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Nel procedimento per convalida di sfratto la mediazione diviene condizione di procedibilità soltanto dopo il mutamento del rito. Quando la parte chiamata, pur costituita in giudizio, non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro, la domanda della parte diligente resta procedibile, ma trova applicazione la condanna al doppio contributo unificato prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010. Il Tribunale di Roma riconosce inoltre, nella liquidazione delle spese, l’attività svolta nella fase di mediazione. La decisione valorizza correttamente la procedura non come passaggio meramente formale, ma come occasione concreta di confronto in una controversia che, per struttura e interessi coinvolti, presentava evidenti margini negoziali.

Il caso

Una locatrice aveva intimato lo sfratto per morosità nei confronti di una società conduttrice di un immobile destinato ad attività ricettiva. La contestazione iniziale riguardava il pagamento soltanto parziale del canone di maggio 2025, il mancato pagamento delle mensilità di giugno e luglio e alcuni oneri accessori.

La conduttrice si opponeva alla convalida sostenendo di avere eseguito i pagamenti, anche se in ritardo e mediante bonifici cumulativi riferiti a più unità immobiliari condotte nello stesso stabile. Il giudice riteneva necessario approfondire sia l’effettiva persistenza della morosità sia la gravità dell’inesatto adempimento sotto il profilo temporale e disponeva il mutamento del rito.

Dopo il deposito delle memorie integrative, il procedimento di mediazione obbligatoria veniva esperito con esito negativo per mancata partecipazione della società conduttrice. La causa proseguiva e il Tribunale dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento, ordinava il rilascio dell’immobile, condannava la convenuta alle spese, includendo quelle della mediazione, e disponeva il versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.

La mediazione nello sfratto opera dopo il mutamento del rito

La sequenza processuale seguita dal Tribunale è coerente con la disciplina speciale dei procedimenti per convalida. La mediazione non deve precedere l’intimazione di sfratto e non costituisce un ostacolo alla fase sommaria diretta alla convalida o all’eventuale emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio.

La condizione di procedibilità diviene operativa quando l’opposizione dell’intimato impedisce la definizione sommaria e il giudizio prosegue nelle forme della cognizione piena. È in questo momento che il tentativo di mediazione deve essere effettivamente attivato, perché la lite non riguarda più soltanto l’adozione di un provvedimento sommario, ma la decisione sul rapporto locatizio, sull’inadempimento e sulla sua gravità.

La regola tutela contemporaneamente due esigenze. Da un lato, non rallenta la tutela urgente del locatore nella fase iniziale; dall’altro, impone un confronto negoziale quando la controversia diviene strutturata e richiede una decisione di merito.

L’assenza della parte chiamata non rende improcedibile la domanda

La locatrice aveva assolto l’onere posto a suo carico presentando la domanda e partecipando al procedimento. Il primo incontro si era concluso senza accordo perché la società chiamata non era comparsa.

La mancata partecipazione della controparte non può pregiudicare la parte diligente. La condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando il primo incontro si conclude senza accordo, anche se la conclusione dipende dall’assenza della parte invitata. Diversamente, il convenuto potrebbe impedire la decisione semplicemente rifiutando di presentarsi.

Il sistema distingue quindi con chiarezza due piani: la procedibilità della domanda di chi ha attivato correttamente la mediazione e le conseguenze della condotta della parte che non ha partecipato senza una ragione giustificata.

La partecipazione non è un adempimento meramente formale

Il valore della pronuncia non risiede soltanto nell’applicazione di una conseguenza economica. La decisione ribadisce che la mediazione obbligatoria richiede una partecipazione effettiva, non una mera ricezione dell’invito o una scelta unilaterale di ignorare la procedura.

L’obbligo di partecipare al primo incontro non impone di raggiungere un accordo e non limita il diritto di difendersi nel processo. Impone, però, di presentarsi davanti al mediatore, conoscere la posizione altrui, valutare le possibili alternative e assumere consapevolmente la decisione di proseguire o meno il confronto.

