Scarica sentenza tribunale di Trento 18 09 2023

Il tribunale di Trento si pronuncia sulla domanda giudiziale con cui si chiede una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell’accordo di mediazione qualificato come contratto preliminare

Accordo mediazione e sentenza ex art. 2932 c.c.

La domanda giudiziale con cui si chiede ex art. 2932 c.c. una sentenza che tenga luogo del preliminare del contratto di divisione ereditaria secondo quanto stabilito dall’accordo di mediazione, non può essere accolta se non c’è corrispondenza tra il contenuto dell’accordo e la domanda giudiziale. È quanto stabilito dal tribunale di Trento n. 742/2023.

La vicenda

La vicenda in questione ha ad oggetto la divisione di beni caduti in successione. Le parti in mediazione avevano raggiunto un accordo che prevedeva una prima fase consistente nella vendita degli immobili indicati con mandato ad un’agenzia immobiliare e, laddove non si fosse realizzata la vendita, una seconda fase consistente nella divisione dei beni secondo l’accordo raggiunto in mediazione. Di fatto, la vendita non si realizzava per mancanza di acquirenti, sicchè uno dei fratelli chiedeva che venisse dato seguito alla divisione dei beni secondo l’accordo raggiunto in mediazione, invitando i convenuti a sottoscrivere il preliminare del contratto di divisione e del piano divisionale materiale nonché alla stipula del contratto dinanzi al notaio.

Le parti tuttavia si rendevano inadempienti rispetto all’esecuzione dell’accordo raggiunto in sede di mediazione obbligatoria e l’uomo adiva il tribunale per sentir pronunciare sentenza che tenesse luogo del contratto di divisione dei beni ereditari secondo quanto stabilito dall’accordo di mediazione.

I convenuti si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per incertezza del petitum e della causa petendi, deducendo altresì che l’attore non solo aveva domandato che ex art. 2932 c.c. venisse pronunciata sentenza che tenesse luogo del contratto di divisione secondo l’accordo raggiunto in sede di mediazione limitatamente ai beni allo stesso spettanti, ma aveva anche formulato domande difformi rispetto a quanto contenuto nello stesso verbale di mediazione.

Eccepivano, inoltre, l’inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. non essendo qualificabile l’accordo raggiunto in sede di mediazione quale contratto preliminare e stante la genericità del progetto divisionale allegato al verbale sottoscritto dalle parti.

Nel merito, deducevano che l’accordo raggiunto in sede di mediazione era eseguibile in forma specifica essendo soltanto preparatorio alla stipula di futuri contratti preliminari, posto che vi era stata una modifica catastale dei beni che non consentiva l’attuazione degli accordi raggiunti e che la divisione delle unità abitative, in ogni caso, avrebbe dato luogo ad abusi edilizi ed urbanistici.

Accordo di mediazione e natura di contratto preliminare

Il tribunale opta per il rigetto della domanda attorea. Intanto, premette che ai sensi dell’art. 2932 c.c. “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. Si tratta, prosegue il giudicante, “di uno strumento di tutela predisposto dal legislatore che consente l’esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, attribuendo la facoltà ad una parte di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti che avrebbe prodotto il contratto che l’altra parte non ha voluto concludere, consistendo il ‘mancato adempimento dell’obbligazione’ nella mancata stipula del contratto definitivo”.

Atteso che tale strumento consente di superare il rifiuto di una parte a rendere una dichiarazione negoziale non voluta (ossia volta alla conclusione del contratto definitivo), precisa quindi il tribunale, “la sentenza (di natura costitutiva) pronunciata ex art. 2932 c.c. deve corrispondere al contenuto del contratto preliminare, dovendo ritenersi illegittimo ogni intervento del giudice volto ad incidere, modificandolo, sull’assetto degli interessi voluto dalle parti, così come risultante dall’interpretazione del contratto preliminare e dall’accertamento dell’effettiva volontà delle parti”.

Al riguardo, il tribunale richiama condividendolo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La sentenza costitutiva che – a norma dello art. 2932 cod. civ. – tiene luogo del contratto definitivo non concluso non può introdurre varianti al contenuto del contratto preliminare, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali quali risultano dall’interpretazione del contratto preliminare, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. che importi una modalità della prestazione non prevista dal contratto preliminare” (cfr. Cass. 7907/1990; Cass. 3486/1990).

Per cui, “anche a voler riconoscere all’accordo raggiunto in sede di mediazione natura di contratto preliminare (ed impregiudicata ogni determinazione al riguardo), la domanda svolta ex art. 2932 c.c. non potrebbe trovare accoglimento considerate le sopravvenute modifiche della consistenza di alcuni beni e la mancata corrispondenza tra il contenuto della sentenza ex art. 2932 c.c. domandata dall’attore e quanto originariamente voluto dalle parti”.

Tenuto conto del complessivo tenore dell’accordo contenuto nel verbale di mediazione in atti “va, dunque, ritenuto – conclude il tribunale – che le difformità oggettive e soggettive di cui al preteso contenuto della sentenza costitutiva domandata dall’attore siano in ogni caso tali (ossia anche a voler riconoscere natura di contratto preliminare all’accordo raggiunto in sede di mediazione) da non consentire a questo Giudice di sostituirsi alla volontà negoziale dei fratelli non corrispondendo il contenuto della sentenza ex art. 2932 c.c. a quanto originariamente pattuito e voluto dalle parti”.

Scopri come avviare la mediazione presso una delle sedi di ADR Center.

Scarica sentenza Tribunale di Trento 18 09 2023

 

Tribunale di Trento

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Accordo di mediazione qualificato come contratto preliminare

Il Tribunale di Trento ha respinto una domanda ex art. 2932 c.c. volta a ottenere una sentenza che tenesse luogo a un contratto di divisione ereditaria, basato su un precedente accordo di mediazione. Il giudice ha stabilito che l'esecuzione specifica di un contratto preliminare non può introdurre varianti rispetto alla volontà originaria delle parti. Nel caso specifico, la divergenza tra il contenuto dell'accordo e la domanda giudiziale, unita a mutamenti dei beni, ha reso inammissibile il ricorso.

Data sentenza: 18/09/2023
Curia: Tribunale di Trento
Argomento/i: contratto preliminare

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento