Scarica Sentenza Tribunale di Napoli 25 05 2023
L’art. 12 al comma 3 sanziona la parte che diserta la mediazione o tiene atteggiamenti ostruzionistici, seguendo così il modello dell’art. 96 comma 3 c.p.
Art. 12 bis co. 3 dlgs 28/2010: stessa sanzione di quella prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c.
L’art. 12 bis comma 3 del dlgs. n. 28/2010, introdotto ex novo dalla riforma Cartabia prevede che, quando la mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice con lo stesso provvedimento che definisce il giudizio e su istanza di parte possa condannare la parte soccombente che non ha preso parte alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte che ha vinto il giudizio. Tale somma però non può superare l’importo massimo delle spese del giudizio maturate dopo la fine del procedimento di mediazione.
Questa previsione normativa introduce all’interno della mediazione una sanzione pecuniaria simile a quella contemplata dall’art. 96, comma 3, c.p.c, che si pone l’obiettivo di punire tutti quei comportamenti ostruzionistici e non collaborativi della parte, che poi soccombe in giudizio.
Lo ha affermato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 5398/2023.
Domanda di restituzione immobile locato
I comproprietari di un immobile citano in giudizio i conduttori dell’abitazione di loro proprietà, il cui contratto è stato redatto verbalmente, stante il rifiuto degli inquilini a regolarizzare l’accordo locatizio. La citazione è finalizzata a ottenere la restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni che, a partire da una certa data, i conduttori non hanno più versato.
Gli inquilini, costituitisi tardivamente in giudizio, fanno presente che in realtà il contratto di locazione non è stato stipulato in forma scritta per volere della controparte. Gli stessi narrano di aver manifestato tutto l’interesse alla stipula del contratto in forma scritta perché, essendo disoccupati, avrebbero potuto accedere al contributo comunale. Questa la ragione del mancato versamento, a partire da un certo momento, dei canoni dovuti.
Essi avanzano però anche una domanda riconvenzionale nei confronti di controparte al fine di ricondurre il rapporto di locazione al contratto di locazione a canone concordato.
Contratto di locazione nullo se manca la forma scritta
Per il Tribunale i conduttori hanno ottenuto la disponibilità dell’immobile di cui gli attori chiedono la restituzione, sulla base di un accordo verbale con cui hanno assunto l’obbligo di versare un canone mensile di 400,00 euro in base allo schema contrattuale della locazione disciplinata dall’art. 1571 c.c, in violazione della legge 431/1998, che disciplina la locazione degli immobili destinati ad uso abitativo.
Per questi contratti di locazione infatti la legge contempla per la loro stipula la forma scritta a pena di nullità, con il fine di garantire la trasparenza del mercato e scongiurare fenomeni di evasione fiscale.
Nel caso di specie il giudice rileva che la denuncia e la successiva registrazione del contratto non riescono a sanare la nullità pregressa del contratto derivante dal mancato rispetto della forma scritta, per cui i conduttori risultano occupanti abusivi dell’immobile. Essi non sono riusciti infatti a dimostrare la responsabilità di controparte nell’imporre loro la forma verbale per la stipula dell’accordo. Non solo, essi hanno avanzato domanda riconvenzionale con una comparsa di risposta depositata tardivamente rispetto ai termini. Tardività che è stata eccepita da controparte e che comunque è rilevabile d’ufficio.
Condanna art. 96 comma e art. 12 bis dlgs. n. 28/2010
Il Tribunale accoglie invece la domanda degli attori e condanna la controparte soccombente al pagamento delle spese e anche al versamento di una somma di denaro, ai sensi dell’articolo 96 comma 3 c.p.c, stante la resistenza pretestuosa in giudizio e la proposizione della domanda riconvenzionale.
La disposizione suddetta, che consente al giudice di condannare la parte soccombente anche al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, svolge diverse funzioni. Essa ha natura deterrente, di deflazione del contenzioso e di ristoro.
Il legislatore si è ispirato alla formulazione dell’articolo 96 comma 3 c.p.c. nell’introdurre il nuovo articolo 12 bis comma 3 nel dlgs. n. 28/2010 in materia di mediazione. Questa norma prevede infatti che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda il giudice, con il provvedimento che chiude il giudizio, su richiesta di parte, possa condannare la parte soccombente che ha preso parte alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata il cui importo non può superare quello corrispondente alle spese del giudizio sostenute dopo la fine del procedimento di mediazione.