Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia N.16380-2024
La competenza territoriale degli organismi di mediazione deve essere osservata anche se la procedura si svolge in modalità telematica
Mediazione telematica: competenza territoriale obbligatoria
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 16380 del 18 dicembre 2024, chiarisce l’importanza della competenza territoriale anche per i procedimenti di mediazione obbligatoria svolti in modalità telematica per garantire una gestione coerente e ordinata dei procedimenti precontenziosi.
Impugnazione delibera: mediazione improcedibile per incompetenza territoriale
La vicenda processuale da cui origina la sentenza in commento ha inizio con l’impugnazione di una delibera condominiale, approvata senza il rispetto delle norme sulla corretta convocazione dei condomini. Una condomina, ritenendo di non essere stata convocata secondo le modalità previste dalla legge, decide infatti di contestare la validità della delibera adottata durante l’assemblea del 10 maggio 2023.
Prima di adire il giudice, come richiesto dalla normativa vigente, la condomina avvia un procedimento di mediazione obbligatoria presso l’organismo ADR Notariato, con sede a Roma. Tuttavia, il convenuto condominio eccepisce l’improcedibilità della domanda per violazione delle regole sulla competenza territoriale. La mediazione sarebbe stata infatti avviata in un circondario diverso da quello del tribunale competente.
Competenza territoriale mediazione: riferimento normativo
L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce in effetti che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo situato nel circondario del tribunale competente per territorio. Il mancato rispetto di questa regola comporta l’inammissibilità della mediazione e, di conseguenza, l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione telematica e territorialità
Il Tribunale chiarisce che la possibilità di svolgere incontri in videoconferenza non esime le parti dal rispetto delle regole sulla territorialità.
Per la condomina la mediazione doveva ritenersi valida perché l’incontro si era svolto online, con il mediatore collegato dalla sede territoriale competente, mentre le parti erano connesse da località diverse. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato questa argomentazione, affermando che il luogo del deposito dell’istanza è determinante per verificare la competenza territoriale, indipendentemente dalla modalità di svolgimento degli incontri.
Domanda improcedibile: organismo incompetente mediazione telematica
Per il Tribunale è quindi improcedibile la domanda della condomina, in quanto l’istanza di mediazione è stata presentata presso un organismo incompetente per territorio. Il giudice inoltre evidenzia che, sebbene l’organismo scelto avesse una sede secondaria a Civitavecchia, l’istanza era stata presentata presso la sede principale di Roma. Irrilevante pertanto l’eventuale collegamento telematico del mediatore dalla sede territoriale competente.
Implicazioni pratiche e principi affermati
La sentenza sottolinea in sostanza alcune indicazioni fondamentali per i procedimenti di mediazione obbligatoria:
- Territorialità inderogabile: la competenza territoriale è un requisito essenziale che deve essere rispettato anche in presenza di modalità telematiche. La domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo situato nel circondario del tribunale competente.
- Invalidità per incompetenza territoriale: se la domanda è presentata a un organismo territorialmente incompetente, il procedimento di mediazione non produce effetti e la domanda giudiziale sarà dichiarata improcedibile.
- Modalità telematiche e territorialità: anche se la mediazione può svolgersi in videoconferenza, ciò non consente deroghe alle regole sulla competenza territoriale.
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