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Controversie agrarie e tentativo di conciliazione obbligatorio: condizione di proponibilità della domanda rilevabile in via officiosa

Tentativo di conciliazione controversie agrarie: proponibilità rilevabile in via ufficiosa
Con la sentenza n. 765 del 21 marzo 2025, il Tribunale di Venezia ha affrontato un tema rilevante in materia di diritto agrario: la proponibilità delle domande giudiziali nei contratti agrari in assenza del tentativo di conciliazione. La sentenza specifica in particolare che il preventivo tentativo di conciliazione sancito dall’art. 11 del Decreto legislativo n. 150/2011 in materia di controversie agrarie costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziale, che può essere rilevata anche dal giudice   d’ufficio.

Controversia in materia agraria: mancato esperimento del tentativo di conciliazione
La vicenda trae origine da una controversia tra diversi locatori e un conduttore in relazione a un fondo rustico situato in un comune della città di Venezia. I proprietari avevano concesso in affitto i terreni agricoli per l’anno 2024. Alla scadenza del contratto, gli stessi avevano quindi notificato disdetta al conduttore, agendo poi in giudizio per ottenere la convalida della licenza per finita locazione. Il conduttore però non si era costituito in giudizio e la parte ricorrente aveva insistito nella richiesta di rilascio del fondo, ritenendo valida l’intimazione già notificata. Il Tribunale però ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale rilevante, ossia l’omesso esperimento del tentativo di conciliazione previsto per le controversie agrarie.

Condizione di proponibilità della domanda rilevabile d’ufficio
Il collegio ha infatti ricordato che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011, le domande relative ai contratti agrari devono essere precedute da un tentativo obbligatorio di conciliazione. Tale tentativo rappresenta una condizione di proponibilità della domanda giudiziale. In sua assenza, il giudice deve quindi dichiarare l’improcedibilità della domanda, anche in via officiosa. Nel caso esaminato, i ricorrenti hanno agito direttamente in giudizio, non risultando alcun avviso di avvio del tentativo di conciliazione inviato all’Ispettorato agrario competente o alla controparte. E’ stata proprio tale omissione a comportare la declaratoria di improcedibilità della domanda. Il Tribunale ha ricordato in sentenza che la finalità della norma è quella favorire la risoluzione preventiva delle liti agrarie. La conciliazione non è quindi una mera facoltà delle parti, ma un passaggio necessario per accedere al giudizio. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui la sentenza n. 33379/2022) conferma l’obbligatorietà del tentativo. Perfino le azioni che non comportano l’immediato rilascio del fondo, ma che derivano comunque da un rapporto agrario, richiedono il rispetto della procedura conciliativa. Il Tribunale ha dichiarato quindi l’improcedibilità del ricorso per mancato espletamento del tentativo di conciliazione, senza disporre la condanna alle spese, in considerazione della contumacia della parte resistente.

 Leggi anche: Mancata conciliazione controversie agrarie: scatta l’improponibilità

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Controversie agrarie: condizione di proponibilità rilevabile anche in via officiosa

La sentenza n. 765/2025 del Tribunale di Venezia ribadisce che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2011, il tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie è una condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Tale requisito può essere rilevato dal giudice d’ufficio, come avvenuto nel caso di una richiesta di rilascio di fondo rustico. L’omissione di questo passaggio obbligatorio, volto a favorire risoluzioni preventive, comporta l’improcedibilità del ricorso, confermando l’orientamento della Cassazione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 12/02/2025
Curia: Tribunale di Venezia
Giudice: Lisa Micochero
Argomento/i: Conciliazione obbligatoria
Materia/e: controversie agrarie

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Controversie agrarie e tentativo di conciliazione obbligatorio: condizione di proponibilità della domanda rilevabile in via officiosa

Tentativo di conciliazione controversie agrarie: proponibilità rilevabile in via ufficiosa
Con la sentenza n. 765 del 21 marzo 2025, il Tribunale di Venezia ha affrontato un tema rilevante in materia di diritto agrario: la proponibilità delle domande giudiziali nei contratti agrari in assenza del tentativo di conciliazione. La sentenza specifica in particolare che il preventivo tentativo di conciliazione sancito dall’art. 11 del Decreto legislativo n. 150/2011 in materia di controversie agrarie costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziale, che può essere rilevata anche dal giudice   d’ufficio.

Controversia in materia agraria: mancato esperimento del tentativo di conciliazione
La vicenda trae origine da una controversia tra diversi locatori e un conduttore in relazione a un fondo rustico situato in un comune della città di Venezia. I proprietari avevano concesso in affitto i terreni agricoli per l’anno 2024. Alla scadenza del contratto, gli stessi avevano quindi notificato disdetta al conduttore, agendo poi in giudizio per ottenere la convalida della licenza per finita locazione. Il conduttore però non si era costituito in giudizio e la parte ricorrente aveva insistito nella richiesta di rilascio del fondo, ritenendo valida l’intimazione già notificata. Il Tribunale però ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale rilevante, ossia l’omesso esperimento del tentativo di conciliazione previsto per le controversie agrarie.

Condizione di proponibilità della domanda rilevabile d’ufficio
Il collegio ha infatti ricordato che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011, le domande relative ai contratti agrari devono essere precedute da un tentativo obbligatorio di conciliazione. Tale tentativo rappresenta una condizione di proponibilità della domanda giudiziale. In sua assenza, il giudice deve quindi dichiarare l’improcedibilità della domanda, anche in via officiosa. Nel caso esaminato, i ricorrenti hanno agito direttamente in giudizio, non risultando alcun avviso di avvio del tentativo di conciliazione inviato all’Ispettorato agrario competente o alla controparte. E’ stata proprio tale omissione a comportare la declaratoria di improcedibilità della domanda. Il Tribunale ha ricordato in sentenza che la finalità della norma è quella favorire la risoluzione preventiva delle liti agrarie. La conciliazione non è quindi una mera facoltà delle parti, ma un passaggio necessario per accedere al giudizio. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui la sentenza n. 33379/2022) conferma l’obbligatorietà del tentativo. Perfino le azioni che non comportano l’immediato rilascio del fondo, ma che derivano comunque da un rapporto agrario, richiedono il rispetto della procedura conciliativa. Il Tribunale ha dichiarato quindi l’improcedibilità del ricorso per mancato espletamento del tentativo di conciliazione, senza disporre la condanna alle spese, in considerazione della contumacia della parte resistente.

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