La libertà negoziale resta integra. Ciò che l’ordinamento non considera neutrale è il rifiuto immotivato di prendere parte al luogo nel quale quella libertà può essere esercitata in modo informato.

Il doppio contributo unificato previsto dall’art. 12-bis

Il Tribunale condanna la società convenuta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

La misura presuppone che la mediazione costituisca condizione di procedibilità, che la parte sia regolarmente coinvolta nella procedura e costituita nel processo, che non abbia partecipato al primo incontro e che non sussista un giustificato motivo. La sentenza ritiene integrati tali presupposti.

La formulazione del comma 2 attribuisce alla condanna carattere doveroso quando le condizioni previste risultino accertate. Il giudice non applica una sanzione per la mancata conciliazione, ma reagisce alla mancata partecipazione al procedimento che avrebbe dovuto consentire alle parti di verificare la possibilità di un accordo.

Una conseguenza autonoma rispetto alla soccombenza

Nel caso concreto la società assente è risultata anche soccombente. La risoluzione del contratto e l’ordine di rilascio sono però conseguenze dell’accertato grave inadempimento, mentre il doppio contributo unificato deriva dalla condotta tenuta nella mediazione.

I due piani non devono essere confusi. La misura non presuppone necessariamente che la parte perda la causa: è collegata all’assenza ingiustificata di una parte costituita da una mediazione che rappresentava condizione di procedibilità.

Questo carattere autonomo rafforza la funzione della norma. Partecipare alla mediazione non è conveniente soltanto quando si preveda di soccombere, ma costituisce un comportamento processualmente corretto per entrambe le parti, indipendentemente dalla valutazione che ciascuna compia sul merito della propria posizione.

La misura ulteriore in favore della controparte

L’art. 12-bis prevede anche una diversa conseguenza, consistente nella possibile condanna della parte soccombente che non abbia partecipato senza giustificato motivo al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione della mediazione.

Il Tribunale dichiara di non ravvisare i presupposti per applicare questa ulteriore misura. La decisione è possibile, perché la relativa condanna non è automatica ed è rimessa a una specifica valutazione giudiziale.

La motivazione sul punto è tuttavia essenziale. Non viene chiarito se mancasse una domanda espressa, se il comportamento successivo della convenuta fosse stato valutato in senso favorevole o se il giudice abbia ritenuto sufficiente la condanna pubblicistica. Sarebbe stato utile indicare le ragioni della diversa scelta, soprattutto perché l’assenza era stata ritenuta ingiustificata e la parte era risultata soccombente.

La mancata comparizione non viene usata come prova dell’inadempimento

Il Tribunale non fonda la decisione di merito sull’assenza in mediazione. La gravità dell’inadempimento viene ricostruita attraverso i pagamenti tardivi, la loro reiterazione e il carattere essenziale dell’obbligazione di corrispondere puntualmente il canone.

Questa impostazione è equilibrata. La mancata partecipazione può consentire al giudice di trarre argomenti di prova, ma non sostituisce automaticamente la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda.

La mediazione viene così valorizzata senza trasformarla in uno strumento punitivo sul merito: la condotta processuale produce le conseguenze previste dalla legge, mentre la risoluzione del contratto resta ancorata agli elementi effettivamente accertati nel giudizio.

Perché questa controversia era adatta alla mediazione

La vicenda presentava caratteristiche che rendevano particolarmente utile un confronto assistito. I canoni compresi nel tema della decisione risultavano infine pagati, sia pure con ritardo, e la domanda di condanna al pagamento non veniva accolta. La questione decisiva era diventata la continuità del rapporto e la gravità della condotta della conduttrice.

In mediazione avrebbero potuto essere affrontati interessi più ampi di quelli strettamente dedotti in giudizio: la prosecuzione dell’attività ricettiva, la regolarizzazione delle modalità di pagamento, eventuali garanzie aggiuntive, un diverso calendario delle scadenze, la rinuncia o la modulazione della domanda di risoluzione, oppure tempi e condizioni concordate per il rilascio.

