Il tribunale di Piacenza ribadisce che la domanda di mediazione presso organismo non territorialmente competente non ha effetto, salva la facoltà delle parti di derogare congiuntamente

Organismo territorialmente competente

La domanda di mediazione obbligatoria presentata unilateralmente davanti ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, a meno che le parti non decidano di derogare a tale criterio, rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo di mediazione. Lo ribadisce il tribunale di Piacenza con la sentenza n. 28/2023. 

La vicenda

Nella vicenda un correntista trascinava in giudizio la propria banca per far dichiarare ed accertare l’invalidità del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul conto corrente, oltre all’indebita percezione di interessi e commissioni di massimo scoperto. L’uomo chiedeva anche la restituzione delle somme indebitamente addebitate sui conti correnti oggetto di causa. 

Veniva disposta la mediazione che aveva esito negativo. 

La banca si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità della domanda in quanto la mediazione avrebbe dovuto svolgersi come espressamente previsto dall’art. 4 del D.lgs. 28/2010 nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, e dunque a Piacenza, mentre il verbale prodotto dalla controparte risultava sottoscritto in Milano. 

Improcedibilità della domanda

Il giudice dà ragione alla banca, dichiarando, in via pregiudiziale come correttamente eccepito dalla parte convenuta, “ma in ogni caso trattasi di eccezione rilevabile d’ufficio”, l’improcedibilità della domanda proposta dalla parte attrice “per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo territorialmente competente. 

In proposito, rammenta il tribunale, l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 dispone testualmente che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda”. 

Inoltre, secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, scrive il giudice, “la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto”. 

Tale competenza territoriale, infatti, “è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo” (cfr., ex multis, Trib. Torino n. 2577/2022; Trib. Foggia n. 1831/2021). 

Nel caso di specie, in mancanza di un espresso accordo delle parti la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata presso un organismo di mediazione a Piacenza, quale luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. 

In conclusione, da ciò consegue l’improcedibilità della domanda proposta dall’attrice, mentre, le ulteriori questioni sono assorbite in ossequio al “criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un’unica ragione a carattere assorbente che da sola è idonea a regolare la lite”. 

Scarica Sentenza Tribunale di Piacenza 30 01 23

Ok ad organismo di mediazione diverso su domanda congiunta delle parti

Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 28/2023, ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda giudiziaria poiché la mediazione obbligatoria era stata richiesta unilateralmente presso un organismo non territorialmente competente. Secondo il giudice, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, l’istanza deve essere presentata nel luogo del giudice competente per la controversia, a meno che le parti non concordino congiuntamente una deroga. In assenza di tale accordo, l’atto non produce alcun effetto legale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 30/01/2023
Curia: Tribunale di Piacenza
Giudice: Evelina iaquinti
Argomento/i: Mediazione obbligatoria, organismo territorialmente competente
Materia/e: domanda di mediazione obbligatoria, organismo territorialmente competente

Il tribunale di Piacenza ribadisce che la domanda di mediazione presso organismo non territorialmente competente non ha effetto, salva la facoltà delle parti di derogare congiuntamente

Organismo territorialmente competente

La domanda di mediazione obbligatoria presentata unilateralmente davanti ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, a meno che le parti non decidano di derogare a tale criterio, rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo di mediazione. Lo ribadisce il tribunale di Piacenza con la sentenza n. 28/2023. 

La vicenda

Nella vicenda un correntista trascinava in giudizio la propria banca per far dichiarare ed accertare l’invalidità del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul conto corrente, oltre all’indebita percezione di interessi e commissioni di massimo scoperto. L’uomo chiedeva anche la restituzione delle somme indebitamente addebitate sui conti correnti oggetto di causa. 

Veniva disposta la mediazione che aveva esito negativo. 

La banca si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità della domanda in quanto la mediazione avrebbe dovuto svolgersi come espressamente previsto dall’art. 4 del D.lgs. 28/2010 nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, e dunque a Piacenza, mentre il verbale prodotto dalla controparte risultava sottoscritto in Milano. 

Improcedibilità della domanda

Il giudice dà ragione alla banca, dichiarando, in via pregiudiziale come correttamente eccepito dalla parte convenuta, “ma in ogni caso trattasi di eccezione rilevabile d’ufficio”, l’improcedibilità della domanda proposta dalla parte attrice “per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo territorialmente competente. 

In proposito, rammenta il tribunale, l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 dispone testualmente che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda”. 

Inoltre, secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, scrive il giudice, “la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto”. 

Tale competenza territoriale, infatti, “è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo” (cfr., ex multis, Trib. Torino n. 2577/2022; Trib. Foggia n. 1831/2021). 

Nel caso di specie, in mancanza di un espresso accordo delle parti la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata presso un organismo di mediazione a Piacenza, quale luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. 

In conclusione, da ciò consegue l’improcedibilità della domanda proposta dall’attrice, mentre, le ulteriori questioni sono assorbite in ossequio al “criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un’unica ragione a carattere assorbente che da sola è idonea a regolare la lite”. 

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