causa.

Data sentenza: 11/04/2024
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Assunta d’Amore +2
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: mediazione demandata

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Procura sostanziale per l’avvocato che sostituisce in mediazione

La Corte d'Appello di Napoli (sent. 173/2024) ha ribadito l'obbligo di partecipazione personale delle parti nella mediazione. In presenza di gravi motivi, è possibile farsi sostituire da un rappresentante, purché munito di procura speciale sostanziale che conferisca il potere di transigere la lite e disporre dei diritti oggetto della controversia. La semplice procura alle liti o la delega del difensore sono insufficienti; l'assenza di tale potere comporta l'improcedibilità della domanda e sanzioni pecuniarie.

Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Aurelia D’Ambrosio +2
Argomento/i: Mediazione delegata

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Rappresentanza in mediazione solo con procura speciale

La sentenza n. 110/2024 del Tribunale di Pesaro ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda richiede l'esperimento della mediazione. Qualora la parte non compaia personalmente, è indispensabile che il sostituto sia munito di una procura speciale. Nel caso in esame, l'invio di un avvocato privo di tale mandato specifico ha reso il tentativo di mediazione irregolare, determinando l'improcedibilità della domanda nonostante l'avvio della procedura delegata dal giudice.

Curia: Tribunale di Pesaro
Giudice: Fabrizio Melucci
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: opposizione decreto ingiuntivo

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Mediazione delegata: procedibile se esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 4633/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda riguardante i diritti reali per mancato esperimento della mediazione delegata. Il giudice ha chiarito che il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione è ordinatorio e non perentorio. Pertanto, la condizione di procedibilità è soddisfatta se la procedura viene utilmente esperita entro l'udienza di rinvio, a prescindere dall'avvio tardivo della stessa rispetto al termine iniziale.

Data sentenza: 17/11/2023
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Francesca Sequino
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Mediazione

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Mediazione ordinata dal giudice: condizione di procedibilità

L'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 09.02.2022 stabilisce che la mediazione ordinata dal giudice costituisce condizione di procedibilità anche in appello. Tale procedura, utile per una risoluzione rapida e vantaggiosa della lite, richiede la presenza personale delle parti assistite da un legale; l'assenza pregiudica la procedibilità e può essere sanzionata. Le parti possono richiedere un mediatore esperto e, in caso di mancato accordo, la condotta tenuta influirà sulla successiva valutazione delle spese.

Data sentenza: 09/02/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Aurelia D'Ambrosio +2
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Condizione di procedibilità +1

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In un’opposizone a precetto per mancato versamento del mantenimento della figlia il giudice dispone una mediazione delegata ai sensi del D.lgs 28/10

Il Tribunale di Firenze accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a causa di gravi motivi. Il giudice rileva il fumus boni iuris in virtù di un controcredito certo, liquido ed esigibile relativo a spese di mantenimento della figlia, configurando così il periculum in mora in re ipsa. Per favorire una soluzione bonaria e l'economia processuale, viene disposto l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione con partecipazione personale delle parti, pena l'improcedibilità della domanda.

Data sentenza: 22/12/2021
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Stefano Guglielmi
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Per la Cassazione il termine di 15 giorni per il deposito della mediazione demandata, ex art. 5, comma 2, D.Lgs 28/2010, non è perentorio

La Cassazione (sent. 40035/21) ha stabilito che il termine di 15 giorni fissato dal giudice per avviare la mediazione delegata (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) non è perentorio. La condizione di procedibilità è dunque soddisfatta se il tentativo di conciliazione, conclusosi senza accordo, avviene entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, a prescindere dalla tempestività dell'avvio. L'improcedibilità scatta solo per colpevole inerzia che impedisca l'esperimento della procedura entro tale udienza.

Data sentenza: 20/10/2021
Curia: Corte di Cassazione
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +3
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Cassazione: in mediazione delegata l’incontro effettivo deve svolgersi entro l’udienza successiva

La Cassazione affronta il caso di un'opposizione a decreto ingiuntivo in cui il giudice aveva disposto la mediazione delegata, fissando un termine di 15 giorni per l'avvio. Il tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità per il superamento di tale termine. La Corte stabilisce invece che il termine di 15 giorni non è perentorio; la condizione di procedibilità si avvera con l'effettivo esperimento della mediazione entro l'udienza di rinvio, cassando la sentenza e accogliendo il ricorso.

Data sentenza: 20/10/2021
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Annamaria Casadonte
Argomento/i: Mediazione delegata +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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