Scarica sentenza Corte d’Appello di Catania 2023
La domanda è procedibile anche se le conclusioni della consulenza 696 bis c.p.c. e la domanda giudiziale non sono perfettamente coincidenti
Domanda procedibile anche se la consulenza art. 696 bis c.p.c. e la domanda non coincidono
La mancata coincidenza, anche dell’importo dei danni risarcibili derivanti dalla responsabilità medica, tra le conclusioni rassegnate nel ricorso della consulenza tecnica preventiva art. 696 bis c.p.c. finalizzata alla conciliazione della lite e quelle oggetto della successiva domanda giudiziale, non è idonea a determinare l’improcedibilità della stessa. Lo ha chiarito la Corte di Appello di Catania, sezione I civile, nella sentenza n. 1891/2023.
Risarcimento del danno da responsabilità medica
Il Giudice di primo grado accoglie il ricorso per ottenere il risarcimento dei danni alla salute causati dalla lesione del consenso informato e dei danni patrimoniali conseguenti a due interventi chirurgici al seno.
Rigettata invece l’eccezione di improcedibilità della domanda derivante dal mancato esperimento della mediazione per l’asserito mancato esperimento del procedimento previsto dall’art. 696 bis.
Per il giudice il ricorso proposto art. 696 bis c.p.c riguardava tutti i danni derivati dalla responsabilità medica e in detta sede era stata dedotta anche la violazione del consenso informato.
Per l’appellante la domanda è improcedibile, la consulenza art. 696 bis c.p.c è inutilizzabile
Con il primo motivo dell’impugnazione l’appellante ritiene che, con il ricorso art. 696 bis c.p.c, la parte si sia limitata a chiedere la CTU per quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale, ma non le cause che hanno cagionato i danni riportati per conciliare poi la lite. Il ricorso inoltre non indicava e non quantificava con precisione i danni. La decisione quindi deve ritenersi nulla a causa del mancato rilievo della improcedibilità dell’azione art. 702 bis, stante il difetto dei requisiti di ammissibilità della domanda richiesti dall’art. 8 della legge n. 24/2017 e l’inutilizzabilità della CTU nel giudizio.
Domanda procedibile se l’importo dei danni della CTU e quelli della domanda non coincidono
La Corte, nel pronunciarsi sulla questione sollevata nel primo motivo dell’impugnazione, lo rigetta ritenendolo infondato. Nel ricorso art. 696 bis c.p.c sono stati delineati ampiamente i fatti, le ragioni della domanda risarcitoria, i danni riportati a causa dei due interventi chirurgici, poi valutati tecnicamente dal CTU e il loro ammontare, ossia il petitum. La domanda non può quindi ritenersi improcedibile.
L’art. 696 bis c.p.c prevede l’espletamento della CTU tecnica per tentare di comporre la lite in via bonaria. In questa sede non è necessaria la liquidazione del danno, che nel successivo giudizio di merito rappresenterà l’oggetto della domanda, e questo vale ai fini della sollevata eccezione di improcedibilità della domanda art. 8 comma 2 della legge n. 24/2017.
La ratio di questa legge è di condizionare la domanda alla conciliazione svolta dal CTU, soprattutto nell’ottica di deflazionare il contenzioso, perché impone, prima di proporre la domanda in giudizio, un confronto tra le parti anche di natura tecnica, sulla vicenda da cui può scaturire un credito derivante da un inadempimento contrattuale o da un fatto illecito.
L’improcedibilità della domanda prevista in caso di mancata presentazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.non è quindi ravvisabile in caso di non esatta corrispondenza, anche dell’importo dei danni di cui si chiede il risarcimento, tra le conclusioni del ricorso 696 bis c.p.c e la domanda giudiziale.