Il Tribunale di Benevento dichiara improcedibile una domanda di divisione ereditaria perché l’incontro di mediazione del 30 novembre 2022 si era svolto da remoto senza il consenso di tutte le parti. La decisione riguarda però il regime transitorio anteriore all’efficacia della riforma Cartabia e non quello attuale.

Scarica Sentenza Tribunale di Benevento N. 164-2026

Mediazione da remoto e regime transitorio: quando il consenso di tutte le parti era ancora necessario

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 164/2026, affronta una questione di particolare interesse pratico: la validità di un incontro di mediazione svoltosi da remoto, nel novembre 2022, senza il consenso di tutte le parti.

La decisione va letta con attenzione, pur presentando diversi passaggi criticabili, perché riguarda un momento di passaggio della disciplina della mediazione telematica: la riforma Cartabia era già stata pubblicata, ma le nuove disposizioni non erano ancora efficaci.

Il caso, quindi, non deve essere letto come una presa di posizione contro la mediazione da remoto, ma come una pronuncia sulla disciplina applicabile ratione temporis.

Il caso: divisione ereditaria e mediazione obbligatoria

La controversia riguardava una domanda di divisione di beni caduti in successione.

L’attore aveva convenuto in giudizio gli altri eredi chiedendo la divisione della comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso della madre. La massa comprendeva diversi beni immobili e terreni, oltre a un libretto di risparmio postale. Alcuni dei convenuti avevano eccepito l’improcedibilità della domanda, deducendo l’irritualità del procedimento di mediazione obbligatoria.

La divisione rientra tra le materie per le quali l’art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il tema centrale, però, non era l’astratta obbligatorietà della mediazione, bensì la validità del procedimento concretamente svolto.

L’incontro del 30 novembre 2022

L’incontro di mediazione si era tenuto il 30 novembre 2022.

Dal verbale risultava che l’attore e una convenuta, con i rispettivi difensori, avevano partecipato in videoconferenza. Altri due convenuti, invece, si erano opposti allo svolgimento dell’incontro da remoto e non avevano prestato il consenso alla modalità telematica, chiedendo il rinvio della procedura.

Nonostante l’opposizione, l’incontro si era comunque svolto e si era concluso con esito negativo.

Da qui l’eccezione: secondo i convenuti opponenti, quella mediazione non poteva considerarsi validamente esperita.

La questione normativa: entrata in vigore ed efficacia della riforma Cartabia

L’attore aveva sostenuto la legittimità della procedura richiamando il D.Lgs. 149/2022, che aveva introdotto l’art. 8-bis nel D.Lgs. 28/2010.

Il Tribunale, però, distingue tra entrata in vigore formale del decreto ed efficacia delle singole disposizioni.

Il D.Lgs. 149/2022 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022 ed era formalmente entrato in vigore il giorno successivo. Tuttavia, l’art. 35, nella versione originaria, prevedeva che le disposizioni del decreto avessero effetto solo a decorrere dal 30 giugno 2023, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Pertanto, alla data dell’incontro del 30 novembre 2022, secondo il Tribunale l’art. 8-bis non era ancora applicabile, anche se larga parte della dottrina sostiene che in realtà detta disposizione sia entrata in vigore immediatamente.

La disciplina applicabile nel novembre 2022

Secondo il Tribunale, la disciplina applicabile era quella dell’art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020.

Quella norma, introdotta durante la fase emergenziale, consentiva lo svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica, ma richiedeva il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Nel caso esaminato, tale consenso mancava.

Anzi, vi era un’opposizione espressa di alcuni convenuti, verbalizzata nel corso dell’incontro. Di conseguenza, lo svolgimento della mediazione da remoto è stato ritenuto irrituale.

Mediazione irrituale e condizione di procedibilità

Il passaggio più rilevante della decisione riguarda le conseguenze dell’irritualità.

L’attore aveva sostenuto, in via subordinata, che un vizio nelle modalità di svolgimento non potesse essere equiparato al mancato esperimento della mediazione.

