Scarica Sentenza Tribunale Nocera Inferiore N.1708-2024

Il tribunale di Nocera Inferiore rammenta che l’esperimento del tentativo di mediazione deve essere effettivo e non ridursi a mero onere processuale, anche quando la mediazione è prevista dal giudice

Mediazione e procedibilità

L’esperimento del tentativo di mediazione deve essere effettivo e non ridursi a mero onere processuale, anche quando la mediazione è prevista dal giudice. È quanto rammenta il tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza n. 1708/2024.

Nella vicenda, parte attrice conveniva in giudizio la controparte al fine di ottenere la restituzione della somma di quasi 400mila euro. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Il giudice dichiara la domanda improcedibile in quanto non può dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore ex art. 5 del Dlgs. n. 28/2010.

La mediazione delegata deve essere effettiva

Il procedimento di mediazione obbligatoria, premette il giudicante, “trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore”, il quale ha imposto alle parti “questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.

Se tale è lo scopo del legislatore, “l’esperimento del tentativo di mediazione – prosegue il giudice – non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.  

Le considerazioni svolte, spiega il tribunale, “vanno estese anche all’ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal Giudice”. Per cui, in tal senso, chi intende agire, cioè l’attore, “deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile”.

Non basta depositare l’istanza di mediazione

Per cui, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità non basta depositare l’istanza di mediazione, ma occorre “che l’attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l’attore da atteggiamenti inerti di controparte (Tribunale di Forlì 02.02.2021; in tema anche Corte d’Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021).

In occasione del “primo incontro”, precisa il giudice, “il mediatore fornirà alle parti le informazioni preliminari riguardo la procedura, i possibili vantaggi rispetto alla soluzione giudiziale, i rischi di un eventuale dissenso, dopodiché superato il momento ‘filtro’, egli esperirà il tentativo di mediazione offrendo ai comparenti un’ipotesi di accordo amichevole che tenga conto di tutti gli interessi manifestati dalle parti stesse, le quali saranno libere di accettarlo o meno”.

Ciò del resto in linea con l’intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso e con la giurisprudenza. “Richiedere che l’attore sia presente personalmente al ‘primo’ incontro destinato anche ad essere ‘ultimo’ qualora non compaia la controparte – rincara quindi il giudicante – appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: ‘un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria’ (cfr. Cass. 8473/19)”.

La decisione

Nel caso di specie, parte attrice ha partecipato alla mediazione per il tramite del proprio difensore, peraltro non munito di procura speciale, al pari della parte convenuta. Tale modalità “va ricondotta nell’ipotesi di mancata partecipazione” conclude il giudice dichiarando la domanda improcedibile.

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Mediazione delegata: non basta depositare l’istanza

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 1708/2024, ha dichiarato improcedibile una domanda di restituzione di somme poiché il tentativo di mediazione non era stato esperito effettivamente. Il giudice ha ribadito che tale procedura non può ridursi a mero onere formale, ma deve mirare alla deflazione del contenzioso. Pertanto, non basta depositare l’istanza, ma l’attore deve partecipare personalmente al primo incontro, pena l’improcedibilità, anche in caso di mediazione delegata dal giudice.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 11/07/2024
Curia: Tribunale di Nocera Inferiore
Argomento/i: Mediazione delegata

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Il tribunale di Nocera Inferiore rammenta che l’esperimento del tentativo di mediazione deve essere effettivo e non ridursi a mero onere processuale, anche quando la mediazione è prevista dal giudice

Mediazione e procedibilità

L’esperimento del tentativo di mediazione deve essere effettivo e non ridursi a mero onere processuale, anche quando la mediazione è prevista dal giudice. È quanto rammenta il tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza n. 1708/2024.

Nella vicenda, parte attrice conveniva in giudizio la controparte al fine di ottenere la restituzione della somma di quasi 400mila euro. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Il giudice dichiara la domanda improcedibile in quanto non può dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore ex art. 5 del Dlgs. n. 28/2010.

La mediazione delegata deve essere effettiva

Il procedimento di mediazione obbligatoria, premette il giudicante, “trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore”, il quale ha imposto alle parti “questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.

Se tale è lo scopo del legislatore, “l’esperimento del tentativo di mediazione – prosegue il giudice – non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.  

Le considerazioni svolte, spiega il tribunale, “vanno estese anche all’ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal Giudice”. Per cui, in tal senso, chi intende agire, cioè l’attore, “deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile”.

Non basta depositare l’istanza di mediazione

Per cui, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità non basta depositare l’istanza di mediazione, ma occorre “che l’attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l’attore da atteggiamenti inerti di controparte (Tribunale di Forlì 02.02.2021; in tema anche Corte d’Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021).

In occasione del “primo incontro”, precisa il giudice, “il mediatore fornirà alle parti le informazioni preliminari riguardo la procedura, i possibili vantaggi rispetto alla soluzione giudiziale, i rischi di un eventuale dissenso, dopodiché superato il momento ‘filtro’, egli esperirà il tentativo di mediazione offrendo ai comparenti un’ipotesi di accordo amichevole che tenga conto di tutti gli interessi manifestati dalle parti stesse, le quali saranno libere di accettarlo o meno”.

Ciò del resto in linea con l’intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso e con la giurisprudenza. “Richiedere che l’attore sia presente personalmente al ‘primo’ incontro destinato anche ad essere ‘ultimo’ qualora non compaia la controparte – rincara quindi il giudicante – appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: ‘un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria’ (cfr. Cass. 8473/19)”.

La decisione

Nel caso di specie, parte attrice ha partecipato alla mediazione per il tramite del proprio difensore, peraltro non munito di procura speciale, al pari della parte convenuta. Tale modalità “va ricondotta nell’ipotesi di mancata partecipazione” conclude il giudice dichiarando la domanda improcedibile.

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