Il tribunale di Pavia aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di impugnazione di delibere, il termine di decadenza di 30 giorni per tentare la conciliazione è interrotto dalla comunicazione di convocazione davanti all’organismo di mediazione

Impugnazione delibera condominiale: termine decadenza

In materia di impugnazione di delibere, le parti sono obbligate a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di 30 giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti. Tale termine decadenziale di cui all’art. 1137, comma 2, c.c., è “interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’ organismo di mediazione”. È quanto afferma il tribunale di Pavia, con sentenza n. 1441/2022, aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario in materia (cfr., tra le altre, App. Salerno n. 942/2020; Trib. Pavia n. 1466/2021; nonché, sia pure in fattispecie diversa Cass. n. 2273/2019), oltre che “maggiormente coerente con il dettato normativo e la ratio legis di incentivare la soluzione alternativa della controversia assicurando, tuttavia, contemporaneamente, la tempestività dell’impugnazione dell’atto e, quindi, la certezza nei rapporti giuridici”.

La vicenda

La vicenda portata all’attenzione del tribunale vedeva protagonisti una Srl contro un supercondominio. La prima, proprietaria di più unità immobiliari site nel supercondominio, chiedeva la sospensione dell’efficacia o comunque la nullità o annullamento di una delibera adottata dall’assemblea senza essere stata invitata a partecipare.

Il condominio convenuto, per canto suo, eccepiva la decadenza in cui era incorsa l’attrice per l’impugnativa, in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio di cui all’ art. 1137, co. 2, c.c.

Nelle more, era cessata la materia del contendere in quanto in data successiva, l’assemblea revocava la delibera in contestazione e provvedere all’adozione di un’altra deliberazione.

Cessazione della materia del contendere

Il giudice, preliminarmente, dichiara cessata la materia del contendere essendo venuto meno l’interesse giuridico alla rimozione della delibera.

Procedeva, quindi, ad accertare in via incidentale la fondatezza o meno della causa petendi attorea al solo fine di disciplinare le spese della mediazione.

Dirimente sul punto per il tribunale è l’eccezione di decadenza dell’impugnazione formulata da parte convenuta.

Eccezione decadenza impugnazione

In tema di impugnazione di delibera assembleare, ricorda, quindi, il giudicante, “l’art. 1137, comma 2, c.c. prevede che ‘Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti’; inoltre ai sensi dell’ art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 28/2010, ‘Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo’”.

Gli orientamenti della giurisprudenza

Sul punto, rileva il giudice, sussistono due orientamenti difformi e contrastanti. Secondo un primo indirizzo “ai fini dell’interruzione del termine di decadenza è sufficiente il solo deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, coerentemente con il principio secondo cui non possono derivare a carico della parte conseguenze pregiudizievoli in termini di decadenza o prescrizione non dipendenti o comunque solo parzialmente dipendenti dalla propria attività” (cfr. App. Brescia n. 1337/2018; Trib. Savona n. 1091/2018).

Altro contrapposto orientamento, precisa invece come “le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria, a mente del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013, che ha reintrodotto l’ obbligo della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui all’ art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ivi comprese quelle condominiali; pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò comporta che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti”.

Secondo quest’ultimo indirizzo, “il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all’ art. 1137, comma 2, c.c., è interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione” (cfr., tra le altre, App. Salerno n. 942/2020; Trib. Pavia, n. 1466/2021; Cass. n. 2273/2019).

La decisione

Il tribunale dichiara di aderire a detto secondo orientamento in quanto, “oltre che maggioritario e fatto proprio dal Tribunale di Pavia in precedente controversia, risulta maggiormente coerente con il dettato normativo sopra riportato nonchè alla ratio legis di incentivare la soluzione alternativa della controversia assicurando, tuttavia, contemporaneamente, la tempestività dell’impugnazione dell’atto e, quindi, la certezza nei rapporti giuridici”.

Per cui, ritenuta la fondatezza dell’eccezione di tardività, il tribunale rigetta anche nel merito la domanda di parte attrice, compensando integralmente le spese della fase di mediazione “in ragione del contrasto giurisprudenziale non ancora risolto in modo univoco dalla Cassazione”.