Il Tribunale non accoglie questa impostazione.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione personale e procura sostanziale, afferma che una procedura di mediazione irrituale non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

La domanda di divisione ereditaria viene quindi dichiarata improcedibile, anche se la sanzione appare eccessiva, anche perché non prevista da alcuna norma.

Una decisione da collocare nel suo tempo

La sentenza è probabilmente eccessivamente rigorosa, ma deve essere collocata nel particolare contesto normativo in cui si inserisce.

Il punto non è negare valore alla mediazione da remoto. Al contrario, la vicenda mostra quanto sia importante che la modalità di svolgimento della procedura sia coerente con la disciplina applicabile al momento dell’incontro.

Oggi il quadro normativo è diverso. Il D.Lgs. 28/2010, dopo gli interventi di riforma e correttivi, distingue tra mediazione in modalità telematica e incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto. L’art. 3, comma 4, richiama espressamente gli artt. 8-bis e 8-ter, a conferma della centralità ormai acquisita dagli strumenti digitali nella gestione della procedura.

Proprio per questo, la sentenza non va letta come un arretramento rispetto alla mediazione telematica, ma come una pronuncia sul regime transitorio applicabile a un incontro svolto in una fase normativa ancora non stabilizzata.

Il ruolo del mediatore e la compensazione delle spese

Il Tribunale compensa integralmente le spese di lite, valorizzando la peculiarità della questione trattata e richiamando anche il ruolo del mediatore nella vicenda.

Il riferimento è significativo.

La complessità del quadro normativo transitorio e la conduzione dell’incontro hanno probabilmente inciso sulla scelta di non porre le spese a carico della parte soccombente.

In presenza di un dissenso espresso alla modalità da remoto, nel regime allora vigente, sarebbe stato opportuno evitare lo svolgimento dell’incontro e rinviare la procedura, così da non esporre la mediazione al rischio di contestazioni sulla sua ritualità.

La cancellazione della trascrizione della domanda

La sentenza affronta anche la richiesta dei convenuti di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Il Tribunale la respinge, osservando che la declaratoria di improcedibilità non equivale a un rigetto nel merito della domanda. Non essendovi una decisione sulla fondatezza della pretesa divisoria, non ricorrono i presupposti per ordinare la cancellazione ai sensi dell’art. 2668 c.c.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Benevento n. 164/2026 offre, con la sua interpretazione formalistica, un chiarimento utile su una fase transitoria della disciplina della mediazione da remoto.

Secondo la sentenza, per gli incontri svolti nel novembre 2022, prima dell’efficacia della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, lo svolgimento della mediazione in modalità telematica richiedeva ancora il preventivo consenso di tutte le parti.

La mancanza di tale consenso, in presenza di un’opposizione espressa, rendeva la procedura irrituale e non idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

La decisione, tuttavia, non va letta come una pronuncia contraria alla mediazione telematica. Al contrario, conferma che la mediazione – anche quando si svolge da remoto – è uno strumento serio, che richiede attenzione alle regole applicabili, cura nella gestione del procedimento e piena consapevolezza del quadro normativo vigente al momento dell’incontro.

Scarica Sentenza Tribunale di Benevento N. 164-2026

Mediazione da remoto

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione da remoto nel regime transitorio: senza consenso unanime l’incontro tenutosi nel 2022 è irrituale

Nel regime applicabile agli incontri di mediazione svoltisi nel novembre 2022, prima dell’efficacia dell’art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 introdotto dalla riforma Cartabia, lo svolgimento della mediazione in modalità telematica richiedeva il preventivo consenso di tutte le parti ai sensi dell’art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020. In mancanza di tale consenso, e in presenza di opposizione espressa di alcune parti, secondo il Tribunale di Benevento, la procedura deve ritenersi irrituale e non idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 20/01/2026
N° sentenza: N. 164-2026
Curia: Tribunale di Benevento
Giudice: Floriana Consolante
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: Mediazione da remoto

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento