Scarica Sentenza Corte d’Appello di Catania N.1593-2024
Per delegare il rappresentante in mediazione non occorre che la procura sia redatta sempre nella forma dell’atto pubblico o venga autenticata da un notaio
Mediazione: per delegare un rappresentante basta una delega scritta
La procura che la parte rilascia al rappresentante nel procedimento di mediazione non deve essere redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. E’ infatti sufficiente, fatti salvi i casi in cui l’accordo da concludere debba rivestire una forma specifica, che i poteri vengano conferiti con una delega in forma scritta, di cui il mediatore dovrà dare atto a verbale. Lo ha sostenuto la Corte di Appello di Catania, nella sentenza n. 1593/2024.
Procedura di mediazione e requisiti della procura
La sentenza della Corte d’Appello di Catania offre importanti chiarimenti sulla validità della procura necessaria per rappresentare una parte nella procedura di mediazione obbligatoria, regolata dal decreto legislativo n. 28/2010. La pronuncia si inserisce in un dibattito giuridico sul valore e la forma che la procura deve assumere in tali contesti, con implicazioni significative per la gestione delle controversie civili e commerciali.
Mediazione obbligatoria e ruolo della procura
Nel contesto della mediazione obbligatoria, il legislatore richiede che le parti partecipino personalmente, oppure, in presenza di giustificati motivi, tramite un rappresentante munito dei necessari poteri. La procura, strumento fondamentale per delegare un soggetto terzo, deve conferire il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia. Il rappresentante può coincidere con l’avvocato della parte, purché quest’ultimo sia munito di una procura speciale di natura sostanziale.
Procura notarile: è davvero necessaria?
L’appellante in un giudizio avviato con un’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva contestato la validità della procura presentata dall’opposta nella procedura di mediazione, sostenendo che essa avrebbe dovuto essere autenticata da un notaio o redatta per atto pubblico. La Corte però ha respinto questa tesi, ribadendo che la legge non richiede specificamente una forma notarile per la procura utilizzata in mediazione, salvo nei casi in cui l’accordo finale richieda una forma particolare (ad esempio, per atti soggetti a trascrizione). La giurisprudenza prevalente stabilisce infatti che, in assenza di disposizioni specifiche, si applica il principio di libertà delle forme, come previsto dall’art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve seguire le stesse forme prescritte per l’atto che il rappresentante è chiamato a concludere. Nel caso di specie, una delega scritta era sufficiente per conferire validamente il potere di rappresentare l’opposta nella procedura di mediazione.
La Corte nella sentenza ha sottolineato che:
- la legge richiede che la procura per la mediazione sia redatta per iscritto, ma non impone necessariamente che sia autenticata da un notaio, tranne quando l’accordo raggiunto necessiti di trascrizione ai sensi dell’ 2643 c.c.;
- la natura pubblicistica del procedimento è garantita dalla certificazione del mediatore, il quale attesta l’autenticità delle firme apposte sull’accordo finale;
- l’accordo raggiunto nella mediazione costituisce titolo esecutivo per espressa previsione normativa (art. 12 decreto legislativo n. 28/2010), indipendentemente dalla forma della procura utilizzata per la partecipazione alla mediazione.
Procura: nessun vincolo di forma, deve rispettare le prescrizioni di legge
La sentenza conferma che la validità della procura dipende dal rispetto delle prescrizioni di legge senza necessità di autenticazione notarile, salvo specifici casi. Questo orientamento mira a favorire l’accesso alla mediazione, evitando oneri formali eccessivi che potrebbero scoraggiarne l’utilizzo.
La semplificazione delle formalità connesse alla delega mira a incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie, in linea con gli obiettivi del decreto legislativo n. 28/2010. Tuttavia, è essenziale che le parti conferiscano deleghe precise e dettagliate per evitare contestazioni e garantire la piena rappresentanza nella procedura.
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