Il tribunale di Cosenza ricorda che la domanda di mediazione è equiparata alla domanda giudiziale ai fini dell’interruzione della prescrizione

Domanda di mediazione, causa di interruzione

La domanda di mediazione è equiparata alla domanda giudiziale e dunque ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per l’usucapione. Lo ha stabilito il tribunale di Cosenza con sentenza n. 839/2022. 

La vicenda

La vicenda ha ad oggetto l’accertamento e la dichiarazione in favore di alcuni eredi della proprietà in via esclusiva e comune di un fondo rustico con fabbricato rurale per intervenuta usucapione. A fondamento della domanda, deducevano che l’immobile per cui è causa era comune e indiviso tra gli stessi, nominati dallo zio eredi universali con disposizione di legato della metà del bene con gli eredi del fratello altre nipoti (parti attrici). Inoltre, i deducenti sostenevano che sin dalla pubblicazione del testamento, risalente al 1998, avevano posseduto in maniera ininterrotta, continuata e con animo pacifico e uti domini l’immobile, facendosi carico in via esclusiva di tutto ciò che interessava ed era di pertinenza dello stesso, mentre le attrici non avevano mostrato alcun interesse, senza avere mai reclamato il legato. I deducenti inoltre sostenevano di aver estinto tutti i debiti insistenti sugli immobili del de cuius, compreso l’immobile che occupa, definendo in via stragiudiziale le esposizioni debitorie; oltre a spese di ogni genere e natura ricadenti sull’immobile, pagando tasse, tributi e quanto dovuto, nella convinzione di essere i legittimi ed unici proprietari dell’immobile. 

Le attrici, dal canto loro, in ordine alla domanda di usucapione, evidenziavano di avere richiesto l’immissione in possesso del bene legato sin dal 2014 e di avere proposto sul punto la mediazione nell’anno 2017, che pertanto essi avevano curato il diritto fatto valere in giudizio prima che decorresse il ventennio del possesso vantato dai convenuti.  

Mediazione è causa di interruzione della prescrizione

Il giudice, ripercorrendo preliminarmente la giurisprudenza sull’usucapione, rileva innanzitutto che non ricorrono le condizioni per ritenere la ricorrenza dell’usucapione speciale, non essendo stata allegata né dimostrata la concreta destinazione del fondo ad attività agraria, per cui procede a valutare la fondatezza della domanda di usucapione ordinaria. 

Tuttavia, neanche tale domanda, per il giudicante, può trovare accoglimento. 

I convenuti, infatti, non hanno posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapire, dal momento che dal 1998 alla data di proposizione della mediazione (esperita in funzione del giudizio) nell’anno 2017 non era decorso il termine ventennale utile ad usucapire. 

Al riguardo, osserva il tribunale, “deve rilevarsi che l’art. 1165 c.c., estendendo all’usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt.2934 ss. c.c.) ‘in quanto applicabili’, ivi comprese quelle relative all’interruzione della stessa, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per la usucapione. Tra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell’usucapione, certamente si ritrova la mediazione (art. 2944 c.c.)”. Infatti, afferma il giudice riportandosi a quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza SS.UU. n. 17781/2013), “il sesto comma dell’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla ‘domanda giudiziale’ di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l’istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2943 c.c., co 1 e 2, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso”. 

Per cui, atteso il mancato decorso del termine ventennale, assorbita ogni altra questione, la domanda non può trovare accoglimento. 

Scarica Sentenza Tribunale di Cosenza 03 05 2022

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Domanda di mediazione equiparata alla giudiziale ai fini dell’interruzione della prescrizione

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 839/2022, ha stabilito che la domanda di mediazione è equiparata a quella giudiziale e possiede quindi efficacia interruttiva del termine per l'usucapione. Nel caso specifico, l'istanza di mediazione proposta nel 2017 ha interrotto il decorso del ventennio necessario per l'usucapione ordinaria, impedendo l'accoglimento della domanda di proprietà avanzata dai convenuti, poiché il possesso vantato dal 1998 non aveva raggiunto la durata legale richiesta per l'acquisto del bene.

Data sentenza: 03/05/2022
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Carmen Misasi +2
Argomento/i: domanda di mediazione +1
Materia/e: domanda di mediazione +1

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La domanda di mediazione interrompe la prescrizione

Il Tribunale di Brescia ha stabilito che la domanda di mediazione interrompe la prescrizione e anticipa gli effetti della domanda giudiziale. Nel caso specifico, riguardante la restituzione di somme affidate in gestione fiduciaria a un erede, l'azione è stata ritenuta tempestiva poiché la mediazione è avvenuta prima della scadenza del termine decennale. Di conseguenza, il giudice ha condannato il convenuto alla restituzione del denaro, sciogliendo così la comunione ereditaria tra le parti.

Data sentenza: 11/01/2023
Curia: Tribunale di Brescia
Giudice: Andrea Tinelli
Argomento/i: domanda di mediazione +1
Materia/e: domanda di mediazione +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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