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Mediazione e patrocinio: il caso concreto

La pronuncia n. 28/2026 della Corte costituzionale affronta una questione delicata in materia di patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile.

Il caso nasce da una revoca dell’ammissione al patrocinio: il Consiglio dell’Ordine aveva infatti negato il beneficio perché l’avvocato scelto dalla parte non apparteneva al foro territorialmente competente.

Il Tribunale di Livorno ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo la norma irragionevole e lesiva del diritto di difesa.

Il problema: limiti alla scelta del difensore in mediazione

La disposizione censurata prevedeva che, nella mediazione, il beneficiario del patrocinio potesse nominare solo avvocati iscritti nel distretto dell’organismo di mediazione.

Secondo il giudice rimettente, tale limite:

  • creava una disparità di trattamento rispetto al processo civile;
  • comprimeva il diritto di difesa;
  • risultava privo di una giustificazione ragionevole.

Nel processo civile, infatti, è sempre possibile scegliere un avvocato di altro foro, con il solo limite della non rimborsabilità delle spese di trasferta.

La svolta normativa: il correttivo del 2024

Durante il giudizio davanti alla Corte costituzionale, il legislatore è intervenuto modificando la norma.

La riforma ha:

  • eliminato il vincolo territoriale nella scelta del difensore;
  • introdotto una regola analoga al processo civile: niente rimborso delle spese di trasferta per l’avvocato fuori distretto.

Di fatto, il legislatore ha accolto proprio le critiche sollevate dal Tribunale.

Ius superveniens e restituzione degli atti

Alla luce della modifica normativa, la Corte non entra nel merito della questione di costituzionalità.

Richiamando la propria giurisprudenza, afferma che quando interviene uno ius superveniens che incide sulla norma impugnata:

  • spetta al giudice rimettente rivalutare la rilevanza della questione;
  • la Corte deve disporre la restituzione degli atti.

In questo caso, la nuova disciplina potrebbe addirittura avere un effetto “sanante” sulla posizione della parte, incidendo sull’esito del giudizio principale.

Patrocinio a spese dello Stato: rilevanza del momento decisionale

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda il principio applicabile nel tempo.

La Corte chiarisce che, nel procedimento sul patrocinio:

  • rileva il principio tempus regit processum;
  • il giudice deve applicare la normativa vigente al momento della decisione;
  • anche le modifiche intervenute durante il processo possono incidere sull’accertamento del diritto.

Questo è particolarmente importante nei casi di revoca del patrocinio, che hanno efficacia retroattiva salvo eccezioni.

Le implicazioni pratiche per la mediazione

La decisione conferma un punto centrale: oggi, nella mediazione, è possibile scegliere liberamente il proprio avvocato, anche fuori distretto. Resta però un limite economico: le spese di trasferta non sono rimborsate.

Si tratta di una soluzione che:

  • uniforma mediazione e processo civile;
  • tutela la libertà di scelta del difensore;
  • evita aggravi per la finanza pubblica.

Conclusioni

La sentenza n. 28/2026 non decide nel merito, ma fotografa un passaggio evolutivo importante della disciplina della mediazione.

Il legislatore interviene tempestivamente per correggere una norma potenzialmente incostituzionale, e la Corte prende atto del mutato quadro normativo.

Il risultato è un sistema più coerente, che rafforza il diritto di difesa senza compromettere l’equilibrio economico del patrocinio pubblico.

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Mediazione e patrocinio a spese dello Stato: la Corte costituzionale rinvia tutto al giudice dopo la riforma

Nel procedimento di mediazione, la limitazione alla scelta dell’avvocato per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato è stata superata dallo ius superveniens. La modifica normativa intervenuta nel 2024 consente infatti la nomina di un difensore anche fuori distretto, escludendo però il rimborso delle spese di trasferta. In presenza di tale mutamento, la Corte costituzionale dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Data sentenza: 10/03/2026
N° sentenza: N. 28/2026
Curia: Corte Costituzionale
Argomento/i: patrocinio gratuito
Materia/e: mediazione civile

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Il gratuito patrocinio è ammesso anche per l’assistenza dell’avvocato in mediazione obbligatoria

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme del T.U. spese di giustizia che escludevano il patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva in mediazione obbligatoria conclusasi con accordo. Tale preclusione è stata ritenuta irragionevole e contraria ai principi di uguaglianza e diritto di difesa, poiché disincentivava la conciliazione e penalizzava i non abbienti. Di conseguenza, il beneficio è ora esteso anche a tali casi, con liquidazione a cura dell'autorità giudiziaria competente.

Data sentenza: 20/01/2022
Curia: Corte Costituzionale
Giudice: Luca Antonini
Argomento/i: Patrocinio gratuito in mediazione

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La Consulta dichiara la legittimità costituzionale dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 97/2019, ha confermato la legittimità della mediazione obbligatoria reintrodotta dal d.l. 69/2013. La Consulta ha respinto i dubbi sulla mancanza di urgenza e sulla disparità di trattamento rispetto alla negoziazione assistita. È stato chiarito che i due istituti sono eterogenei poiché la mediazione vede l'intervento di un terzo imparziale, mentre la negoziazione è gestita dai difensori; tale differenza giustifica l'obbligatorietà della prima anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Data sentenza: 18/04/2019
Curia: Corte Costituzionale
Giudice: Giorgio Lattanzi +2
Materia/e: Legittimità costituzionale +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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