Il Giudice dott. Paola Mariani,

a scioglimento della riserva assunta

rilevato che l’opposizione appare prima facie essere fondata su prova scritta sia relativamente alle ragioni di connessione con il giudizio n.—/2014 RGAC pendente fra le medesime parti (l’affidamento per fido di cassa di cui al decreto-ingiuntivo odierno opposto attiene al medesimo conto corrente oggetto del precedente giudizio per ripetizione di indebito sopra indicato; le stesse deduzioni in merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta attengono al medesimo ripetuto conto corrente richiamato e l’eccezione di compensazione di cui alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.—-/2014 attiene alle somme per cui oggi è decreto-ingiuntivo)  sia relativamente all’importo ingiunto che non può considerarsi liquido, potendo peraltro essere rideterminato all’esito della ripetuta causa n.—-/29014 pure pendente e ove venisse accolta la richiesta in sede di eccezione di compensazione dello stesso creditore,

visto l’art. 648 c.p.c.

respinge la istanza della Banca ——- di concessione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto;

preso atto della eccezione di improcedibilità della domanda ex art.5 co.1 D.LGS n. 28/2010, così come ripristinato dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”), convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, avanzata dallo stesso creditore opposto,

visti ed applicati gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 28/2010,

Concede

alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l’avvio del procedimento di mediazione;

                                                PRECISA

a tal fine che le parti dovranno essere presenti dinanzi al Mediatore personalmente e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte opponente a decreto-ingiuntivo causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione –nel corso del successivo instaurando giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, anche in caso di mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

                                              INVITA

pertanto  il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti;

ritenuto che la presente controversia investa questioni puramente tecnico/contabili invita il Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale affinchè rediga un elaborato peritale nel contraddittorio con i CTP su cui formulare la proposta ai sensi dell’art.11 del decr.lgsl.28/10;

                                                 INVITA

altresì il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo , rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo e che pertanto l’attività di mediazione si debba concretamente espletare,

                                        PRESCRIVE

che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

Per il caso in cui la mediazione non abbia esito positivo

                                               FISSA

per la prosecuzione della causa dinanzi a sé l’udienza del ……. ore 10,30 sempre in sede di udienza di prima comparizione parti.

DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso all’Organismo di Mediazione.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Il Giudice

Dott. Paola Mariani

Il mediatore deve assumere provvedimenti perché le parti siano presenti in mediazione, può nominare un CTU, deve verbalizzare il rifiuto a proseguire e può fare la proposta anche se non richiesto dalla parti

Il Giudice respinge l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto-ingiuntivo, ravvisando una connessione con un precedente giudizio tra le stesse parti e l’assenza di liquidità dell’importo. In considerazione dell’eccezione di improcedibilità sollevata, viene ordinato l’avvio della mediazione obbligatoria entro quindici giorni, con prescrizione della presenza personale delle parti e l’eventuale nomina di un tecnico. Qualora non si raggiunga un accordo, il procedimento proseguirà con l’udienza fissata dal Tribunale.
Autore: Redazione MondoADR
Curia: Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice: Paola Mariani
Argomento/i: Consulenza in mediazione, Primo incontro di mediazione, Proposta del mediatore
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo
giurisprudenza Mondo ADR

Il Giudice dott. Paola Mariani,

a scioglimento della riserva assunta

rilevato che l’opposizione appare prima facie essere fondata su prova scritta sia relativamente alle ragioni di connessione con il giudizio n.—/2014 RGAC pendente fra le medesime parti (l’affidamento per fido di cassa di cui al decreto-ingiuntivo odierno opposto attiene al medesimo conto corrente oggetto del precedente giudizio per ripetizione di indebito sopra indicato; le stesse deduzioni in merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta attengono al medesimo ripetuto conto corrente richiamato e l’eccezione di compensazione di cui alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.—-/2014 attiene alle somme per cui oggi è decreto-ingiuntivo)  sia relativamente all’importo ingiunto che non può considerarsi liquido, potendo peraltro essere rideterminato all’esito della ripetuta causa n.—-/29014 pure pendente e ove venisse accolta la richiesta in sede di eccezione di compensazione dello stesso creditore,

visto l’art. 648 c.p.c.

respinge la istanza della Banca ——- di concessione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto;

preso atto della eccezione di improcedibilità della domanda ex art.5 co.1 D.LGS n. 28/2010, così come ripristinato dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”), convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, avanzata dallo stesso creditore opposto,

visti ed applicati gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 28/2010,

Concede

alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l’avvio del procedimento di mediazione;

                                                PRECISA

a tal fine che le parti dovranno essere presenti dinanzi al Mediatore personalmente e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte opponente a decreto-ingiuntivo causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione –nel corso del successivo instaurando giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, anche in caso di mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

                                              INVITA

pertanto  il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti;

ritenuto che la presente controversia investa questioni puramente tecnico/contabili invita il Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale affinchè rediga un elaborato peritale nel contraddittorio con i CTP su cui formulare la proposta ai sensi dell’art.11 del decr.lgsl.28/10;

                                                 INVITA

altresì il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo , rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo e che pertanto l’attività di mediazione si debba concretamente espletare,

                                        PRESCRIVE

che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

Per il caso in cui la mediazione non abbia esito positivo

                                               FISSA

per la prosecuzione della causa dinanzi a sé l’udienza del ……. ore 10,30 sempre in sede di udienza di prima comparizione parti.

DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso all’Organismo di Mediazione.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Il Giudice

Dott. Paola Mariani

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