Scarica Sentenza Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto N.1136-2024

Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rimarca che l’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico è soggetta all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

Opposizione a precetto e tentativo di conciliazione
L’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico è soggetta, a pena di improponibilità della domanda, all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie in materia agraria. Lo ha rammentato il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella sentenza n. 1136/2024 decidendo una opposizione ad atto di precetto per consegna di immobile.

La vicenda
Nel caso di specie, all’opponente veniva intimato di consegnare liberi e sgombri da persone e cose alcuni fondi rustici siti nel comune di Monforte San Giorgio (ME), nel termine di 10 giorni con espresso avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. L’opponente deduceva l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti, in quanto non più proprietario, né possessore o detentore dei terreni oggetto della procedura coattiva di rilascio in forza di atti di trasferimento a terzi, debitamente trascritti. Controparte dal canto suo, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione ex adverso incoata per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 D.Lgs. n. 150/2011, quale inderogabile condizione di proponibilità della domanda in materia di contratti agrari.  Nel merito, l’opposta deduceva l’infondatezza dell’opposizione per persistenza della legittimazione passiva ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.p.c., anche in sede esecutiva. Cosicché, l’opposto chiedeva di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione, da rigettare in ogni caso nel merito in quanto infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Tentativo di conciliazione obbligatorio
Per il giudice, l’eccezione svolta da parte opposta è fondata e meritevole di accoglimento.
I primi due commi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 150/2011, osserva infatti il tribunale, “prevedono l’attribuzione in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie” e ciò alla stregua della nozione onnicomprensiva di controversia ‘in materia di contratti agrari del richiamato art. 1. “Nel caso che ci occupa – prosegue il giudicante – si contesta l’esistenza di un titolo esecutivo idoneo a promuovere l’azione esecutiva finalizzata al rilascio di fondi rustici e, pertanto, deve ritenersi che sia stata introdotta una opposizione all’esecuzione rientrante nella competenza del giudice specializzato, avuto riguardo alla natura agraria del retrostante rapporto oggetto del provvedimento di rilascio, come tale regolata dal rito speciale di cui alla D.Lgs. n. 150/2011, art. 1”. Fatte queste premesse, afferma quindi il tribunale, “l’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione opera, con specifico riguardo all’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., a struttura necessariamente bifasica, limitatamente alla sola fase di merito ,e dunque, non per la fase sommaria del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, riservata alla sua competenza funzionale, ma per quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito, che introduce un processo di cognizione vero e proprio, come tale caratterizzato dall’applicazione delle ordinarie regole di competenza”. Ciò conferma, dunque, “che è soggetta all’onere conciliativo anche l’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. che, a differenza dell’opposizione prevista dal comma 2, non è articolata sulla duplicità di fasi (cfr. Cass. 22330/2023)”. Ne consegue che, vertendosi nella fattispecie, in ipotesi di opposizione all’esecuzione incardinata in via preventiva avverso l’atto di precetto, “non può dubitarsi che fosse imprescindibile l’onere di far precedere l’opposizione dall’esperimento del tentativo di conciliazione”. Per cui, dal momento che l’opponente non ha preventivamente esperito il tentativo di conciliazione previsto, il tribunale non può che dichiarare l’improponibilità dell’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Leggi anche Mancata conciliazione controversie agrarie: scatta l’improponibilità

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Opposizione a precetto per rilascio fondo rustico e tentativo di conciliazione

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 1136/2024, ha dichiarato improponibile un'opposizione a precetto per il rilascio di fondi rustici a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Il giudice ha chiarito che, trattandosi di una controversia in materia di contratti agrari, l'onere conciliativo previsto dal D.Lgs. n. 150/2011 è una condizione imprescindibile di proponibilità, applicabile anche all'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Data sentenza: 21/11/2021
Curia: Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Giudice: Anna Smedile +1
Argomento/i: Opposizione a precetto
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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