Scarica Sentenza Tribunale di Udine N.1138-2024
La parte che delega un rappresentante per la mediazione deve rilasciare una procura speciale e sostanziale per disporre dei diritti oggetto della controversia
Mediazione obbligatoria: procura sostanziale per l’avvocato in mediazione
Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 1138 del 14 dicembre 2024, ribadisce che il legale può rappresentare una parte nella mediazione solo se dispone di una procura che lo autorizzi a partecipare alla procedura di mediazione e gli conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali della controversia. Perché la presenza del difensore sia valida in mediazione, la parte deve quindi conferirgli una procura speciale e sostanziale.
Domanda improcedibile: nessuno compare agli incontri
La vicenda giudiziaria che porta il Tribunale a pronunciarsi nei termini suddetti ha inizio quando un proprietario immobiliare attiva una procedura di mediazione obbligatoria in relazione a un contenzioso locatizio. Durante gli incontri però la parte istante e il difensore non si presentano. Parte convenuta eccepisce per questo motivo l’improcedibilità della domanda. La mediazione infatti, anche se avviata, di fatto non si è svolta. Il comportamento dell’istante e del difensore costringe il Tribunale a dichiarare improcedibile la domanda.
Procura sostanziale: requisiti e autenticazione
Il Tribunale nella sentenza ricorda che la Cassazione, nella sentenza n. 8473/2019, ha sancito che “La parte (….), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche- ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.”
Nel caso di specie il Tribunale rileva invece che la procura che è stata conferita all’avvocato è una procura alle liti, che non attribuiva al difensore il potere specifico di rappresentare la parte istante in mediazione e di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia. La normativa sulla mediazione obbligatoria, disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010, impone invece la presenza personale delle parti o di un rappresentante autorizzato. Il difensore che rappresenta la parte in mediazione deve quindi essere autorizzato specificamente a disporre dei diritti sostanziali e a tal fine deve essere munito di una procura speciale sostanziale. Detta procura però, deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale. L’avvocato non può autenticare una procura che lo designi come rappresentante per la mediazione.
Intimante e avvocato: comportamento contrario alla ratio della mediazione
Fatte queste precisazioni il Tribunale censura il comportamento della parte istante e dell’avvocato perché hanno tenuto un comportamento contrario alla finalità della mediazione. I continui rinvii e la mancata partecipazione evidenziano una volontà di adempiere solo formalmente all’obbligo del tentativo di conciliazione, senza la volontà di comporre realmente la controversia.
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