Scarica Sentenza Tribunale di Napoli 25 05 2023

L’art. 12 al comma 3 sanziona la parte che diserta la mediazione o tiene atteggiamenti ostruzionistici, seguendo così il modello dell’art. 96 comma 3 c.p.

Art. 12 bis co. 3 dlgs 28/2010: stessa sanzione di quella prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c.

L’art. 12 bis comma 3 del dlgs. n. 28/2010, introdotto ex novo dalla riforma Cartabia prevede che, quando la mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice con lo stesso provvedimento che definisce il giudizio e su istanza di parte possa condannare la parte soccombente che non ha preso parte alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte che ha vinto il giudizio. Tale somma però non può superare l’importo massimo delle spese del giudizio maturate dopo la fine del procedimento di mediazione.

Questa previsione normativa introduce all’interno della mediazione una sanzione pecuniaria simile a quella contemplata dall’art. 96, comma 3, c.p.c, che si pone l’obiettivo di punire tutti quei comportamenti ostruzionistici e non collaborativi della parte, che poi soccombe in giudizio.

Lo ha affermato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 5398/2023.

Domanda di restituzione immobile locato

I comproprietari di un immobile citano in giudizio i conduttori dell’abitazione di loro proprietà, il cui contratto è stato redatto verbalmente, stante il rifiuto degli inquilini a regolarizzare l’accordo locatizio. La citazione è finalizzata a ottenere la restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni che, a partire da una certa data, i conduttori non hanno più versato.

Gli inquilini, costituitisi tardivamente in giudizio, fanno presente che in realtà il contratto di locazione non è stato stipulato in forma scritta per volere della controparte. Gli stessi narrano di aver manifestato tutto l’interesse alla stipula del contratto in forma scritta perché, essendo disoccupati, avrebbero potuto accedere al contributo comunale. Questa la ragione del mancato versamento, a partire da un certo momento, dei canoni dovuti.

Essi avanzano però anche una domanda riconvenzionale nei confronti di controparte al fine di ricondurre il rapporto di locazione al contratto di locazione a canone concordato.

Contratto di locazione nullo se manca la forma scritta

Per il Tribunale i conduttori hanno ottenuto la disponibilità dell’immobile di cui gli attori chiedono la restituzione, sulla base di un accordo verbale con cui hanno assunto l’obbligo di versare un canone mensile di 400,00 euro in base allo schema contrattuale della locazione disciplinata dall’art. 1571 c.c, in violazione della legge 431/1998, che disciplina la locazione degli immobili destinati ad  uso abitativo.

Per questi contratti di locazione infatti la legge contempla per la loro stipula la forma scritta a pena di nullità, con il fine di garantire la trasparenza del mercato e scongiurare fenomeni di evasione fiscale.

Nel caso di specie il giudice rileva che la denuncia e la successiva registrazione del contratto non riescono a sanare la nullità pregressa del contratto derivante dal mancato rispetto della forma scritta, per cui i conduttori risultano occupanti abusivi dell’immobile. Essi non sono riusciti infatti a dimostrare la responsabilità di controparte nell’imporre loro la forma verbale per la stipula dell’accordo. Non solo, essi hanno avanzato domanda riconvenzionale con una comparsa di risposta depositata tardivamente rispetto ai termini. Tardività che è stata eccepita da controparte e che comunque è rilevabile d’ufficio.

Condanna art. 96 comma e art. 12 bis dlgs. n. 28/2010

Il Tribunale accoglie invece la domanda degli attori e condanna la controparte soccombente al pagamento delle spese e anche al versamento di una somma di denaro, ai sensi dell’articolo 96 comma 3 c.p.c, stante la resistenza pretestuosa in giudizio e la proposizione della domanda riconvenzionale.

La disposizione suddetta, che consente al giudice di condannare la parte soccombente anche al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, svolge diverse funzioni. Essa ha natura deterrente, di deflazione del contenzioso e di ristoro.

Il legislatore si è ispirato alla formulazione dell’articolo 96 comma 3 c.p.c. nell’introdurre il nuovo articolo 12 bis comma 3 nel dlgs. n. 28/2010 in materia di mediazione. Questa norma prevede infatti che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda il giudice, con il provvedimento che chiude il giudizio, su richiesta di parte, possa condannare la parte soccombente che ha preso parte alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata il cui importo non può superare quello corrispondente alle spese del giudizio sostenute dopo la fine del procedimento di mediazione.

contratto di locazione

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Sanzioni per chi non collabora o tiene una condotta ostruzionistica in mediazione

Il Tribunale di Napoli (sent. 5398/2023) ha dichiarato nullo un contratto di locazione abitativa stipulato verbalmente, definendo i conduttori come occupanti abusivi. Il giudice ha accolto la richiesta di restituzione dell'immobile, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese e di una somma risarcitoria ex art. 96 comma 3 c.p.c. per resistenza pretestuosa. Tale sanzione riflette l'orientamento dell'art. 12 bis comma 3 dlgs 28/2010, che punisce i comportamenti ostruzionistici in sede di mediazione.

Data sentenza: 15/05/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Marco Papa
Argomento/i: Mancata partecipazione
Materia/e: contratto di locazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
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Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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