Scarica sentenza tribunale di Trento 18 09 2023
Il tribunale di Trento si pronuncia sulla domanda giudiziale con cui si chiede una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell’accordo di mediazione qualificato come contratto preliminare
Accordo mediazione e sentenza ex art. 2932 c.c.
La domanda giudiziale con cui si chiede ex art. 2932 c.c. una sentenza che tenga luogo del preliminare del contratto di divisione ereditaria secondo quanto stabilito dall’accordo di mediazione, non può essere accolta se non c’è corrispondenza tra il contenuto dell’accordo e la domanda giudiziale. È quanto stabilito dal tribunale di Trento n. 742/2023.
La vicenda
La vicenda in questione ha ad oggetto la divisione di beni caduti in successione. Le parti in mediazione avevano raggiunto un accordo che prevedeva una prima fase consistente nella vendita degli immobili indicati con mandato ad un’agenzia immobiliare e, laddove non si fosse realizzata la vendita, una seconda fase consistente nella divisione dei beni secondo l’accordo raggiunto in mediazione. Di fatto, la vendita non si realizzava per mancanza di acquirenti, sicchè uno dei fratelli chiedeva che venisse dato seguito alla divisione dei beni secondo l’accordo raggiunto in mediazione, invitando i convenuti a sottoscrivere il preliminare del contratto di divisione e del piano divisionale materiale nonché alla stipula del contratto dinanzi al notaio.
Le parti tuttavia si rendevano inadempienti rispetto all’esecuzione dell’accordo raggiunto in sede di mediazione obbligatoria e l’uomo adiva il tribunale per sentir pronunciare sentenza che tenesse luogo del contratto di divisione dei beni ereditari secondo quanto stabilito dall’accordo di mediazione.
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per incertezza del petitum e della causa petendi, deducendo altresì che l’attore non solo aveva domandato che ex art. 2932 c.c. venisse pronunciata sentenza che tenesse luogo del contratto di divisione secondo l’accordo raggiunto in sede di mediazione limitatamente ai beni allo stesso spettanti, ma aveva anche formulato domande difformi rispetto a quanto contenuto nello stesso verbale di mediazione.
Eccepivano, inoltre, l’inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. non essendo qualificabile l’accordo raggiunto in sede di mediazione quale contratto preliminare e stante la genericità del progetto divisionale allegato al verbale sottoscritto dalle parti.
Nel merito, deducevano che l’accordo raggiunto in sede di mediazione era eseguibile in forma specifica essendo soltanto preparatorio alla stipula di futuri contratti preliminari, posto che vi era stata una modifica catastale dei beni che non consentiva l’attuazione degli accordi raggiunti e che la divisione delle unità abitative, in ogni caso, avrebbe dato luogo ad abusi edilizi ed urbanistici.
Accordo di mediazione e natura di contratto preliminare
Il tribunale opta per il rigetto della domanda attorea. Intanto, premette che ai sensi dell’art. 2932 c.c. “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. Si tratta, prosegue il giudicante, “di uno strumento di tutela predisposto dal legislatore che consente l’esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, attribuendo la facoltà ad una parte di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti che avrebbe prodotto il contratto che l’altra parte non ha voluto concludere, consistendo il ‘mancato adempimento dell’obbligazione’ nella mancata stipula del contratto definitivo”.
Atteso che tale strumento consente di superare il rifiuto di una parte a rendere una dichiarazione negoziale non voluta (ossia volta alla conclusione del contratto definitivo), precisa quindi il tribunale, “la sentenza (di natura costitutiva) pronunciata ex art. 2932 c.c. deve corrispondere al contenuto del contratto preliminare, dovendo ritenersi illegittimo ogni intervento del giudice volto ad incidere, modificandolo, sull’assetto degli interessi voluto dalle parti, così come risultante dall’interpretazione del contratto preliminare e dall’accertamento dell’effettiva volontà delle parti”.
Al riguardo, il tribunale richiama condividendolo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La sentenza costitutiva che – a norma dello art. 2932 cod. civ. – tiene luogo del contratto definitivo non concluso non può introdurre varianti al contenuto del contratto preliminare, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali quali risultano dall’interpretazione del contratto preliminare, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. che importi una modalità della prestazione non prevista dal contratto preliminare” (cfr. Cass. 7907/1990; Cass. 3486/1990).
Per cui, “anche a voler riconoscere all’accordo raggiunto in sede di mediazione natura di contratto preliminare (ed impregiudicata ogni determinazione al riguardo), la domanda svolta ex art. 2932 c.c. non potrebbe trovare accoglimento considerate le sopravvenute modifiche della consistenza di alcuni beni e la mancata corrispondenza tra il contenuto della sentenza ex art. 2932 c.c. domandata dall’attore e quanto originariamente voluto dalle parti”.
Tenuto conto del complessivo tenore dell’accordo contenuto nel verbale di mediazione in atti “va, dunque, ritenuto – conclude il tribunale – che le difformità oggettive e soggettive di cui al preteso contenuto della sentenza costitutiva domandata dall’attore siano in ogni caso tali (ossia anche a voler riconoscere natura di contratto preliminare all’accordo raggiunto in sede di mediazione) da non consentire a questo Giudice di sostituirsi alla volontà negoziale dei fratelli non corrispondendo il contenuto della sentenza ex art. 2932 c.c. a quanto originariamente pattuito e voluto dalle parti”.
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