Il deposito della domanda di mediazione non impedisce la decadenza del termine di impugnazione art. 1137 c.c., occorre che sia comunicata al Condominio

Scarica Sentenza Tribunale di Imperia N. 36-2026

Mediazione e decadenza dall’impugnazione delle delibere assembleari

Per evitare la decadenza dal termine di impugnazione delle delibere condominiali stabilito dall’articolo 1137 del codice civile, non è sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione. Il termine dei trenta giorni viene interrotto esclusivamente nel momento in cui la comunicazione della domanda giunge a conoscenza del Condominio, equiparando tale atto alla notifica di una citazione giudiziale. Lo ha chiarito il Tribunale di Imperia nella sentenza n. 36/2026.

Impugnazione delibera condominiale, mediazione e decadenza dal termine 1137 c.c.

Un condomino impugna una delibera assembleare. Secondo l’art. 1137 c.c. il condomino dissenziente, astenuto o assente ha 30 giorni per contestare la validità della delibera. Vero è che trattandosi di materia condominiale, la legge impone il passaggio preventivo attraverso la mediazione obbligatoria.

Nel caso di specie il condomino ha depositato l’istanza di mediazione presso l’organismo competente entro il termine dei 30 giorni dalla delibera in quanto dissenziente, ma la notifica di questa istanza è giunta al Condominio dopo il termine di decadenza. Il Condominio, pertanto, in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il Tribunale, in prima istanza, accoglie l’eccezione di decadenza, dichiarando l’impugnazione tardiva. La Corte d’Appello conferma questa impostazione, ribadendo che, per interrompere il termine di decadenza, non basta “attivarsi” presso l’organismo di mediazione, ma occorre che la controparte ne sia informata. Il condomino però ritiene che il semplice deposito della domanda sia sufficiente a impedire la decadenza, analogamente a quanto avviene con il deposito di un ricorso giudiziale.

Decadenza termine art. 1137 c.c.: per impedirla la mediazione va comunicata alla controparte

La questione centrale affrontata nella sentenza, relativa all’intreccio tra il termine di decadenza e la mediazione obbligatoria riguarda l’interpretazione del D.Lgs. 28/2010 in combinato disposto con l’art. 1137 c.c.

L’autorità giudiziaria ricorda prima di tutto che la decadenza è un istituto volto a conferire certezza ai rapporti giuridici. Nel condominio, l’esigenza di stabilità delle delibere è fondamentale per la gestione dei beni comuni. Se per impedire la decadenza dal termine di impugnazione di una decisione assembleare fosse sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione, il Condominio resterebbe nell’incertezza sulla validità della delibera per un tempo dipendente dai tempi tecnici della segreteria dell’organismo di mediazione.

Per questo, per la giurisprudenza, il mero deposito della domanda di mediazione non salva il condomino dalla decadenza. È necessario che costui comunichi l’istanza di mediazione al Condominio convenuto.

Questa tesi, del resto, è supportata da tre pilastri normativi e logici:

  • l’istanza di mediazione produce sulla decadenza gli stessi effetti della domanda giudiziale e nel processo civile ordinario, l’effetto interruttivo si produce con la notificazione della citazione (atto recettizio);
  • la comunicazione della domanda può essere effettuata sia dall’organismo di mediazione che dalla parte stessa e il condomino che vuole tutelarsi ha l’onere di assicurarsi che la controparte riceva l’atto entro il trentesimo giorno;
  • mentre per la prescrizione possono operare criteri più elastici, la decadenza richiede il compimento dell’atto specifico previsto dalla legge entro il termine perentorio e l’atto previsto non è solo “chiedere” la mediazione, ma “portare a conoscenza” dell’amministratore l’intenzione di impugnare e avviare la procedura di mediazione.

Questo orientamento pone un onere di diligenza gravoso in capo ai condomini. Non è possibile ridursi all’ultimo giorno utile per depositare l’istanza di mediazione. E’ necessario calcolare i tempi necessari affinché il plico (o la PEC) giunga al destinatario. Se la comunicazione avviene anche solo un giorno dopo la scadenza dei 30 giorni, la delibera diventa inattaccabile, a prescindere dalla gravità dei vizi lamentati.

Scarica Sentenza Tribunale di Imperia N. 36-2026

Leggi anche:

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Massima

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l’impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L’effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell’istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l’atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l’atto sia recettizio entro il termine perentorio.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Il deposito della domanda di mediazione non impedisce la decadenza del termine di impugnazione art. 1137 c.c., occorre che sia comunicata al Condominio

Scarica Sentenza Tribunale di Imperia N. 36-2026

Mediazione e decadenza dall’impugnazione delle delibere assembleari

Per evitare la decadenza dal termine di impugnazione delle delibere condominiali stabilito dall’articolo 1137 del codice civile, non è sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione. Il termine dei trenta giorni viene interrotto esclusivamente nel momento in cui la comunicazione della domanda giunge a conoscenza del Condominio, equiparando tale atto alla notifica di una citazione giudiziale. Lo ha chiarito il Tribunale di Imperia nella sentenza n. 36/2026.

Impugnazione delibera condominiale, mediazione e decadenza dal termine 1137 c.c.

Un condomino impugna una delibera assembleare. Secondo l’art. 1137 c.c. il condomino dissenziente, astenuto o assente ha 30 giorni per contestare la validità della delibera. Vero è che trattandosi di materia condominiale, la legge impone il passaggio preventivo attraverso la mediazione obbligatoria.

Nel caso di specie il condomino ha depositato l’istanza di mediazione presso l’organismo competente entro il termine dei 30 giorni dalla delibera in quanto dissenziente, ma la notifica di questa istanza è giunta al Condominio dopo il termine di decadenza. Il Condominio, pertanto, in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il Tribunale, in prima istanza, accoglie l’eccezione di decadenza, dichiarando l’impugnazione tardiva. La Corte d’Appello conferma questa impostazione, ribadendo che, per interrompere il termine di decadenza, non basta “attivarsi” presso l’organismo di mediazione, ma occorre che la controparte ne sia informata. Il condomino però ritiene che il semplice deposito della domanda sia sufficiente a impedire la decadenza, analogamente a quanto avviene con il deposito di un ricorso giudiziale.

Decadenza termine art. 1137 c.c.: per impedirla la mediazione va comunicata alla controparte

La questione centrale affrontata nella sentenza, relativa all’intreccio tra il termine di decadenza e la mediazione obbligatoria riguarda l’interpretazione del D.Lgs. 28/2010 in combinato disposto con l’art. 1137 c.c.

L’autorità giudiziaria ricorda prima di tutto che la decadenza è un istituto volto a conferire certezza ai rapporti giuridici. Nel condominio, l’esigenza di stabilità delle delibere è fondamentale per la gestione dei beni comuni. Se per impedire la decadenza dal termine di impugnazione di una decisione assembleare fosse sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione, il Condominio resterebbe nell’incertezza sulla validità della delibera per un tempo dipendente dai tempi tecnici della segreteria dell’organismo di mediazione.

Per questo, per la giurisprudenza, il mero deposito della domanda di mediazione non salva il condomino dalla decadenza. È necessario che costui comunichi l’istanza di mediazione al Condominio convenuto.

Questa tesi, del resto, è supportata da tre pilastri normativi e logici:

  • l’istanza di mediazione produce sulla decadenza gli stessi effetti della domanda giudiziale e nel processo civile ordinario, l’effetto interruttivo si produce con la notificazione della citazione (atto recettizio);
  • la comunicazione della domanda può essere effettuata sia dall’organismo di mediazione che dalla parte stessa e il condomino che vuole tutelarsi ha l’onere di assicurarsi che la controparte riceva l’atto entro il trentesimo giorno;
  • mentre per la prescrizione possono operare criteri più elastici, la decadenza richiede il compimento dell’atto specifico previsto dalla legge entro il termine perentorio e l’atto previsto non è solo “chiedere” la mediazione, ma “portare a conoscenza” dell’amministratore l’intenzione di impugnare e avviare la procedura di mediazione.

Questo orientamento pone un onere di diligenza gravoso in capo ai condomini. Non è possibile ridursi all’ultimo giorno utile per depositare l’istanza di mediazione. E’ necessario calcolare i tempi necessari affinché il plico (o la PEC) giunga al destinatario. Se la comunicazione avviene anche solo un giorno dopo la scadenza dei 30 giorni, la delibera diventa inattaccabile, a prescindere dalla gravità dei vizi lamentati.

Scarica Sentenza Tribunale di Imperia N. 36-2026

Leggi anche:

Articoli correlati

Conciliazione ART: l’istanza interrompe la prescrizione o sospende soltanto i termini per agire?

Il Giudice di Pace di Lagonegro applica alla conciliazione obbligatoria nei trasporti l’art. 410, comma 2, c.p.c., riconoscendo interruzione della prescrizione e sospensione delle decadenze fino a venti giorni dopo la procedura. La disciplina speciale dell’ART, però, utilizza una regola diversa e la decisione pone anche un secondo problema sul termine applicabile alla compensazione ex Regolamento (CE) n. 261/2004.

Data sentenza: 26/05/2026
N° sentenza: 98
Curia: Giudice di Pace di Lagonegro
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Responsabilità contrattuale

Leggi il commento

Mediazione condominiale: l’amministratore può partecipare senza delibera, ma può chiudere l’accordo senza l’assemblea?

La riforma della mediazione ha attribuito all’amministratore del condominio il potere di attivare, aderire e partecipare al procedimento senza una preventiva autorizzazione assembleare. Ma fino a dove arriva questa autonomia? Può l’amministratore anche accettare una proposta o perfezionare un accordo conciliativo senza tornare davanti all’assemblea?

Data sentenza: 05/05/2026
N° sentenza: 12742
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Milena Falaschi +4
Argomento/i: accordo di mediazione +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

Delega cumulativa in mediazione: un unico delegato per 27 parti rende la domanda improcedibile

Non è validamente esperita la mediazione obbligatoria svolta in forma collettiva, con un unico delegato per 27 parti istanti, nessuna delle quali presente all'incontro. La delega è ammessa dall'art. 8 d.lgs. 28/2010 solo per giustificati motivi, che non ricorrono se l'incontro si svolge in videoconferenza e le ragioni addotte sono generiche e identiche per tutti. Già concesso il termine dell'art. 5, comma 2, la domanda va dichiarata improcedibile.

Data sentenza: 17/09/2026
N° sentenza: 4349
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Michela Biggi
Argomento/i: Delega in mediazione +1
Materia/e: contratti bancari

Leggi il commento

Noleggio di un mezzo e mediazione obbligatoria: la lite contrattuale resta fuori dall’art. 5

La controversia con cui il noleggiatore chiede al locatario il risarcimento dei danni subiti dal bene noleggiato, sul presupposto della responsabilità contrattuale di quest'ultimo, non rientra tra le materie per le quali l'art. 5 d.lgs. 28/2010 prevede la mediazione come condizione di procedibilità. L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione va quindi respinta. Il Tribunale dà atto, inoltre, che l'attrice aveva attivato la procedura di negoziazione assistita.

Data sentenza: 21/04/2026
N° sentenza: 3965
Curia: Tribunale di Brescia
Argomento/i: Eccezione d'Improcedibilità +1
Materia/e: Responsabilità contrattuale

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia