Il tribunale di Palermo afferma che il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria è soggetto alla sospensione feriale dei termini

Termine mediazione obbligatoria e sospensione feriale

Il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria, anche laddove l’azione sia sottoposta a decadenza, come nel caso dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini. Lo afferma il tribunale di Palermo con sentenza n. 322/2023, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera condominiale da parte di alcuni condomini. 

La vicenda

Nella specie, i ricorrenti esponevano che l’assemblea era stata convocata e aveva deliberato, nonostante l’intervenuta revoca dell’amministratrice di condominio, approvando a maggioranza di riconoscere alla stessa la corresponsione di un compenso extra anche mediante compensazione di eventuali propri obblighi nei confronti del condominio. Ciò in palese contrasto con altre deliberazioni assunte. Per cui chiedevano l’annullamento di tale delibera e la restituzione, da parte dell’ex amministratrice delle somme eventualmente già incassate. 

Il condominio si costituiva in giudizio e contestava in toto l’impugnativa proposta, in quanto infondata. 

Il giudice disponeva di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ex amministratrice, la quale si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza di parte attrice dal proporre impugnazione, aderendo, nel merito, alle difese svolte dal condominio convenuto e chiedendo in via riconvenzionale, il riconoscimento e la determinazione degli asseriti compensi alla stessa spettanti per l’attività svolta. 

Sospensione dei termini nel periodo feriale

Il giudice preliminarmente rileva che parte attrice non è decaduta dall’impugnazione, in quanto la delibera impugnata è del 16 luglio e l’istanza di mediazione del 12 settembre. 

Si ritiene, afferma quindi il tribunale, “che la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28”. 

Il tribunale condivide, infatti, “l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini di avvio della mediazione sono da intendersi quali ‘termini processuali’ sottoposti al regime della sospensione feriale”. 

Per cui, “il termine per proporre la domanda di mediazione, anche laddove l’azione sia sottoposta a decadenza, come nel caso dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini”. 

La decisione

Entrando nel merito, il giudice ritiene ad ogni modo che non sussista un interesse degli attori ad impugnare la delibera, non essendoci un interesse concreto ed effettivo, valutabile in termini economici. 

L’interesse all’azione, ricorda, infatti, il tribunale, è un principio previsto dal codice di procedura civile all’articolo 100, il quale dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Nell’ambito di un’impugnativa di delibera assembleare “tale norma determina una carenza di interesse in capo all’attore il quale, con la sua azione, non ottenga alcun beneficio”. 

Secondo gli attori, con la delibera impugnata, l’assemblea aveva deliberato un aumento dei compensi dell’amministratore per attività di straordinaria amministrazione, con un evidente incremento dei costi a carico dell’intero condominio e quindi degli stessi. 

Tuttavia, afferma il giudicante, il condominio con la delibera impugnata, si è limitato a liquidare il credito spettante all’ex amministratrice, come già determinato, consentendo solamente che la corresponsione potesse avvenire anche mediante compensazione con quote condominiali dalla stessa dovute (essendo l’ex amministratrice anche condomina), ma non alzando la percentuale. 

Per cui, in definitiva, dichiarata la carenza di interesse ad agire e attori condannati al pagamento delle spese di giudizio. 

Scarica Sentenza Tribunale di Palermo 24.01.2023

Termine domanda mediazione obbligatoria, soggetto alla sospensione feriale

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 322/2023, ha stabilito che il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria è soggetto alla sospensione feriale, anche quando l’azione sia soggetta a decadenza, come nell’impugnazione di una delibera condominiale. Tale orientamento considera i termini di avvio della mediazione come termini processuali. Nel caso specifico, nonostante l’assenza di decadenza, l’azione è stata respinta per carenza di interesse, non essendo emerso alcun beneficio economico.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 24/01/2023
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Maria Rosalia Grassadonia
Argomento/i: Mediazione obbligatoria, sospensione feriale
Materia/e: Mediazione obbligatoria, sospensione feriale

Il tribunale di Palermo afferma che il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria è soggetto alla sospensione feriale dei termini

Termine mediazione obbligatoria e sospensione feriale

Il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria, anche laddove l’azione sia sottoposta a decadenza, come nel caso dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini. Lo afferma il tribunale di Palermo con sentenza n. 322/2023, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera condominiale da parte di alcuni condomini. 

La vicenda

Nella specie, i ricorrenti esponevano che l’assemblea era stata convocata e aveva deliberato, nonostante l’intervenuta revoca dell’amministratrice di condominio, approvando a maggioranza di riconoscere alla stessa la corresponsione di un compenso extra anche mediante compensazione di eventuali propri obblighi nei confronti del condominio. Ciò in palese contrasto con altre deliberazioni assunte. Per cui chiedevano l’annullamento di tale delibera e la restituzione, da parte dell’ex amministratrice delle somme eventualmente già incassate. 

Il condominio si costituiva in giudizio e contestava in toto l’impugnativa proposta, in quanto infondata. 

Il giudice disponeva di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ex amministratrice, la quale si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza di parte attrice dal proporre impugnazione, aderendo, nel merito, alle difese svolte dal condominio convenuto e chiedendo in via riconvenzionale, il riconoscimento e la determinazione degli asseriti compensi alla stessa spettanti per l’attività svolta. 

Sospensione dei termini nel periodo feriale

Il giudice preliminarmente rileva che parte attrice non è decaduta dall’impugnazione, in quanto la delibera impugnata è del 16 luglio e l’istanza di mediazione del 12 settembre. 

Si ritiene, afferma quindi il tribunale, “che la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28”. 

Il tribunale condivide, infatti, “l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini di avvio della mediazione sono da intendersi quali ‘termini processuali’ sottoposti al regime della sospensione feriale”. 

Per cui, “il termine per proporre la domanda di mediazione, anche laddove l’azione sia sottoposta a decadenza, come nel caso dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini”. 

La decisione

Entrando nel merito, il giudice ritiene ad ogni modo che non sussista un interesse degli attori ad impugnare la delibera, non essendoci un interesse concreto ed effettivo, valutabile in termini economici. 

L’interesse all’azione, ricorda, infatti, il tribunale, è un principio previsto dal codice di procedura civile all’articolo 100, il quale dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Nell’ambito di un’impugnativa di delibera assembleare “tale norma determina una carenza di interesse in capo all’attore il quale, con la sua azione, non ottenga alcun beneficio”. 

Secondo gli attori, con la delibera impugnata, l’assemblea aveva deliberato un aumento dei compensi dell’amministratore per attività di straordinaria amministrazione, con un evidente incremento dei costi a carico dell’intero condominio e quindi degli stessi. 

Tuttavia, afferma il giudicante, il condominio con la delibera impugnata, si è limitato a liquidare il credito spettante all’ex amministratrice, come già determinato, consentendo solamente che la corresponsione potesse avvenire anche mediante compensazione con quote condominiali dalla stessa dovute (essendo l’ex amministratrice anche condomina), ma non alzando la percentuale. 

Per cui, in definitiva, dichiarata la carenza di interesse ad agire e attori condannati al pagamento delle spese di giudizio. 

Scarica Sentenza Tribunale di Palermo 24.01.2023

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