
Mediazione obbligatoria: basta esperire la procedura entro l’udienza di rinvio
Il tribunale di Lanciano estende alla mediazione obbligatoria ope iudicis il principio affermato dalla Cassazione secondo cui l’utile esperimento della procedura è entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice
Esperimento mediazione e condizione di procedibilità
Ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, è utile l’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice e non già l’avvio della stessa nel termine di 15 giorni indicato con l’ordinanza che dispone la mediazione. È quanto afferma il tribunale di Lanciano (con sentenza n. 453/2022) riportandosi al principio stabilito dalla Cassazione.
La vicenda
La vicenda ha per protagonista una signora che ha ricevuto un decreto ingiuntivo telematico dalla propria banca con cui le veniva ingiunto il pagamento di oltre 19mila euro. La donna propone opposizione sostenendo il difetto di prova circa la sussistenza del credito, la nullità della clausola di determinazione degli interessi e delle penali, chiedendone riduzione ex art. 1284 e la violazione del divieto di anatocismo. Eccepisce, inoltre, il difetto di condizione di procedibilità per mancato esperimento della mediazione.
La convenuta, a sua volta, si costituisce chiedendo termine per esperire la mediazione e nel merito contestando l’avversa domanda, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la condanna della signora al pagamento della somma risultante all’esito dell’attività istruttoria.
Mediazione obbligatoria ope iudicis e udienza di rinvio
Il tribunale, in primo luogo rileva che l’eccezione di difetto di procedibilità per mancato avvio della procedura di mediazione è stata sollevata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi in un momento in cui la sussistenza di tale condizione di procedibilità non è richiesta. L’art. 5 del DL 28/2010, spiega il giudicante, “è chiaro nello stabilire al comma 4 lett. a) che i commi 1bis e 2 (che prevedono la mediazione come condizione di procedibilità) non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Per cui, tale statuizione “fissa in epoca successiva all’emanazione dei provvedimenti ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c. il momento in cui insorgerà l’esigenza di concretizzare la condizione di procedibilità”. Ciò posto, tuttavia, l’eccezione assume rilievo nel caso di specie, in quanto reiterata dopo la concessione della provvisoria esecutorietà. L’opponente, peraltro, rileva il tribunale, indica il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione come perentorio, “ma tale perentorietà non è prevista da alcuna norma”. Ad ogni modo, la parte onerata dell’avvio non ha fornito la prova dell’avvio tempestivo entro l’udienza a tanto prefissa, avendo allegato una pec dalla quale risulta l’invio di molteplici istanze di avvio della mediazione solo con le note di trattazione per l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Tale produzione, tuttavia, prosegue il tribunale, “non è utilizzabile ai fini della decisione, perché tardiva, posto che il giudizio va deciso allo stato degli atti esistente al momento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e la parte interessata non ha motivato alcuna ragione del ritardo né ha chiesto rimessione in termini”.
Per cui, riportandosi all’orientamento stabilito dalla Cassazione (n. 40035/2021), il tribunale dichiara che “ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.
Nella fattispecie, rilevato che neppure parte opposta ha dato seguito all’istanza, neanche nelle more del successivo rinvio in modo da rendere possibile lo svolgimento della procedura entro tale data, va dunque dichiarata l’improcedibilità della domanda di ingiunzione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.