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L’azione pauliana o azione revocatoria non è soggetta alla mediazione obbligatoria perchè non incide sui diritti reali dell’atto di disposizione

Azione pauliana: mediazione obbligatoria?
L’azione pauliana, non rientra nella materia di diritti reali, per cui non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda. Lo ha affermato il Tribunale di Venezia nella sentenza n. 1725/2025. 

Azione revocatoria atto di disposizione vendita immobiliare
Gli attori convengono in giudizio due medici (marito e moglie) per far ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di disposizione avente ad oggetto la quota dell’immobile di residenza dei coniugi venduta dal marito alla moglie.
Gli attori contestano al medico, responsabile di errori medici, di aver venduto alla moglie la metà della proprietà dell’immobile solo per sottrarsi alle loro richieste risarcitorie degli attori, in relazione alla morte di una loro parente, che loro imputano al dottore. La moglie del medico però in giudizio fa presente che la stessa era separata di fatto dal marito da anni e che la compravendita aveva solo adeguato la situazione reale. Ella inoltre nulla sapeva della morte della parente degli attori.

Azione revocatoria: soggetta alla mediazione obbligatoria?
Nell’atto di citazione gli attori richiamo inoltre l’aspetto procedurale della mediazione obbligatoria, sulla quale il Tribunale fornisce subito importanti chiarimenti. Prima di tutto l’autorità precisa che l’azione revocatoria rappresenta uno strumento giuridico attraverso il quale il creditore può tutelare le proprie ragioni nei confronti del debitore che abbia posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio idonei a pregiudicare la garanzia del credito. In altri termini, si tratta di un’azione volta a far dichiarare l’inefficacia, nei confronti del creditore, di quegli atti che il debitore ha compiuto in frode delle sue legittime aspettative, sottraendo o diminuendo la consistenza della propria garanzia patrimoniale (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, sent. 7 dicembre 2024, n. 31463). La revocatoria, pertanto, non incide sulla validità dellatto in sé tra le parti originarie, ma opera esclusivamente sul piano dellopponibilità nei confronti del creditore, che ne risulta leso. Essa si configura dunque come un mezzo di conservazione della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c., collocandosi all’interno del più ampio sistema di strumenti di tutela del credito. In tale contesto, l’obiettivo è quello di evitare che il debitore, attraverso comportamenti fraudolenti o comunque pregiudizievoli, possa sottrarre il proprio patrimonio all’azione esecutiva del creditore. Con riferimento al regime processuale applicabile invece ribadisce che lazione revocatoria non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria. Tale esclusione trova fondamento nel fatto che l’azione in questione non comporta la risoluzione di controversie aventi ad oggetto diritti reali, né mira ad accertare o modificare rapporti giuridici tra le parti dell’atto dispositivo. Piuttosto, essa si limita a far valere l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore che agisce, senza intaccarne la validità inter partes.A conferma di ciò, la giurisprudenza ha chiarito che lazione revocatoria non rientra tra le materie elencate dallart. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, che prevede il previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. In particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza della Sez. II del 23 settembre 2021, n. 25855, ha sottolineato che la revocatoria si distingue dalle controversie soggette a mediazione obbligatoria proprio perché non incide sui diritti reali oggetto dellatto dispositivo, ma ne limita esclusivamente gli effetti nei confronti del creditore.

Leggi anche: L’azione revocatoria ex art.2901 c.c., non richiede l’obbligo del preliminare tentativo di conciliazione

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Tribunale di Venezia

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Azione pauliana: mediazione obbligatoria?

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1725/2025, ha stabilito che l'azione pauliana non è soggetta alla mediazione obbligatoria. Poiché tale strumento mira a dichiarare l'inefficacia relativa di un atto fraudolento per tutelare la garanzia del credito, senza incidere sulla validità dell'atto tra le parti o sui diritti reali, non rientra tra le materie previste dal d.lgs. 28/2010. Pertanto, l'azione revocatoria non richiede il previo tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda.

Data sentenza: 03/04/2025
Curia: Tribunale di Venezia
Giudice: Silvia Bianchi
Argomento/i: Azione pauliana
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Controversie agrarie: condizione di proponibilità rilevabile anche in via officiosa

La sentenza n. 765/2025 del Tribunale di Venezia ribadisce che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2011, il tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie è una condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Tale requisito può essere rilevato dal giudice d'ufficio, come avvenuto nel caso di una richiesta di rilascio di fondo rustico. L'omissione di questo passaggio obbligatorio, volto a favorire risoluzioni preventive, comporta l'improcedibilità del ricorso, confermando l'orientamento della Cassazione.

Data sentenza: 12/02/2025
Curia: Tribunale di Venezia
Giudice: Lisa Micochero
Argomento/i: Conciliazione obbligatoria
Materia/e: controversie agrarie

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Opposizione a decreto ingiuntivo e termine mediazione

Secondo il Tribunale di Venezia (sent. n. 1821/2023), in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione è infondata se il giudice non ha invitato le parti a esperirla, assegnando un termine, nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. Non potendo imputare all'opposta alcuna inattività in assenza di tale invito, il successivo avvio della procedura stragiudiziale, in conformità ai termini poi stabiliti dal giudice, risulta regolare e non tardivo.

Data sentenza: 20/10/2023
Curia: Tribunale di Venezia
Giudice: Fabio Massimo Saga
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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