Il Tribunale di Firenze chiarisce che la mancata comparizione personale della parte in mediazione non determina improcedibilità quando vi siano giustificati motivi e la parte sia rappresentata da un soggetto informato sui fatti e munito di poteri sostanziali. Commento alla sentenza n. 1307/2026.
Scarica Sentenza Tribunale di Firenze N. 1307-2026
Mediazione e partecipazione personale: quando la delega è valida
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1307/2026, affronta un tema di grande rilievo pratico per gli operatori della mediazione: la partecipazione personale della parte e i limiti entro i quali essa può essere sostituita da un rappresentante.
La decisione nasce da una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, promossa da un consumatore nei confronti di una società finanziaria in relazione a un contratto di carta di credito revolving stipulato nel 1997.
La società convenuta aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Successivamente, una volta esperita la procedura con esito negativo, aveva insistito sull’improcedibilità, contestando la mancata partecipazione personale della parte alla mediazione.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione.
La questione: partecipazione personale o rappresentanza?
Il punto centrale della decisione riguarda il significato da attribuire all’obbligo di partecipazione personale alla mediazione.
La giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 8473/2019, ha chiarito che nel procedimento di mediazione è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Allo stesso tempo, però, ha riconosciuto che tale partecipazione non integra un’attività strettamente personale e, quindi, può essere delegata a un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, purché munito di appositi poteri.
La riforma Cartabia ha poi inciso direttamente sull’art. 8 D.Lgs. 28/2010, prevedendo espressamente che le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione, ma che, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
La norma, dunque, conferma la centralità della partecipazione personale, ma introduce una clausola di flessibilità destinata a evitare applicazioni eccessivamente rigide.
I giustificati motivi secondo il Tribunale di Firenze
Il Tribunale osserva che la legge non definisce i “giustificati motivi” che consentono alla parte di farsi rappresentare. Né, secondo il Giudice, sarebbe possibile tipizzare in modo esaustivo tutte le ragioni che possono rendere necessaria o opportuna la nomina di un rappresentante.
La valutazione deve quindi essere compiuta caso per caso.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto idonee le ragioni indicate dalla parte ricorrente: la lontananza geografica dal foro adito, la mancanza di strumenti audiovisivi idonei e l’elevato tecnicismo della materia.
A questi elementi si aggiungeva una circostanza significativa: la parte non si era limitata a non comparire, né aveva semplicemente delegato il proprio difensore in modo generico. Aveva invece scelto di farsi rappresentare anche da un soggetto terzo, presidente di un’associazione di consumatori, ritenuto idoneo per conoscenza della materia e capacità di partecipare consapevolmente alla trattativa.
Non ogni assenza personale equivale a mancata partecipazione
Il passaggio più interessante della sentenza è la distinzione tra chi non partecipa affatto alla mediazione e chi, invece, vi partecipa attraverso un rappresentante adeguatamente munito di poteri.
Il Tribunale sottolinea che la condotta di chi si fa rappresentare da un soggetto terzo non può essere equiparata a quella di chi decide semplicemente di non partecipare alla procedura.
Questa distinzione è importante.
La mediazione non richiede una presenza fisica meramente simbolica. Richiede che al tavolo vi sia qualcuno in grado di comprendere la controversia, rappresentare effettivamente gli interessi della parte, valutare le proposte e, se del caso, comporre la lite.
In questa prospettiva, la partecipazione delegata non è un modo per eludere la mediazione, quando ricorrono giustificati motivi e il rappresentante è realmente munito dei poteri necessari. Può anzi costituire una forma seria e responsabile di partecipazione.
La procura sostanziale resta decisiva
La sentenza conferma, tuttavia, un punto essenziale: la delega non può essere generica.
Non basta la procura alle liti. Non basta, cioè, che il difensore sia munito del normale mandato processuale.
Il rappresentante deve essere titolare di una procura sostanziale, idonea a consentirgli di partecipare alla mediazione non solo come presenza formale, ma come soggetto dotato di effettivi poteri negoziali.
Questo profilo è particolarmente rilevante per gli avvocati e per gli organismi di mediazione. La verifica della presenza di un rappresentante non dovrebbe esaurirsi nella constatazione della delega, ma dovrebbe riguardare anche il contenuto dei poteri attribuiti e la conoscenza dei fatti da parte del delegato.
Il merito della controversia: il TAEG omesso nella carta revolving
Sul piano sostanziale, il Tribunale ha poi accolto la domanda del consumatore.
Il contratto di credito al consumo, stipulato nel 1997, non riportava l’indicazione del TAEG. Il Giudice ha ritenuto che tale omissione integrasse una violazione della disciplina imperativa vigente ratione temporis, con conseguente nullità parziale della clausola relativa al costo del credito.
La CTU ha rideterminato gli interessi applicando il tasso sostitutivo previsto dall’art. 124 TUB nella formulazione allora vigente, accertando un credito del consumatore pari a euro 4.063,80. Il Tribunale ha quindi condannato la società convenuta al pagamento di tale importo, oltre interessi legali e spese di lite.
Una decisione utile per la cultura della mediazione
La decisione del Tribunale di Firenze è interessante perché evita due opposti estremi.
Da un lato, non svuota l’obbligo di partecipazione personale, che resta la regola generale e continua a rappresentare uno degli elementi qualificanti della mediazione.
Dall’altro, non trasforma tale obbligo in un formalismo assoluto, incapace di adattarsi alle situazioni concrete.
La mediazione è efficace quando le parti partecipano in modo informato, consapevole e con reali poteri decisionali. Se questa finalità viene raggiunta attraverso un rappresentante adeguatamente delegato, in presenza di giustificati motivi, non vi è ragione per ritenere non avverata la condizione di procedibilità.
Conclusioni
Con la sentenza n. 1307/2026, il Tribunale di Firenze offre un’applicazione equilibrata dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010.
La partecipazione personale alla mediazione resta la regola. Tuttavia, quando sussistono giustificati motivi e la parte conferisce a un rappresentante una procura sostanziale, con conoscenza dei fatti e poteri necessari per la composizione della lite, la procedura non può essere considerata improcedibile per il solo fatto che la parte non sia comparsa fisicamente.
È una pronuncia che valorizza la mediazione come luogo di partecipazione effettiva, non di formalità vuote: ciò che conta non è soltanto chi siede al tavolo, ma se chi vi siede sia davvero in grado di trattare, decidere e contribuire alla possibile soluzione della controversia.