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Anche quando la mediazione è demandata dal giudice essa prevale sulla negoziazione in presenza di un potenziale cumulo

La mediazione prevale sulla negoziazione

L’esperimento del tentativo di mediazione, al posto del procedimento di negoziazione assistita, anche quando è demandato dal giudice, soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Lo ha affermato il Tribunale di Sciacca nella sentenza n. 232 del 23 aprile 2024.

Risarcimento del danno da circolazione stradale: negoziazione o mediazione?

Una causa di risarcimento del danno giunge in sede d’appello. In via preliminare viene sollevata la questione di rito che ritiene inapplicabile la mediazione obbligatoria al caso di specie, poiché la causa verte su polizze accessorie alla RCA. Controparte, nel costituirsi in appello, contesta tutti i motivi dell’appellante e chiede la conferma della sentenza impugnata.

Sulla questione di rito il Tribunale, nella sua veste di giudice d’appello, ricorda che l’articolo 3, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 132/2014 prevedono l’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita qualora la controversia riguardi la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificando che “allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dallarticolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro (articolo 3 comma 1).”

La norma prevede inoltre che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati (articolo 3 comma 5).”

La mediazione batte la negoziazione perché la procedura è più imparziale

Per il Tribunale va condivisa l’interpretazione della norma in base alla quale il legislatore ha voluto evitare l’aggravamento derivante dall’imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità, dando prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria in presenza di un potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione.

Ne consegue che qualora una controversia rientri sia in una delle materie indicate dal decreto legislativo n. 132/2004 sia in quelle indicate dall’articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010, chi ha intenzione di agire in giudizio è tenuto a proporre la sola domanda di mediazione perdendo la negoziazione assistita il suo carattere di obbligatorietà.

La volontà del legislatore è evidente: garantire una convivenza pacifica tra le diverse procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie senza attribuire una maggiore importanza all’una o all’altra. Deve quindi ritenersi che il tentativo di mediazione, quando viene svolto al posto del procedimento di negoziazione assistita, anche nelle materie non soggette a mediazione obbligatoria in base a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, risponda alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, perché garantisce lo svolgimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con una modalità ancora più efficace e stringente rispetto a quella prevista dal legislatore.

Da ciò si può ricavare un ulteriore principio, ossia che la mediazione può essere efficacemente esperita, assolvendo così la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 132/2014 e che sia la mediazione che la negoziazione assistita costituiscono condizioni di procedibilità della domanda con finalità deflattiva.

Occorre ricordare però che nella mediazione vi è un elemento fondamentale che la differenzia. Nel procedimento di mediazione assume particolare importanza il ruolo centrale svolto dal mediatore, soggetto terzo imparziale. Caratteristiche che non sono ravvisabili nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella negoziazione assistita. Mediazione e negoziazione assistita quindi sono senza dubbio istituti di natura deflattiva, ma gli stessi presentano elementi di disomogeneità. Occorre pertanto affermare il principio in virtù del quale “lesperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista lobbligatorietà.”

Questa regola applicata al caso di specie vale quindi sia per le controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti, che prevedono la negoziazione obbligatoria, sia nei casi in cui la controversia abbia ad oggetto i contratti assicurativi, per i quali l’articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo 28/2010 impone la mediazione obbligatoria. Se la legge ha voluto far prevalere, nell’ipotesi di cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione obbligatoria per materia, quest’ultima procedura, essa conserva la stessa preminenza anche quando è demandata dal giudice, in quanto obbligatoria al pari di quella prevista dall’articolo 5 comma 1bis del decreto legislativo n. 28/2010.  

Leggi anche: “Se la mediazione sostituisce la negoziazione la procedibilità è rispettata“.

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Tribunale di Sciacca

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La mediazione vince sulla negoziazione grazie all’imparzialità del mediatore

La sentenza n. 232/2024 del Tribunale di Sciacca stabilisce che l'esperimento della mediazione soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prevalendo sulla negoziazione assistita anche in caso di potenziale cumulo o quando demandata dal giudice. Tale primazia deriva dalla natura deflattiva di entrambi gli istituti, ma è rafforzata dalla presenza del mediatore come terzo imparziale, rendendo la mediazione uno strumento più efficace e stringente rispetto alla negoziazione assistita.

Data sentenza: 20/04/2024
Curia: Tribunale di Sciacca
Giudice: Valentina Stabile

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Controversie agrarie: la conciliazione è condizione di proponibilità della domanda giudiziale

Il Tribunale di Sciacca ha dichiarato improponibile una domanda giudiziale in materia agraria per mancato rispetto del tentativo di conciliazione preventivo. Sebbene l'attore avesse richiesto l'attivazione della procedura all'Ispettorato, l'azione legale è stata avviata prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni. Tale passaggio è condizione inderogabile di proponibilità della causa e non può essere assolto successivamente, rendendo nullo l'accesso al giudice prima del suddetto termine.

Data sentenza: 03/07/2023
Curia: Tribunale di Sciacca
Giudice: Andrea Venezia +4
Materia/e: controversie agrarie

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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