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Il tribunale di Ascoli Piceno, in conformità all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ribadisce che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie sulle telecomunicazioni dà luogo ad improcedibilità della domanda

Conciliazione telecomunicazioni

Nelle controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda, conseguendone, in difetto di tale adempimento, che il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all’esito di esso, non potendosi definire, come nell’ipotesi dell’improponibilità, con una pronuncia in rito. Lo ha ribadito il tribunale di Ascoli Piceno nella sentenza n. 469/2024 decidendo un’opposizione a decreto ingiuntivo, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia.

Nella vicenda, l’opponente eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda essendo stato omesso l’obbligatorio tentativo di conciliazione e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva la società contestando le avverse difese e concludendo per il rigetto dell’opposizione.

Improcedibilità per mancata conciliazione

Il giudice rigettando le altre doglianze in quanto ritenute infondate si pronuncia sull’eccezione di improcedibilità per mancanza del tentativo di conciliazione obbligatoria e comunque per incompetenza territoriale dell’organismo adito dall’opposto.

“Al riguardo – osserva in primo luogo il tribunale richiamando le Sezioni Unite della Cassazione – in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della 1. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all’esito di esso, non potendosi definire, come nell’ipotesi dell’improponibilità (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 8241/2020)”.  

Il citato art. 1 stabilisce, al comma 11, prosegue il giudicante, “che l’Autorità garante disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie, e che per tali controversie non può proporsi ricorso ni sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione”. Inoltre, “con delibera 203/18/CONS l’Autorità garante ha adottato, all’allegato A, il ‘Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche’ – il quale indica – all’art. 3, gli organismi davanti ai quali può essere svolto il tentativo obbligatorio di conciliazione” e al comma 3 detta le regole di competenza per il caso che adito sia un Corecom. I vincoli territoriali ivi stabiliti, per il tribunale, non sussistono invece per un organismo di tipo diverso, come nel caso di specie.

Per cui, avendo parte opposta allegato copia della domanda di conciliazione presentata davanti a regolare organismo e copia del verbale negativo per mancata adesione alla procedura telematica della parte invitata, il giudice ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità.

Da qui il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

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Tribunale di Ascoli Piceno

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Telecomunicazioni: la mancata conciliazione dà luogo a improcedibilità

La sentenza n. 469/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, in linea con le Sezioni Unite della Cassazione, stabilisce che l'omesso tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie sulle telecomunicazioni determina l'improcedibilità, e non l'improponibilità, della domanda. Pertanto, il giudizio deve essere sospeso per consentire l'adempimento della procedura e non definito con pronuncia in rito. Nel caso specifico, il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo ritenendo soddisfatta tale condizione.

Data sentenza: 01/07/2024
Curia: Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice: Francesca Sirianni
Argomento/i: Telecomunicazioni

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Accordo raggiunto in mediazione: cessata la materia del contendere

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 628/2023, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di un accordo transattivo raggiunto in mediazione. Il caso riguardava l'inadempimento di un preliminare di compravendita immobiliare. Il giudice ha ribadito che tale istituto presuppone l'eliminazione di ogni contrasto e l'accordo delle parti sul venir meno dell'interesse ad agire, rendendo superflua una pronuncia di merito e determinando la compensazione delle spese processuali.

Curia: Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Accordo transattivo

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La CTM ha la stessa valenza ed efficacia della CTU

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l'opposizione a un decreto ingiuntivo, confermando l'esigibilità del credito bancario. Il Giudice ha stabilito che la consulenza tecnica redatta in mediazione, se espressamente svincolata dalla riservatezza e concordata come vincolante, è producibile in giudizio con la stessa efficacia di una perizia d'ufficio. Tale accertamento, insieme alla validità dei contratti e delle fideiussioni, ha confermato la correttezza degli interessi e delle commissioni applicate.

Data sentenza: 18/10/2018
Curia: Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice: Paola Mariani
Argomento/i: Consulenza in mediazione
Materia/e: Contratto bancario +1

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Il mediatore deve assumere provvedimenti perché le parti siano presenti in mediazione, può nominare un CTU, deve verbalizzare il rifiuto a proseguire e può fare la proposta anche se non richiesto dalla parti

Il Giudice respinge l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto-ingiuntivo, ravvisando una connessione con un precedente giudizio tra le stesse parti e l'assenza di liquidità dell'importo. In considerazione dell'eccezione di improcedibilità sollevata, viene ordinato l'avvio della mediazione obbligatoria entro quindici giorni, con prescrizione della presenza personale delle parti e l'eventuale nomina di un tecnico. Qualora non si raggiunga un accordo, il procedimento proseguirà con l'udienza fissata dal Tribunale.

Curia: Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice: Paola Mariani
Argomento/i: Consulenza in mediazione +2
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Invito ad intraprendere la mediazione e disposizioni per il Mediatore

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta e l'importo non liquido. Rilevando l'improcedibilità della domanda ai sensi del D.Lgs. 28/2010, il Giudice ha concesso alle parti quindici giorni per avviare la mediazione obbligatoria, prescrivendo la presenza personale dei soggetti interessati. In caso di esito negativo, è stata fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio per il 14 marzo 2016.

Curia: Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice: Paola Mariani
Argomento/i: Conciliazione del CTU e mediazione +2
Materia/e: Contratto bancario

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Condanna alle spese del giudizio per il contumace rimasto assente in mediazione

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto il ricorso della Sig.ra P.E. per l'occupazione illegittima di un immobile da parte dei Sig.ri L.M. e L.T. Il contratto di comodato d'uso, scaduto il 31 dicembre 2014, non è stato rinnovato nonostante i ripetuti solleciti e il tentativo di mediazione, rimasti senza risposta. A causa della contumacia dei resistenti e della provata scadenza del titolo, il Giudice ha ordinato il rilascio immediato del bene e condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali.

Data sentenza: 15/06/2015
Curia: Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice: Paola Mariani
Argomento/i: Condanna alle spese di causa
Materia/e: Locazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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