Scarica Sentenza Tribunale di Firenze N.622-2025
La procura speciale che viene conferita all’Avvocato per conciliare la controversia in sede di mediazione non deve seguire specifiche formalità
Procura speciale: vincoli formali non necessari
La procura speciale e sostanziale rilasciata dalla parte che intende farsi rappresentare nel procedimento di mediazione obbligatoria non deve rispettare precisi vincoli di formalità. Lo ha precisato il Tribunale di Firenze con la n. 622/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo: eccezione di improcedibilità
Una società ottiene un decreto ingiuntivo, ma il debitore si oppone al provvedimento e in rito chiede l’accertamento della improcedibilità dell’opposizione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale obbligatoria. Nel formulare l’eccezione di improcedibilità la parte opponente contesta come in mediazione lo stesso si sia presentato personalmente. La società opposta invece avrebbe presenziato alla mediazione per mezzo della procuratrice che a sua volta avrebbe presenziato per mezzo di un avvocato a cui aveva conferito una delega generica datata 30 settembre 2020 rilasciata dal direttore generale per la sostituzione agli incontri di mediazione che si sono tenuti presso l’organismo di mediazione ADR Intesa. Per parte opponente l’avvocato non aveva i poteri necessari per conciliare in sede di mediazione.
Procura speciale avvocato: non occorrono specifiche formalità
Per il Tribunale però questa eccezione non è fondata e deve essere respinta. Lo stesso ricorda che in giurisprudenza si è stabilito che la procura speciale rilasciata all’avvocato per la mediazione obbligatoria consente la partecipazione al procedimento in sostituzione della parte. Questa procura non deve seguire specifiche formalità, secondo l’art. 1392 c.c. e l’art. 3, comma 3, del D. Igs. n. 28/2010. Nel caso in esame poi, il verbale di mediazione mostra che la parte opponente aveva allegato una procura speciale rilasciata dal direttore generale della società, che autorizzava l’avvocato a rappresentarla nel procedimento di mediazione. Tuttavia, né la parte opponente né il mediatore hanno sollevato la questione dell’assenza della procura speciale, avviando invece numerosi incontri senza raggiungere un accordo. Per il giudice quindi l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente, per la mancanza o irregolarità della mediazione, non è fondata. La parte opponente ha solo prodotto una e-mail con un documento pdf intitolato “procura”, ma non il documento vero e proprio, rendendo impossibile pertanto verificarne la validità. Dal verbale di mediazione però risulta che l’avvocato aveva l’autorizzazione a svolgere tutte le attività relative alla mediazione, comprese discussioni e diversi tentativi di conciliazione. La contestazione della parte opponente pertanto è stata smentita dalla documentazione prodotta.
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