La comunicazione della domanda di mediazione al difensore costituito presso cui la parte ha eletto domicilio è idonea ex artt. 3 e 8 D.Lgs. 28/2010

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La comunicazione della mediazione al procuratore costituito garantisce la procedibilità

Se la mediazione è disposta in corso di causa, la comunicazione della domanda al difensore costituito è valida ed efficace. Poiché la parte ha eletto domicilio presso il procuratore, la notifica alla sua PEC soddisfa l’obbligo di informazione, garantendo la procedibilità nonostante l’assenza di comunicazioni formali dirette alla parte personalmente. Lo ha ribadito il Tribunale di Civitavecchia nella sentenza n. 112/2026.

Decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni di locazione

Un locatore chiede e ottiene un decreto ingiuntivo con cui intima al conduttore il pagamento di 4.500,00 euro a titolo di canoni di locazione per un immobile a uso turistico.

Il conduttore opponente contesta la pretesa eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale e per valore del Tribunale di Civitavecchia, invocando il foro del consumatore e la competenza del Giudice di Pace.

Nel merito, sostiene, invece, che il contratto è nullo poiché simulato: sotto l’apparenza di una locazione turistica si cela infatti una locazione abitativa ordinaria. Su tali basi, richiede la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni versati.

La parte opposta si costituisce ed eccepisce la validità del contratto, già coperta da giudicato. Questo perchè il Tribunale ha precedentemente convalidato lo sfratto per finita locazione e in quella sede la simulazione non è stata eccepita in quella sede.

Il Giudice rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e chiarendo che la competenza per valore è del Tribunale (ex art. 447-bis c.p.c.) e non al Giudice di Pace. Non opera inoltre il foro del consumatore, non essendo provata la qualifica di “professionista” del locatore. L’analisi del merito inoltre deve considerarsi preclusa dal precedente giudizio di sfratto. L’ordinanza di convalida ha infatti cristallizzato l’esistenza, la validità e la qualificazione del rapporto contrattuale, impedendo così di far valere la simulazione.

Domanda procedibile se l’invito in mediazione è comunicato al difensore

Un profilo centrale della decisione però riguarda l’eccezione di improcedibilità per difetto di comunicazione dell’invito alla mediazione. L’opponente lamenta infatti che la convocazione non sia stata notificata correttamente alla parte personalmente. Il Tribunale però dichiara infondata tale eccezione per diverse ragioni.

Prima di tutto il Giudice osserva che il procedimento di mediazione è stato introdotto tempestivamente. Richiamando gli artt. 3 e 8 del D.Lgs. 28/2010, sottolinea inoltre che gli atti della mediazione non sono soggetti a formalità rigide. In effetti la norma prevede che la domanda e la data del primo incontro siano comunicate all’altra parte con “ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Ora, poiché la mediazione è stata disposta dal Giudice a processo già pendente, l’opponente era già regolarmente costituito in giudizio tramite il proprio avvocato, ma non solo:

  • con l’atto di opposizione e la relativa procura, la parte aveva eletto domicilio presso il proprio difensore;
  • l’organismo di mediazione aveva inviato le comunicazioni per il primo e il terzo incontro tramite PEC all’indirizzo del difensore, modalità pienamente valida che assorbe l’obbligo di informazione verso la parte.

In conclusione, l’invio della comunicazione presso l’indirizzo PEC del difensore costituito è considerato mezzo idoneo a garantire la conoscenza del procedimento. Di conseguenza, nonostante l’esito negativo della mediazione e l’assenza di riscontro sulla comunicazione personale, la condizione di procedibilità deve ritenersi correttamente soddisfatta.

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Procedibilità

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione in corso di giudizio: basta la comunicazione al procuratore

Data sentenza: 05/02/2026
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: comunicazione della mediazione
Materia/e: Procedibilità

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Primo incontro fondamentale per la procedibilità

La sentenza n. 702/2025 del Tribunale di Lamezia stabilisce che, per soddisfare la condizione di procedibilità in materia di mediazione obbligatoria, non è sufficiente attivare la procedura, ma è indispensabile che le parti compaiano al primo incontro. Tale partecipazione rende la domanda giudiziale procedibile, anche se le parti decidano poi di non proseguire. L'assenza al primo colloquio comporta l'improcedibilità della domanda, poiché vanificherebbe la finalità deflattiva del sistema.

Data sentenza: 08/09/2025
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Marino Reda
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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Giudice: Francesca Perlini
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
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Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
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Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
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Materia/e: Telecomunicazioni

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