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Il tribunale di Catanzaro sottolinea che la competenza territoriale in mediazione è derogabile soltanto su accordo delle parti anche nella procedura telematica

Mediazione telematica e competenza territoriale

Anche nella mediazione telematica la competenza territoriale è derogabile soltanto su accordo delle parti. Lo ricorda il tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 1001/2023 decidendo una controversia relativa a responsabilità medica.

Nella vicenda, una donna che aveva subito una paralisi alle corde vocali a seguito di un intervento chirurgico chiamava in causa i sanitari chiedendo il risarcimento dei danni per oltre 236mila euro. Si costituivano i convenuti nonché la struttura ospedaliera eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda per la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e deducendo nel merito l’infondatezza della domanda attesa la correttezza dell’intervento, peraltro impegnativo, e il difetto del nesso causale tra l’errore addebitato e la lesione riportata.

Improcedibilità della domanda

Il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda risarcitoria proposta da parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, come disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 che al comma 1 bis prevede il previo esperimento della mediazione obbligatoria nelle controversie aventi a oggetto il risarcimento del danno per colpa medica.

Nel giudizio, tuttavia, nonostante l’assegnazione del termine a parte attrice, non era stata esperita la mediazione obbligatoria, né era stato attivato lo strumento alternativo dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.

Inoltre, rileva il giudicante che, ex art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010, “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” e che secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, “la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto”. Tale competenza territoriale, infatti, prosegue il tribunale, “vale anche nell’ipotesi in cui sia stata avviata una procedura telematica ed è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo” (cfr. ex multis, Cass. n. 17480/2015; Trib. Foggia n. 496/2020).

Come correttamente rilevato dai convenuti e ammesso dalla stessa parte attrice, quest’ultima ha, tuttavia, presentato la domanda di mediazione presso un organismo incompetente. Per cui, non essendo stata correttamente avviata la procedura di mediazione entro il termine di quindici giorni assegnati ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, la domanda risarcitoria proposta nel merito dalla parte attrice deve essere dichiarata improcedibile.

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Mediazione telematica: competenza territoriale derogabile solo su accordo delle parti

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1001/2023, ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda di risarcimento per colpa medica poiché non era stata esperita correttamente la mediazione obbligatoria. Il giudice ha precisato che l’istanza deve essere presentata presso un organismo territorialmente competente, regola valida anche per le procedure telematiche. Tale competenza è derogabile solo tramite accordo tra le parti; pertanto, l’istanza unilaterale presso un organismo incompetente è inefficace.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 19/06/2023
Curia: Tribunale di Catanzaro
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione telematica

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Il tribunale di Catanzaro sottolinea che la competenza territoriale in mediazione è derogabile soltanto su accordo delle parti anche nella procedura telematica

Mediazione telematica e competenza territoriale

Anche nella mediazione telematica la competenza territoriale è derogabile soltanto su accordo delle parti. Lo ricorda il tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 1001/2023 decidendo una controversia relativa a responsabilità medica.

Nella vicenda, una donna che aveva subito una paralisi alle corde vocali a seguito di un intervento chirurgico chiamava in causa i sanitari chiedendo il risarcimento dei danni per oltre 236mila euro. Si costituivano i convenuti nonché la struttura ospedaliera eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda per la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e deducendo nel merito l’infondatezza della domanda attesa la correttezza dell’intervento, peraltro impegnativo, e il difetto del nesso causale tra l’errore addebitato e la lesione riportata.

Improcedibilità della domanda

Il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda risarcitoria proposta da parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, come disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 che al comma 1 bis prevede il previo esperimento della mediazione obbligatoria nelle controversie aventi a oggetto il risarcimento del danno per colpa medica.

Nel giudizio, tuttavia, nonostante l’assegnazione del termine a parte attrice, non era stata esperita la mediazione obbligatoria, né era stato attivato lo strumento alternativo dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.

Inoltre, rileva il giudicante che, ex art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010, “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” e che secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, “la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto”. Tale competenza territoriale, infatti, prosegue il tribunale, “vale anche nell’ipotesi in cui sia stata avviata una procedura telematica ed è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo” (cfr. ex multis, Cass. n. 17480/2015; Trib. Foggia n. 496/2020).

Come correttamente rilevato dai convenuti e ammesso dalla stessa parte attrice, quest’ultima ha, tuttavia, presentato la domanda di mediazione presso un organismo incompetente. Per cui, non essendo stata correttamente avviata la procedura di mediazione entro il termine di quindici giorni assegnati ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, la domanda risarcitoria proposta nel merito dalla parte attrice deve essere dichiarata improcedibile.

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