Il processo poteva soltanto stabilire se il contratto dovesse essere risolto e fissare la data del rilascio. La mediazione avrebbe invece consentito alle parti di costruire una soluzione graduata e sostenibile, tutelando il diritto della locatrice alla puntualità e, nello stesso tempo, il valore economico dell’attività esercitata nell’immobile.

La mancata partecipazione ha impedito proprio questa verifica. La decisione mostra quindi, in modo concreto, perché l’ordinamento attribuisca rilievo all’assenza ingiustificata.

Le spese della mediazione nella liquidazione giudiziale

Il Tribunale liquida le spese del giudizio tenendo conto espressamente anche di quelle sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria. Il passaggio riconosce che la fase conciliativa non è un’attività estranea alla tutela giudiziale, ma un segmento necessario per ottenere la decisione di merito.

Dopo il mutamento del rito, la locatrice non avrebbe potuto proseguire utilmente la causa senza promuovere la mediazione. L’attività di preparazione, deposito della domanda, partecipazione all’incontro e assistenza difensiva era dunque funzionalmente collegata al processo.

La liquidazione è effettuata in modo complessivo e non consente di individuare con precisione quale parte dei compensi o degli esborsi sia stata riferita alla procedura. Il principio resta però significativo: i costi necessari per assolvere la condizione non devono rimanere automaticamente a carico della parte vittoriosa.

Spese e doppio contributo unificato hanno funzioni diverse

Il rimborso delle spese della mediazione e la condanna al doppio contributo unificato possono coesistere perché perseguono finalità differenti.

Il primo reintegra la parte vittoriosa dei costi affrontati per una fase necessaria della tutela. Il secondo è versato allo Stato e risponde alla violazione dell’obbligo di partecipare senza giustificato motivo. Non costituisce un risarcimento in favore della locatrice e non si sostituisce alla regolazione delle spese.

L’eventuale somma prevista dal comma 3 avrebbe avuto ancora una diversa funzione, essendo destinata alla controparte e subordinata alla soccombenza e alla valutazione equitativa del giudice.

La gravità dell’inadempimento e il pagamento tardivo

Nel merito, la sentenza distingue correttamente tra estinzione del debito e permanenza dell’inadempimento. I canoni considerati nel tema della decisione erano stati corrisposti, ma il pagamento era avvenuto in ritardo e, in più occasioni, soltanto dopo l’avvio della procedura di sfratto.

Per le locazioni a uso diverso dall’abitativo non opera un automatismo identico a quello previsto per alcune ipotesi abitative. Il giudice deve valutare complessivamente importo, durata del ritardo, reiterazione, comportamento delle parti e interesse del locatore alla puntuale esecuzione.

Il Tribunale ritiene che la ripetizione dei ritardi, anche nelle mensilità successive, incida in modo grave sul sinallagma contrattuale. Il pagamento tardivo evita la condanna per le somme ormai versate, ma non elimina necessariamente il precedente inadempimento né impedisce la risoluzione.

La mediazione come luogo di emersione degli interessi

La decisione consente di cogliere una differenza essenziale tra processo e mediazione. Il processo seleziona fatti giuridicamente rilevanti e applica conseguenze tipiche; la mediazione consente di far emergere gli interessi che spiegano le posizioni e di lavorare su soluzioni non necessariamente coincidenti con l’esito binario della causa.

In una locazione commerciale o ricettiva, la puntualità del pagamento può essere tutelata attraverso strumenti diversi dalla risoluzione immediata: deposito cauzionale aggiuntivo, garanzia, addebito automatico, modifica delle scadenze, piano di rientro assistito da clausole risolutive, rilascio differito o accordo transattivo.

Nessuna di queste soluzioni può essere imposta dal mediatore. La loro esplorazione richiede però la presenza delle parti e la disponibilità ad ascoltare. È questa possibilità, non l’obbligo di accordarsi, che l’art. 12-bis intende proteggere.

