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Per l’applicabilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, la controversia deve avere un unico punto di dissenso oggetto della consulenza stessa

CTP e conciliazione della lite ex art. 696-bis c.p.c.
Presupposto per l’applicabilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex articolo 696-bis c.p.c. è che la controversia tra le parti abbia quale unico punto di dissenso quello che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza, acquisita la quale appare probabile che le parti si concilieranno e non residuando altre questioni controverse. È quanto affermato dall’ordinanza n. 19419/2025 del tribunale di Napoli chiamato a pronunciarsi su un caso di responsabilità medica.

Inammissibilità ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
In primis, il giudice accoglie l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. formulata dalla convenuta, ritenendo che parte ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato le condotte colpose di cui si sarebbero resi responsabili i sanitari della struttura coinvolta nel giudizio. Parte ricorrente, infatti, non fornisce come era suo onere, “alcuna puntuale allegazione dell’inadempimento qualificato che si assume ascrivibile alle condotte dei sanitari della struttura coinvolta”, limitandosi ad esporre l’inter clinico della defunta e allegando la sussistenza di un nesso di causalità, senza indicare le condotte non conformi a diligenza e professionalità dei sanitari che hanno avuto in cura la de cuius e senza dare alcun conto di quella che la parte riterrebbe essere la condotta diligente e conforme alle leges artis, esigibile nel caso di specie e rispetto alla quale i sanitari si sarebbero discostati. In sostanza, parte ricorrente non riempie di concreto significato le condotte colpose dei sanitari. Né tanto meno la relazione tecnica evidenzia concreti profili di responsabilità degli stessi, limitandosi a dare atto delle complicanze dell’intervento chirurgico che avevano cagionato la morte della paziente, senza ricollegarle all’attività dei sanitari coinvolti nell’operazione.

Conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. non ammissibile
Fatte queste premesse, il giudice decide dunque di non dare ingresso alla consulenza tecnica preventiva valutandone l’idoneità a comporre la lite, ovvero a realizzare quelle finalità deflattive del contenzioso ordinario che sono sottese alla disciplina dell’art. 696 bis c.p.c. e che consentono di disancorare l’indagine peritale dall’apprezzamento del requisito dell’urgenza. Ciò in quanto, ribadisce il tribunale di Napoli, “presupposto per l’applicabilità dell’istituto previsto dall’art. 696 bis c.p.c. è che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le intenzioni dichiarate dalle parti, appare probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse”.
Inoltre, continua il giudicante, “perseguendo primariamente finalità conciliative, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile allorquando, come nella fattispecie, non sia provato il fumus boni iuris del danno, ossia la probabile esistenza del diritto tutelando nel successivo giudizio di merito”.
Nella vicenda, l’omessa indicazione degli specifici inadempimenti dei medici della struttura sanitaria convenuta rende l’indagine che si vorrebbe andare a compiere mediante l’espletamento di CTU inevitabilmente monca e lacunosa, inidonea, pertanto, a costituire la base per un’eventuale conciliazione della lite che è, in ultima istanza, la finalità stessa del procedimento azionato rispetto alla posizione della struttura sanitaria coinvolta nel giudizio.

Da qui l’inammissibilità del ricorso.

Sullo stesso tema, leggi anche la decisione del tribunale di Milano ATP: un unico punto di dissenso

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Conciliazione ex art. 696-bis

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Conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.: una sola questione controversa

L'ordinanza n. 19419/2025 del Tribunale di Napoli stabilisce che l'applicabilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. richieda che l'unico punto di dissenso tra le parti sia l'oggetto della perizia, rendendo probabile la conciliazione. Nel caso di responsabilità medica esaminato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha dimostrato il fumus boni iuris, omettendo di indicare le condotte colpose dei sanitari e rendendo l'indagine inidonea a comporre la lite.

Data sentenza: 11/01/2025
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Nicoletta Calise
Argomento/i: Consulenza tecninca
Materia/e: Conciliazione ex art. 696-bis

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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