Il tribunale di Pavia aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di impugnazione di delibere, il termine di decadenza di 30 giorni per tentare la conciliazione è interrotto dalla comunicazione di convocazione davanti all’organismo di mediazione

Impugnazione delibera condominiale: termine decadenza

In materia di impugnazione di delibere, le parti sono obbligate a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di 30 giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti. Tale termine decadenziale di cui all’art. 1137, comma 2, c.c., è “interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’ organismo di mediazione”. È quanto afferma il tribunale di Pavia, con sentenza n. 1441/2022, aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario in materia (cfr., tra le altre, App. Salerno n. 942/2020; Trib. Pavia n. 1466/2021; nonché, sia pure in fattispecie diversa Cass. n. 2273/2019), oltre che “maggiormente coerente con il dettato normativo e la ratio legis di incentivare la soluzione alternativa della controversia assicurando, tuttavia, contemporaneamente, la tempestività dell’impugnazione dell’atto e, quindi, la certezza nei rapporti giuridici”.

La vicenda

La vicenda portata all’attenzione del tribunale vedeva protagonisti una Srl contro un supercondominio. La prima, proprietaria di più unità immobiliari site nel supercondominio, chiedeva la sospensione dell’efficacia o comunque la nullità o annullamento di una delibera adottata dall’assemblea senza essere stata invitata a partecipare.

Il condominio convenuto, per canto suo, eccepiva la decadenza in cui era incorsa l’attrice per l’impugnativa, in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio di cui all’ art. 1137, co. 2, c.c.

Nelle more, era cessata la materia del contendere in quanto in data successiva, l’assemblea revocava la delibera in contestazione e provvedere all’adozione di un’altra deliberazione.

Cessazione della materia del contendere

Il giudice, preliminarmente, dichiara cessata la materia del contendere essendo venuto meno l’interesse giuridico alla rimozione della delibera.

Procedeva, quindi, ad accertare in via incidentale la fondatezza o meno della causa petendi attorea al solo fine di disciplinare le spese della mediazione.

Dirimente sul punto per il tribunale è l’eccezione di decadenza dell’impugnazione formulata da parte convenuta.

Eccezione decadenza impugnazione

In tema di impugnazione di delibera assembleare, ricorda, quindi, il giudicante, “l’art. 1137, comma 2, c.c. prevede che ‘Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti’; inoltre ai sensi dell’ art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 28/2010, ‘Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo’”.

Gli orientamenti della giurisprudenza

Sul punto, rileva il giudice, sussistono due orientamenti difformi e contrastanti. Secondo un primo indirizzo “ai fini dell’interruzione del termine di decadenza è sufficiente il solo deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, coerentemente con il principio secondo cui non possono derivare a carico della parte conseguenze pregiudizievoli in termini di decadenza o prescrizione non dipendenti o comunque solo parzialmente dipendenti dalla propria attività” (cfr. App. Brescia n. 1337/2018; Trib. Savona n. 1091/2018).

Altro contrapposto orientamento, precisa invece come “le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria, a mente del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013, che ha reintrodotto l’ obbligo della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui all’ art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ivi comprese quelle condominiali; pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò comporta che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti”.

Secondo quest’ultimo indirizzo, “il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all’ art. 1137, comma 2, c.c., è interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione” (cfr., tra le altre, App. Salerno n. 942/2020; Trib. Pavia, n. 1466/2021; Cass. n. 2273/2019).

La decisione

Il tribunale dichiara di aderire a detto secondo orientamento in quanto, “oltre che maggioritario e fatto proprio dal Tribunale di Pavia in precedente controversia, risulta maggiormente coerente con il dettato normativo sopra riportato nonchè alla ratio legis di incentivare la soluzione alternativa della controversia assicurando, tuttavia, contemporaneamente, la tempestività dell’impugnazione dell’atto e, quindi, la certezza nei rapporti giuridici”.

Per cui, ritenuta la fondatezza dell’eccezione di tardività, il tribunale rigetta anche nel merito la domanda di parte attrice, compensando integralmente le spese della fase di mediazione “in ragione del contrasto giurisprudenziale non ancora risolto in modo univoco dalla Cassazione”.

Scarica Sentenza Tribunale di Pavia 22 11 2023

delibera condominiale

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Impugnazione delibera condominiale: termine interrotto con la comunicazione di convocazione

Il Tribunale di Pavia ha stabilito che, nell'impugnazione di delibere condominiali, il termine perentorio di decadenza di 30 giorni è interrotto dalla comunicazione di convocazione presso l'organismo di mediazione. Aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il giudice ha ritenuto tale interpretazione coerente con la ratio legis, volta a incentivare le soluzioni alternative senza sacrificare la certezza dei rapporti giuridici. Tale principio è stato applicato anche per regolare le spese processuali.

Data sentenza: 22/11/2022
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Cameli Renato
Argomento/i: Decorrenza termini impugnazione delibera assembleare +1
Materia/e: decadenza impugnazione +1

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento