Scarica Sentenza Tribunale di Napoli N.19419-2025

Per l’applicabilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, la controversia deve avere un unico punto di dissenso oggetto della consulenza stessa

CTP e conciliazione della lite ex art. 696-bis c.p.c.
Presupposto per l’applicabilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex articolo 696-bis c.p.c. è che la controversia tra le parti abbia quale unico punto di dissenso quello che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza, acquisita la quale appare probabile che le parti si concilieranno e non residuando altre questioni controverse. È quanto affermato dall’ordinanza n. 19419/2025 del tribunale di Napoli chiamato a pronunciarsi su un caso di responsabilità medica.

Inammissibilità ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
In primis, il giudice accoglie l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. formulata dalla convenuta, ritenendo che parte ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato le condotte colpose di cui si sarebbero resi responsabili i sanitari della struttura coinvolta nel giudizio. Parte ricorrente, infatti, non fornisce come era suo onere, “alcuna puntuale allegazione dell’inadempimento qualificato che si assume ascrivibile alle condotte dei sanitari della struttura coinvolta”, limitandosi ad esporre l’inter clinico della defunta e allegando la sussistenza di un nesso di causalità, senza indicare le condotte non conformi a diligenza e professionalità dei sanitari che hanno avuto in cura la de cuius e senza dare alcun conto di quella che la parte riterrebbe essere la condotta diligente e conforme alle leges artis, esigibile nel caso di specie e rispetto alla quale i sanitari si sarebbero discostati. In sostanza, parte ricorrente non riempie di concreto significato le condotte colpose dei sanitari. Né tanto meno la relazione tecnica evidenzia concreti profili di responsabilità degli stessi, limitandosi a dare atto delle complicanze dell’intervento chirurgico che avevano cagionato la morte della paziente, senza ricollegarle all’attività dei sanitari coinvolti nell’operazione.

Conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. non ammissibile
Fatte queste premesse, il giudice decide dunque di non dare ingresso alla consulenza tecnica preventiva valutandone l’idoneità a comporre la lite, ovvero a realizzare quelle finalità deflattive del contenzioso ordinario che sono sottese alla disciplina dell’art. 696 bis c.p.c. e che consentono di disancorare l’indagine peritale dall’apprezzamento del requisito dell’urgenza. Ciò in quanto, ribadisce il tribunale di Napoli, “presupposto per l’applicabilità dell’istituto previsto dall’art. 696 bis c.p.c. è che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le intenzioni dichiarate dalle parti, appare probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse”.
Inoltre, continua il giudicante, “perseguendo primariamente finalità conciliative, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile allorquando, come nella fattispecie, non sia provato il fumus boni iuris del danno, ossia la probabile esistenza del diritto tutelando nel successivo giudizio di merito”.
Nella vicenda, l’omessa indicazione degli specifici inadempimenti dei medici della struttura sanitaria convenuta rende l’indagine che si vorrebbe andare a compiere mediante l’espletamento di CTU inevitabilmente monca e lacunosa, inidonea, pertanto, a costituire la base per un’eventuale conciliazione della lite che è, in ultima istanza, la finalità stessa del procedimento azionato rispetto alla posizione della struttura sanitaria coinvolta nel giudizio.

Da qui l’inammissibilità del ricorso.

Sullo stesso tema, leggi anche la decisione del tribunale di Milano ATP: un unico punto di dissenso

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Conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.: una sola questione controversa

L’ordinanza n. 19419/2025 del Tribunale di Napoli stabilisce che l’applicabilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. richieda che l’unico punto di dissenso tra le parti sia l’oggetto della perizia, rendendo probabile la conciliazione. Nel caso di responsabilità medica esaminato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha dimostrato il fumus boni iuris, omettendo di indicare le condotte colpose dei sanitari e rendendo l’indagine inidonea a comporre la lite.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 11/01/2025
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Nicoletta Calise
Argomento/i: Consulenza tecninca
Materia/e: Conciliazione ex art. 696-bis

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Per l’applicabilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, la controversia deve avere un unico punto di dissenso oggetto della consulenza stessa

CTP e conciliazione della lite ex art. 696-bis c.p.c.
Presupposto per l’applicabilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex articolo 696-bis c.p.c. è che la controversia tra le parti abbia quale unico punto di dissenso quello che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza, acquisita la quale appare probabile che le parti si concilieranno e non residuando altre questioni controverse. È quanto affermato dall’ordinanza n. 19419/2025 del tribunale di Napoli chiamato a pronunciarsi su un caso di responsabilità medica.

Inammissibilità ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
In primis, il giudice accoglie l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. formulata dalla convenuta, ritenendo che parte ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato le condotte colpose di cui si sarebbero resi responsabili i sanitari della struttura coinvolta nel giudizio. Parte ricorrente, infatti, non fornisce come era suo onere, “alcuna puntuale allegazione dell’inadempimento qualificato che si assume ascrivibile alle condotte dei sanitari della struttura coinvolta”, limitandosi ad esporre l’inter clinico della defunta e allegando la sussistenza di un nesso di causalità, senza indicare le condotte non conformi a diligenza e professionalità dei sanitari che hanno avuto in cura la de cuius e senza dare alcun conto di quella che la parte riterrebbe essere la condotta diligente e conforme alle leges artis, esigibile nel caso di specie e rispetto alla quale i sanitari si sarebbero discostati. In sostanza, parte ricorrente non riempie di concreto significato le condotte colpose dei sanitari. Né tanto meno la relazione tecnica evidenzia concreti profili di responsabilità degli stessi, limitandosi a dare atto delle complicanze dell’intervento chirurgico che avevano cagionato la morte della paziente, senza ricollegarle all’attività dei sanitari coinvolti nell’operazione.

Conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. non ammissibile
Fatte queste premesse, il giudice decide dunque di non dare ingresso alla consulenza tecnica preventiva valutandone l’idoneità a comporre la lite, ovvero a realizzare quelle finalità deflattive del contenzioso ordinario che sono sottese alla disciplina dell’art. 696 bis c.p.c. e che consentono di disancorare l’indagine peritale dall’apprezzamento del requisito dell’urgenza. Ciò in quanto, ribadisce il tribunale di Napoli, “presupposto per l’applicabilità dell’istituto previsto dall’art. 696 bis c.p.c. è che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le intenzioni dichiarate dalle parti, appare probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse”.
Inoltre, continua il giudicante, “perseguendo primariamente finalità conciliative, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile allorquando, come nella fattispecie, non sia provato il fumus boni iuris del danno, ossia la probabile esistenza del diritto tutelando nel successivo giudizio di merito”.
Nella vicenda, l’omessa indicazione degli specifici inadempimenti dei medici della struttura sanitaria convenuta rende l’indagine che si vorrebbe andare a compiere mediante l’espletamento di CTU inevitabilmente monca e lacunosa, inidonea, pertanto, a costituire la base per un’eventuale conciliazione della lite che è, in ultima istanza, la finalità stessa del procedimento azionato rispetto alla posizione della struttura sanitaria coinvolta nel giudizio.

Da qui l’inammissibilità del ricorso.

Sullo stesso tema, leggi anche la decisione del tribunale di Milano ATP: un unico punto di dissenso

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