Il tribunale di Piacenza ribadisce che la domanda di mediazione presso organismo non territorialmente competente non ha effetto, salva la facoltà delle parti di derogare congiuntamente

Organismo territorialmente competente

La domanda di mediazione obbligatoria presentata unilateralmente davanti ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, a meno che le parti non decidano di derogare a tale criterio, rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo di mediazione. Lo ribadisce il tribunale di Piacenza con la sentenza n. 28/2023. 

La vicenda

Nella vicenda un correntista trascinava in giudizio la propria banca per far dichiarare ed accertare l’invalidità del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul conto corrente, oltre all’indebita percezione di interessi e commissioni di massimo scoperto. L’uomo chiedeva anche la restituzione delle somme indebitamente addebitate sui conti correnti oggetto di causa. 

Veniva disposta la mediazione che aveva esito negativo. 

La banca si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità della domanda in quanto la mediazione avrebbe dovuto svolgersi come espressamente previsto dall’art. 4 del D.lgs. 28/2010 nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, e dunque a Piacenza, mentre il verbale prodotto dalla controparte risultava sottoscritto in Milano. 

Improcedibilità della domanda

Il giudice dà ragione alla banca, dichiarando, in via pregiudiziale come correttamente eccepito dalla parte convenuta, “ma in ogni caso trattasi di eccezione rilevabile d’ufficio”, l’improcedibilità della domanda proposta dalla parte attrice “per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo territorialmente competente. 

In proposito, rammenta il tribunale, l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 dispone testualmente che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda”. 

Inoltre, secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, scrive il giudice, “la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto”. 

Tale competenza territoriale, infatti, “è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo” (cfr., ex multis, Trib. Torino n. 2577/2022; Trib. Foggia n. 1831/2021). 

Nel caso di specie, in mancanza di un espresso accordo delle parti la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata presso un organismo di mediazione a Piacenza, quale luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. 

In conclusione, da ciò consegue l’improcedibilità della domanda proposta dall’attrice, mentre, le ulteriori questioni sono assorbite in ossequio al “criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un’unica ragione a carattere assorbente che da sola è idonea a regolare la lite”. 

Scarica Sentenza Tribunale di Piacenza 30 01 23

organismo territorialmente competente

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Ok ad organismo di mediazione diverso su domanda congiunta delle parti

Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 28/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziaria poiché la mediazione obbligatoria era stata richiesta unilateralmente presso un organismo non territorialmente competente. Secondo il giudice, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, l'istanza deve essere presentata nel luogo del giudice competente per la controversia, a meno che le parti non concordino congiuntamente una deroga. In assenza di tale accordo, l'atto non produce alcun effetto legale.

Data sentenza: 30/01/2023
Curia: Tribunale di Piacenza
Giudice: Evelina iaquinti
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: domanda di mediazione obbligatoria +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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