Commette un illecito disciplinare l’avvocato che, durante un periodo di sospensione dall’attività, partecipa a una procedura di mediazione

Scarica Sentenza CNF N. 230-2025

Sospensione disciplinare e partecipazione dell’avvocato in mediazione

L’avvocato che esercita l’attività professionale durante un periodo di sospensione, sia essa di natura amministrativa o disciplinare, viola il dovere di astensione sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice Deontologico Forense. Tale condotta è intrinsecamente riprovevole e non può essere giustificata dall’asserita buona fede dell’incolpato. Il divieto ha carattere assoluto e si estende anche alla partecipazione a procedimenti di mediazione, in quanto atti riconducibili all’esercizio del mandato, la cui esecuzione lede il decoro e la dignità professionale. Lo ha chiarito il CNF nella sentenza n. 230/2025.

Compensi sproporzionati e attività durante la sospensione disciplinare

Un ragazzo, vittima di un grave incidente stradale, si rivolge a un avvocato, che difende il giovane e i suoi familiari in sede penale e civile, giungendo a una transazione con la compagnia assicurativa nel 2018. L’accordo prevede risarcimenti milionari per le parti e il pagamento di 93.000 euro direttamente al legale per l’intera opera professionale prestata.

Nonostante l’esplicita clausola di quietanza, l’avvocato richiede ai propri assistiti un’ulteriore somma di oltre 274.000 euro. A fronte di tale richiesta l’assistito segnala la condotta del legale all’Ordine degli avvocati competente. Il procedimento nei confronti del legale prosegue quindi davanti al  Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ritiene la somma richiesta manifestamente sproporzionata rispetto all’attività svolta. Oltre alla questione dei compensi, il CDD accusa l’avvocato di aver esercitato l’attività professionale proprio durante un periodo di sospensione disciplinare comminato dall’ottobre 2018 al dicembre 2019. L’avvocato però si difende, sostenendo la legittimità della pattuizione scritta dei compensi e la natura puramente “stragiudiziale” e quindi lecita delle attività svolte durante il periodo di sospensione disciplinare.

La sanzione della sospensione dall’attività vale anche per la mediazione

L’avvocato ricorre quindi al CNF per contestare la nuova sanzione del C.D.D, ma il CNF conferma la sproporzione degli onorari. Il fulcro della decisione però risiede soprattutto nella violazione dell’art. 36 del Codice Deontologico Forense, che proibisce l’esercizio dell’attività professionale durante il periodo di sospensione.

Il ricorrente, di fronte al CNF, cerca di giustificare soprattutto la sottoscrizione di atti di quietanza e l’intermediazione per la riscossione dei risarcimenti. A suo dire, tali condotte rientrano pienamente nella consulenza o nell’assistenza stragiudiziale, per cui non sono riservate in via esclusiva agli avvocati iscritti all’albo.

Il CNF e la giurisprudenza disciplinare consolidata chiariscono però un principio fondamentale: per l’avvocato, la sospensione non colpisce solo l’attività giudiziale svolta in tribunale, ma l’intero status professionale. Se è vero che un cittadino comune può, in astratto, prestare consulenza, l’avvocato che subisce una sanzione interdittiva non può “spogliarsi” della propria qualifica per continuare a operare nel cono d’ombra delle attività stragiudiziali o della mediazione. Nel caso di specie, il professionista ha sottoscritto le quietanze per definire la transazione, raccolto i documenti e i codici IBAN per conto dei clienti ed emesso le fatture per le prestazioni professionali svolte. Tutte azioni che, se compiute durante il periodo di sospensione, configurano un esercizio abusivo della professione sotto il profilo deontologico.

 Il CNF ribadisce pertanto che il dovere di astensione deve essere totale. Permettere a un avvocato sospeso di continuare a gestire fasi cruciali come la mediazione o la chiusura di una transazione vanificherebbe l’efficacia stessa della sanzione, che mira a tutelare l’affidamento dei terzi e il decoro della classe forense.

Il CNF evidenzia come il professionista, agendo in costanza di sospensione, abbia violato il rapporto di fiducia. Chi è sospeso non può compiere alcun atto che sia riconducibile all’esercizio del mandato professionale, nemmeno se tale atto appare come una semplice “attività di segreteria” o di assistenza materiale. La distinzione tra atti tipici e atti liberi non è applicabile al professionista sanzionato, per lui, ogni attività professionale è interdetta.

Leggi anche: La deontologia dell’avvocato in mediazione

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L’avvocato sospeso può partecipare alla mediazione?

