Scarica Sentenza Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto N.1136-2024
Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rimarca che l’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico è soggetta all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
Opposizione a precetto e tentativo di conciliazione
L’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico è soggetta, a pena di improponibilità della domanda, all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie in materia agraria. Lo ha rammentato il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella sentenza n. 1136/2024 decidendo una opposizione ad atto di precetto per consegna di immobile.
La vicenda
Nel caso di specie, all’opponente veniva intimato di consegnare liberi e sgombri da persone e cose alcuni fondi rustici siti nel comune di Monforte San Giorgio (ME), nel termine di 10 giorni con espresso avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. L’opponente deduceva l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti, in quanto non più proprietario, né possessore o detentore dei terreni oggetto della procedura coattiva di rilascio in forza di atti di trasferimento a terzi, debitamente trascritti. Controparte dal canto suo, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione ex adverso incoata per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 D.Lgs. n. 150/2011, quale inderogabile condizione di proponibilità della domanda in materia di contratti agrari. Nel merito, l’opposta deduceva l’infondatezza dell’opposizione per persistenza della legittimazione passiva ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.p.c., anche in sede esecutiva. Cosicché, l’opposto chiedeva di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione, da rigettare in ogni caso nel merito in quanto infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Tentativo di conciliazione obbligatorio
Per il giudice, l’eccezione svolta da parte opposta è fondata e meritevole di accoglimento.
I primi due commi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 150/2011, osserva infatti il tribunale, “prevedono l’attribuzione in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie” e ciò alla stregua della nozione onnicomprensiva di controversia ‘in materia di contratti agrari del richiamato art. 1. “Nel caso che ci occupa – prosegue il giudicante – si contesta l’esistenza di un titolo esecutivo idoneo a promuovere l’azione esecutiva finalizzata al rilascio di fondi rustici e, pertanto, deve ritenersi che sia stata introdotta una opposizione all’esecuzione rientrante nella competenza del giudice specializzato, avuto riguardo alla natura agraria del retrostante rapporto oggetto del provvedimento di rilascio, come tale regolata dal rito speciale di cui alla D.Lgs. n. 150/2011, art. 1”. Fatte queste premesse, afferma quindi il tribunale, “l’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione opera, con specifico riguardo all’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., a struttura necessariamente bifasica, limitatamente alla sola fase di merito ,e dunque, non per la fase sommaria del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, riservata alla sua competenza funzionale, ma per quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito, che introduce un processo di cognizione vero e proprio, come tale caratterizzato dall’applicazione delle ordinarie regole di competenza”. Ciò conferma, dunque, “che è soggetta all’onere conciliativo anche l’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. che, a differenza dell’opposizione prevista dal comma 2, non è articolata sulla duplicità di fasi (cfr. Cass. 22330/2023)”. Ne consegue che, vertendosi nella fattispecie, in ipotesi di opposizione all’esecuzione incardinata in via preventiva avverso l’atto di precetto, “non può dubitarsi che fosse imprescindibile l’onere di far precedere l’opposizione dall’esperimento del tentativo di conciliazione”. Per cui, dal momento che l’opponente non ha preventivamente esperito il tentativo di conciliazione previsto, il tribunale non può che dichiarare l’improponibilità dell’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
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