Scarica Sentenza Tribunale Ascoli Piceno N.469-2024
Il tribunale di Ascoli Piceno, in conformità all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ribadisce che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie sulle telecomunicazioni dà luogo ad improcedibilità della domanda
Conciliazione telecomunicazioni
Nelle controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda, conseguendone, in difetto di tale adempimento, che il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all’esito di esso, non potendosi definire, come nell’ipotesi dell’improponibilità, con una pronuncia in rito. Lo ha ribadito il tribunale di Ascoli Piceno nella sentenza n. 469/2024 decidendo un’opposizione a decreto ingiuntivo, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia.
Nella vicenda, l’opponente eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda essendo stato omesso l’obbligatorio tentativo di conciliazione e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società contestando le avverse difese e concludendo per il rigetto dell’opposizione.
Improcedibilità per mancata conciliazione
Il giudice rigettando le altre doglianze in quanto ritenute infondate si pronuncia sull’eccezione di improcedibilità per mancanza del tentativo di conciliazione obbligatoria e comunque per incompetenza territoriale dell’organismo adito dall’opposto.
“Al riguardo – osserva in primo luogo il tribunale richiamando le Sezioni Unite della Cassazione – in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della 1. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all’esito di esso, non potendosi definire, come nell’ipotesi dell’improponibilità (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 8241/2020)”.
Il citato art. 1 stabilisce, al comma 11, prosegue il giudicante, “che l’Autorità garante disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie, e che per tali controversie non può proporsi ricorso ni sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione”. Inoltre, “con delibera 203/18/CONS l’Autorità garante ha adottato, all’allegato A, il ‘Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche’ – il quale indica – all’art. 3, gli organismi davanti ai quali può essere svolto il tentativo obbligatorio di conciliazione” e al comma 3 detta le regole di competenza per il caso che adito sia un Corecom. I vincoli territoriali ivi stabiliti, per il tribunale, non sussistono invece per un organismo di tipo diverso, come nel caso di specie.
Per cui, avendo parte opposta allegato copia della domanda di conciliazione presentata davanti a regolare organismo e copia del verbale negativo per mancata adesione alla procedura telematica della parte invitata, il giudice ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità.
Da qui il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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