La sentenza CNF n. 230/2025 stabilisce che l’avvocato sospeso viola l’art. 36 del Codice Deontologico se esercita l’attività professionale, inclusi i procedimenti di mediazione o l’assistenza stragiudiziale. Tale divieto è assoluto e non giustificato dalla buona fede, poiché la sanzione colpisce l’intero status professionale e non solo l’attività giudiziale. Nel caso specifico, il legale è stato sanzionato anche per aver richiesto compensi sproporzionati, confermando che l’astensione deve essere totale per tutelare il decoro forense.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 09/04/2025
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Enrico Angelini, Giovanna Ollà, Patrizia Corona
Argomento/i: Sospensione disciplinare
Materia/e: procedura di mediazione

Commette un illecito disciplinare l’avvocato che, durante un periodo di sospensione dall’attività, partecipa a una procedura di mediazione

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Sospensione disciplinare e partecipazione dell’avvocato in mediazione

L’avvocato che esercita l’attività professionale durante un periodo di sospensione, sia essa di natura amministrativa o disciplinare, viola il dovere di astensione sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice Deontologico Forense. Tale condotta è intrinsecamente riprovevole e non può essere giustificata dall’asserita buona fede dell’incolpato. Il divieto ha carattere assoluto e si estende anche alla partecipazione a procedimenti di mediazione, in quanto atti riconducibili all’esercizio del mandato, la cui esecuzione lede il decoro e la dignità professionale. Lo ha chiarito il CNF nella sentenza n. 230/2025.

Compensi sproporzionati e attività durante la sospensione disciplinare

Un ragazzo, vittima di un grave incidente stradale, si rivolge a un avvocato, che difende il giovane e i suoi familiari in sede penale e civile, giungendo a una transazione con la compagnia assicurativa nel 2018. L’accordo prevede risarcimenti milionari per le parti e il pagamento di 93.000 euro direttamente al legale per l’intera opera professionale prestata.

Nonostante l’esplicita clausola di quietanza, l’avvocato richiede ai propri assistiti un’ulteriore somma di oltre 274.000 euro. A fronte di tale richiesta l’assistito segnala la condotta del legale all’Ordine degli avvocati competente. Il procedimento nei confronti del legale prosegue quindi davanti al  Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ritiene la somma richiesta manifestamente sproporzionata rispetto all’attività svolta. Oltre alla questione dei compensi, il CDD accusa l’avvocato di aver esercitato l’attività professionale proprio durante un periodo di sospensione disciplinare comminato dall’ottobre 2018 al dicembre 2019. L’avvocato però si difende, sostenendo la legittimità della pattuizione scritta dei compensi e la natura puramente “stragiudiziale” e quindi lecita delle attività svolte durante il periodo di sospensione disciplinare.

La sanzione della sospensione dall’attività vale anche per la mediazione

L’avvocato ricorre quindi al CNF per contestare la nuova sanzione del C.D.D, ma il CNF conferma la sproporzione degli onorari. Il fulcro della decisione però risiede soprattutto nella violazione dell’art. 36 del Codice Deontologico Forense, che proibisce l’esercizio dell’attività professionale durante il periodo di sospensione.

Il ricorrente, di fronte al CNF, cerca di giustificare soprattutto la sottoscrizione di atti di quietanza e l’intermediazione per la riscossione dei risarcimenti. A suo dire, tali condotte rientrano pienamente nella consulenza o nell’assistenza stragiudiziale, per cui non sono riservate in via esclusiva agli avvocati iscritti all’albo.

Il CNF e la giurisprudenza disciplinare consolidata chiariscono però un principio fondamentale: per l’avvocato, la sospensione non colpisce solo l’attività giudiziale svolta in tribunale, ma l’intero status professionale. Se è vero che un cittadino comune può, in astratto, prestare consulenza, l’avvocato che subisce una sanzione interdittiva non può “spogliarsi” della propria qualifica per continuare a operare nel cono d’ombra delle attività stragiudiziali o della mediazione. Nel caso di specie, il professionista ha sottoscritto le quietanze per definire la transazione, raccolto i documenti e i codici IBAN per conto dei clienti ed emesso le fatture per le prestazioni professionali svolte. Tutte azioni che, se compiute durante il periodo di sospensione, configurano un esercizio abusivo della professione sotto il profilo deontologico.

 Il CNF ribadisce pertanto che il dovere di astensione deve essere totale. Permettere a un avvocato sospeso di continuare a gestire fasi cruciali come la mediazione o la chiusura di una transazione vanificherebbe l’efficacia stessa della sanzione, che mira a tutelare l’affidamento dei terzi e il decoro della classe forense.

Il CNF evidenzia come il professionista, agendo in costanza di sospensione, abbia violato il rapporto di fiducia. Chi è sospeso non può compiere alcun atto che sia riconducibile all’esercizio del mandato professionale, nemmeno se tale atto appare come una semplice “attività di segreteria” o di assistenza materiale. La distinzione tra atti tipici e atti liberi non è applicabile al professionista sanzionato, per lui, ogni attività professionale è interdetta.

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