Commette un illecito disciplinare l’avvocato che, durante un periodo di sospensione dall’attività, partecipa a una procedura di mediazione

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Sospensione disciplinare e partecipazione dell’avvocato in mediazione

L’avvocato che esercita l’attività professionale durante un periodo di sospensione, sia essa di natura amministrativa o disciplinare, viola il dovere di astensione sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice Deontologico Forense. Tale condotta è intrinsecamente riprovevole e non può essere giustificata dall’asserita buona fede dell’incolpato. Il divieto ha carattere assoluto e si estende anche alla partecipazione a procedimenti di mediazione, in quanto atti riconducibili all’esercizio del mandato, la cui esecuzione lede il decoro e la dignità professionale. Lo ha chiarito il CNF nella sentenza n. 230/2025.

Compensi sproporzionati e attività durante la sospensione disciplinare

Un ragazzo, vittima di un grave incidente stradale, si rivolge a un avvocato, che difende il giovane e i suoi familiari in sede penale e civile, giungendo a una transazione con la compagnia assicurativa nel 2018. L’accordo prevede risarcimenti milionari per le parti e il pagamento di 93.000 euro direttamente al legale per l’intera opera professionale prestata.

Nonostante l’esplicita clausola di quietanza, l’avvocato richiede ai propri assistiti un’ulteriore somma di oltre 274.000 euro. A fronte di tale richiesta l’assistito segnala la condotta del legale all’Ordine degli avvocati competente. Il procedimento nei confronti del legale prosegue quindi davanti al  Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ritiene la somma richiesta manifestamente sproporzionata rispetto all’attività svolta. Oltre alla questione dei compensi, il CDD accusa l’avvocato di aver esercitato l’attività professionale proprio durante un periodo di sospensione disciplinare comminato dall’ottobre 2018 al dicembre 2019. L’avvocato però si difende, sostenendo la legittimità della pattuizione scritta dei compensi e la natura puramente “stragiudiziale” e quindi lecita delle attività svolte durante il periodo di sospensione disciplinare.

La sanzione della sospensione dall’attività vale anche per la mediazione

L’avvocato ricorre quindi al CNF per contestare la nuova sanzione del C.D.D, ma il CNF conferma la sproporzione degli onorari. Il fulcro della decisione però risiede soprattutto nella violazione dell’art. 36 del Codice Deontologico Forense, che proibisce l’esercizio dell’attività professionale durante il periodo di sospensione.

Il ricorrente, di fronte al CNF, cerca di giustificare soprattutto la sottoscrizione di atti di quietanza e l’intermediazione per la riscossione dei risarcimenti. A suo dire, tali condotte rientrano pienamente nella consulenza o nell’assistenza stragiudiziale, per cui non sono riservate in via esclusiva agli avvocati iscritti all’albo.

Il CNF e la giurisprudenza disciplinare consolidata chiariscono però un principio fondamentale: per l’avvocato, la sospensione non colpisce solo l’attività giudiziale svolta in tribunale, ma l’intero status professionale. Se è vero che un cittadino comune può, in astratto, prestare consulenza, l’avvocato che subisce una sanzione interdittiva non può “spogliarsi” della propria qualifica per continuare a operare nel cono d’ombra delle attività stragiudiziali o della mediazione. Nel caso di specie, il professionista ha sottoscritto le quietanze per definire la transazione, raccolto i documenti e i codici IBAN per conto dei clienti ed emesso le fatture per le prestazioni professionali svolte. Tutte azioni che, se compiute durante il periodo di sospensione, configurano un esercizio abusivo della professione sotto il profilo deontologico.

 Il CNF ribadisce pertanto che il dovere di astensione deve essere totale. Permettere a un avvocato sospeso di continuare a gestire fasi cruciali come la mediazione o la chiusura di una transazione vanificherebbe l’efficacia stessa della sanzione, che mira a tutelare l’affidamento dei terzi e il decoro della classe forense.

Il CNF evidenzia come il professionista, agendo in costanza di sospensione, abbia violato il rapporto di fiducia. Chi è sospeso non può compiere alcun atto che sia riconducibile all’esercizio del mandato professionale, nemmeno se tale atto appare come una semplice “attività di segreteria” o di assistenza materiale. La distinzione tra atti tipici e atti liberi non è applicabile al professionista sanzionato, per lui, ogni attività professionale è interdetta.

Leggi anche: La deontologia dell’avvocato in mediazione

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L’avvocato sospeso può partecipare alla mediazione?

La sentenza CNF n. 230/2025 stabilisce che l'avvocato sospeso viola l'art. 36 del Codice Deontologico se esercita l'attività professionale, inclusi i procedimenti di mediazione o l'assistenza stragiudiziale. Tale divieto è assoluto e non giustificato dalla buona fede, poiché la sanzione colpisce l'intero status professionale e non solo l'attività giudiziale. Nel caso specifico, il legale è stato sanzionato anche per aver richiesto compensi sproporzionati, confermando che l'astensione deve essere totale per tutelare il decoro forense.

Data sentenza: 09/04/2025
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Enrico Angelini +2
Argomento/i: Sospensione disciplinare
Materia/e: procedura di mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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