Il tribunale di Palermo afferma che il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria è soggetto alla sospensione feriale dei termini

Termine mediazione obbligatoria e sospensione feriale

Il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria, anche laddove l’azione sia sottoposta a decadenza, come nel caso dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini. Lo afferma il tribunale di Palermo con sentenza n. 322/2023, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera condominiale da parte di alcuni condomini. 

La vicenda

Nella specie, i ricorrenti esponevano che l’assemblea era stata convocata e aveva deliberato, nonostante l’intervenuta revoca dell’amministratrice di condominio, approvando a maggioranza di riconoscere alla stessa la corresponsione di un compenso extra anche mediante compensazione di eventuali propri obblighi nei confronti del condominio. Ciò in palese contrasto con altre deliberazioni assunte. Per cui chiedevano l’annullamento di tale delibera e la restituzione, da parte dell’ex amministratrice delle somme eventualmente già incassate. 

Il condominio si costituiva in giudizio e contestava in toto l’impugnativa proposta, in quanto infondata. 

Il giudice disponeva di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ex amministratrice, la quale si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza di parte attrice dal proporre impugnazione, aderendo, nel merito, alle difese svolte dal condominio convenuto e chiedendo in via riconvenzionale, il riconoscimento e la determinazione degli asseriti compensi alla stessa spettanti per l’attività svolta. 

Sospensione dei termini nel periodo feriale

Il giudice preliminarmente rileva che parte attrice non è decaduta dall’impugnazione, in quanto la delibera impugnata è del 16 luglio e l’istanza di mediazione del 12 settembre. 

Si ritiene, afferma quindi il tribunale, “che la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28”. 

Il tribunale condivide, infatti, “l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini di avvio della mediazione sono da intendersi quali ‘termini processuali’ sottoposti al regime della sospensione feriale”. 

Per cui, “il termine per proporre la domanda di mediazione, anche laddove l’azione sia sottoposta a decadenza, come nel caso dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini”. 

La decisione

Entrando nel merito, il giudice ritiene ad ogni modo che non sussista un interesse degli attori ad impugnare la delibera, non essendoci un interesse concreto ed effettivo, valutabile in termini economici. 

L’interesse all’azione, ricorda, infatti, il tribunale, è un principio previsto dal codice di procedura civile all’articolo 100, il quale dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Nell’ambito di un’impugnativa di delibera assembleare “tale norma determina una carenza di interesse in capo all’attore il quale, con la sua azione, non ottenga alcun beneficio”. 

Secondo gli attori, con la delibera impugnata, l’assemblea aveva deliberato un aumento dei compensi dell’amministratore per attività di straordinaria amministrazione, con un evidente incremento dei costi a carico dell’intero condominio e quindi degli stessi. 

Tuttavia, afferma il giudicante, il condominio con la delibera impugnata, si è limitato a liquidare il credito spettante all’ex amministratrice, come già determinato, consentendo solamente che la corresponsione potesse avvenire anche mediante compensazione con quote condominiali dalla stessa dovute (essendo l’ex amministratrice anche condomina), ma non alzando la percentuale. 

Per cui, in definitiva, dichiarata la carenza di interesse ad agire e attori condannati al pagamento delle spese di giudizio. 

Scarica Sentenza Tribunale di Palermo 24.01.2023

sospensione feriale

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Termine domanda mediazione obbligatoria, soggetto alla sospensione feriale

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 322/2023, ha stabilito che il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria è soggetto alla sospensione feriale, anche quando l'azione sia soggetta a decadenza, come nell'impugnazione di una delibera condominiale. Tale orientamento considera i termini di avvio della mediazione come termini processuali. Nel caso specifico, nonostante l'assenza di decadenza, l'azione è stata respinta per carenza di interesse, non essendo emerso alcun beneficio economico.

Data sentenza: 24/01/2023
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Maria Rosalia Grassadonia
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Mediazione obbligatoria +1

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Nelle mediazioni obbligatorie trova applicazione la sospensione feriale ex legge 742/69

Il Tribunale di Roma ha stabilito che la sospensione feriale dei termini si applica anche ai casi di mediazione obbligatoria, scomputando tale periodo dal termine decadenziale per l'impugnazione delle delibere condominiali. Nel caso specifico, l'istanza di mediazione ha impedito la decadenza, rendendo l'azione tempestiva. Tuttavia, il giudice ha rigettato nel merito le domande di nullità e annullamento delle delibere, ritenendole legittime e prive di vizi formali o sostanziali.

Data sentenza: 05/03/2019
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Maria Grazia Berti
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Condominio +2

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
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Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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