Il tribunale di Lanciano estende alla mediazione obbligatoria ope iudicis il principio affermato dalla Cassazione secondo cui l’utile esperimento della procedura è entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice

Esperimento mediazione e condizione di procedibilità

Ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, è utile l’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice e non già l’avvio della stessa nel termine di 15 giorni indicato con l’ordinanza che dispone la mediazione. È quanto afferma il tribunale di Lanciano (con sentenza n. 453/2022) riportandosi al principio stabilito dalla Cassazione. 

La vicenda

La vicenda ha per protagonista una signora che ha ricevuto un decreto ingiuntivo telematico dalla propria banca con cui le veniva ingiunto il pagamento di oltre 19mila euro. La donna propone opposizione sostenendo il difetto di prova circa la sussistenza del credito, la nullità della clausola di determinazione degli interessi e delle penali, chiedendone riduzione ex art. 1284 e la violazione del divieto di anatocismo. Eccepisce, inoltre, il difetto di condizione di procedibilità per mancato esperimento della mediazione. 

La convenuta, a sua volta, si costituisce chiedendo termine per esperire la mediazione e nel merito contestando l’avversa domanda, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la condanna della signora al pagamento della somma risultante all’esito dell’attività istruttoria. 

Mediazione obbligatoria ope iudicis e udienza di rinvio

Il tribunale, in primo luogo rileva che l’eccezione di difetto di procedibilità per mancato avvio della procedura di mediazione è stata sollevata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi in un momento in cui la sussistenza di tale condizione di procedibilità non è richiesta.  L’art. 5 del DL 28/2010, spiega il giudicante, “è chiaro nello stabilire al comma 4 lett. a) che i commi 1bis e 2 (che prevedono la mediazione come condizione di procedibilità) non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Per cui, tale statuizione “fissa in epoca successiva all’emanazione dei provvedimenti ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c. il momento in cui insorgerà l’esigenza di concretizzare la condizione di procedibilità”. Ciò posto, tuttavia, l’eccezione assume rilievo nel caso di specie, in quanto reiterata dopo la concessione della provvisoria esecutorietà. L’opponente, peraltro, rileva il tribunale, indica il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione come perentorio, “ma tale perentorietà non è prevista da alcuna norma”. Ad ogni modo, la parte onerata dell’avvio non ha fornito la prova dell’avvio tempestivo entro l’udienza a tanto prefissa, avendo allegato una pec dalla quale risulta l’invio di molteplici istanze di avvio della mediazione solo con le note di trattazione per l’udienza di precisazione delle conclusioni. 

Tale produzione, tuttavia, prosegue il tribunale, “non è utilizzabile ai fini della decisione, perché tardiva, posto che il giudizio va deciso allo stato degli atti esistente al momento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e la parte interessata non ha motivato alcuna ragione del ritardo né ha chiesto rimessione in termini”. 

Per cui, riportandosi all’orientamento stabilito dalla Cassazione (n. 40035/2021), il tribunale dichiara che “ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”. 

Nella fattispecie, rilevato che neppure parte opposta ha dato seguito all’istanza, neanche nelle more del successivo rinvio in modo da rendere possibile lo svolgimento della procedura entro tale data, va dunque dichiarata l’improcedibilità della domanda di ingiunzione e revocato il decreto ingiuntivo opposto. 

 

Tribunale di Lanciano

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Mediazione obbligatoria: basta esperire la procedura entro l’udienza di rinvio

Il Tribunale di Lanciano, allineandosi alla Cassazione, ha stabilito che nella mediazione obbligatoria ope iudicis la condizione di procedibilità è soddisfatta dall'utile esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, e non dal semplice avvio entro i 15 giorni indicati nell'ordinanza. Nel caso specifico, l'assenza di prove circa lo svolgimento del primo incontro entro tale termine ha portato alla dichiarazione di improcedibilità della domanda e alla revoca del decreto ingiuntivo.

Data sentenza: 19/12/2022
Curia: Tribunale di Lanciano
Giudice: Cesare D'Annunzio
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Condizione di procedibilità +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
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Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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