Scarica Sentenza Tribunale di Pavia 22 11 2023

Impugnazione delibera condominiale: termine interrotto con la comunicazione di convocazione

Il Tribunale di Pavia ha stabilito che, nell’impugnazione di delibere condominiali, il termine perentorio di decadenza di 30 giorni è interrotto dalla comunicazione di convocazione presso l’organismo di mediazione. Aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il giudice ha ritenuto tale interpretazione coerente con la ratio legis, volta a incentivare le soluzioni alternative senza sacrificare la certezza dei rapporti giuridici. Tale principio è stato applicato anche per regolare le spese processuali.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 22/11/2022
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Cameli Renato
Argomento/i: Decorrenza termini impugnazione delibera assembleare, Delibera condominiale
Materia/e: decadenza impugnazione, delibera condominiale

Il tribunale di Pavia aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di impugnazione di delibere, il termine di decadenza di 30 giorni per tentare la conciliazione è interrotto dalla comunicazione di convocazione davanti all’organismo di mediazione

Impugnazione delibera condominiale: termine decadenza

In materia di impugnazione di delibere, le parti sono obbligate a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di 30 giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti. Tale termine decadenziale di cui all’art. 1137, comma 2, c.c., è “interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’ organismo di mediazione”. È quanto afferma il tribunale di Pavia, con sentenza n. 1441/2022, aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario in materia (cfr., tra le altre, App. Salerno n. 942/2020; Trib. Pavia n. 1466/2021; nonché, sia pure in fattispecie diversa Cass. n. 2273/2019), oltre che “maggiormente coerente con il dettato normativo e la ratio legis di incentivare la soluzione alternativa della controversia assicurando, tuttavia, contemporaneamente, la tempestività dell’impugnazione dell’atto e, quindi, la certezza nei rapporti giuridici”.

La vicenda

La vicenda portata all’attenzione del tribunale vedeva protagonisti una Srl contro un supercondominio. La prima, proprietaria di più unità immobiliari site nel supercondominio, chiedeva la sospensione dell’efficacia o comunque la nullità o annullamento di una delibera adottata dall’assemblea senza essere stata invitata a partecipare.

Il condominio convenuto, per canto suo, eccepiva la decadenza in cui era incorsa l’attrice per l’impugnativa, in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio di cui all’ art. 1137, co. 2, c.c.

Nelle more, era cessata la materia del contendere in quanto in data successiva, l’assemblea revocava la delibera in contestazione e provvedere all’adozione di un’altra deliberazione.

Cessazione della materia del contendere

Il giudice, preliminarmente, dichiara cessata la materia del contendere essendo venuto meno l’interesse giuridico alla rimozione della delibera.

Procedeva, quindi, ad accertare in via incidentale la fondatezza o meno della causa petendi attorea al solo fine di disciplinare le spese della mediazione.

Dirimente sul punto per il tribunale è l’eccezione di decadenza dell’impugnazione formulata da parte convenuta.

Eccezione decadenza impugnazione

In tema di impugnazione di delibera assembleare, ricorda, quindi, il giudicante, “l’art. 1137, comma 2, c.c. prevede che ‘Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti’; inoltre ai sensi dell’ art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 28/2010, ‘Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo’”.

Gli orientamenti della giurisprudenza

Sul punto, rileva il giudice, sussistono due orientamenti difformi e contrastanti. Secondo un primo indirizzo “ai fini dell’interruzione del termine di decadenza è sufficiente il solo deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, coerentemente con il principio secondo cui non possono derivare a carico della parte conseguenze pregiudizievoli in termini di decadenza o prescrizione non dipendenti o comunque solo parzialmente dipendenti dalla propria attività” (cfr. App. Brescia n. 1337/2018; Trib. Savona n. 1091/2018).

Altro contrapposto orientamento, precisa invece come “le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria, a mente del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013, che ha reintrodotto l’ obbligo della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui all’ art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ivi comprese quelle condominiali; pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò comporta che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti”.

Secondo quest’ultimo indirizzo, “il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all’ art. 1137, comma 2, c.c., è interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione” (cfr., tra le altre, App. Salerno n. 942/2020; Trib. Pavia, n. 1466/2021; Cass. n. 2273/2019).

La decisione

Il tribunale dichiara di aderire a detto secondo orientamento in quanto, “oltre che maggioritario e fatto proprio dal Tribunale di Pavia in precedente controversia, risulta maggiormente coerente con il dettato normativo sopra riportato nonchè alla ratio legis di incentivare la soluzione alternativa della controversia assicurando, tuttavia, contemporaneamente, la tempestività dell’impugnazione dell’atto e, quindi, la certezza nei rapporti giuridici”.

Per cui, ritenuta la fondatezza dell’eccezione di tardività, il tribunale rigetta anche nel merito la domanda di parte attrice, compensando integralmente le spese della fase di mediazione “in ragione del contrasto giurisprudenziale non ancora risolto in modo univoco dalla Cassazione”.

Scarica Sentenza Tribunale di Pavia 22 11 2023

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