Le indicazioni operative

Dopo il mutamento del rito, la parte onerata dovrebbe attivare tempestivamente la mediazione e depositare in giudizio la domanda, le comunicazioni e il verbale conclusivo. La parte chiamata deve valutare con attenzione l’invito: l’assenza non impedisce la prosecuzione del processo e può produrre conseguenze economiche autonome.

Un eventuale impedimento deve essere reale, documentabile e comunicato tempestivamente all’organismo, chiedendo, quando possibile, il rinvio dell’incontro. La semplice convinzione di avere ragione nel merito non costituisce un giustificato motivo per non partecipare.

La presenza dovrebbe essere accompagnata da una preparazione effettiva: ricostruzione dei pagamenti, definizione degli obiettivi, valutazione delle alternative al giudizio, disponibilità di poteri adeguati per negoziare e, nelle controversie societarie, individuazione del soggetto capace di assumere decisioni.

La parte vittoriosa che chiede il rimborso dei costi della procedura dovrebbe documentare separatamente esborsi e attività professionali, così da consentire al giudice una liquidazione trasparente.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Roma applica in modo lineare il sistema conseguente alla riforma: la mediazione diviene obbligatoria dopo il mutamento del rito, l’assenza della parte chiamata non paralizza la domanda della parte presente e la mancata partecipazione ingiustificata comporta il doppio contributo unificato.

La decisione è favorevole alla mediazione non perché attribuisca all’assenza effetti sproporzionati, ma perché mantiene distinti i diversi piani. Il merito viene deciso sulla base dei fatti provati; la procedura si considera regolarmente esperita dalla parte diligente; la condotta della parte assente riceve le conseguenze specificamente previste; i costi della fase necessaria vengono riconosciuti nella regolazione delle spese.

La vicenda dimostra, soprattutto, che la mediazione avrebbe potuto offrire strumenti più flessibili della sola risoluzione. I pagamenti erano stati eseguiti, ma la fiducia contrattuale risultava compromessa dalla reiterazione dei ritardi. Proprio in questa zona intermedia, tra adempimento tardivo e cessazione del rapporto, la negoziazione assistita da un mediatore avrebbe potuto consentire una soluzione capace di tutelare entrambi gli interessi.

Il principio

Nel procedimento per convalida di sfratto, la mediazione diviene condizione di procedibilità dopo il mutamento del rito. Quando la parte istante attiva correttamente il procedimento e partecipa al primo incontro, la mancata comparizione della controparte non rende improcedibile la domanda. La parte costituita che, senza giustificato motivo, non partecipi al primo incontro deve essere condannata, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010, al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Tale conseguenza è autonoma rispetto alla decisione sul merito, al rimborso delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria e all’eventuale ulteriore condanna equitativa in favore della controparte. La partecipazione non impone di conciliare, ma garantisce che le parti possano valutare in modo informato soluzioni più ampie e flessibili di quelle ottenibili con la sola sentenza.

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Giurisprudenza

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Sfratto opposto e mediazione disertata: chi non partecipa paga il doppio del contributo unificato e rimborso delle spese

Nello sfratto per morosità la mediazione diventa condizione di procedibilità dopo il mutamento del rito. Il Tribunale di Roma condanna la conduttrice, assente ingiustificata al primo incontro, al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 28/2010, riconoscendo comunque procedibile la domanda della locatrice diligente e liquidando anche le spese della mediazione.

Data sentenza: 15/07/2026
N° sentenza: 11280
Curia: Tribunale di Roma
Argomento/i: Mancata partecipazione mediazione +1
Materia/e: Locazione

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Mediazione senza termine assegnato: il rinvio dell’udienza può evitare l’improcedibilità?

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se l'ordinanza non assegna un termine espresso per la mediazione, la condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando il primo incontro si conclude prima della nuova udienza, a seguito di un rinvio già disposto. Il Giudice di pace di Polizzi Generosa esclude l'improcedibilità, ma rigetta la domanda per difetto di prova del credito, distinguendo correttamente rigetto nel merito e improcedibilità.

Data sentenza: 15/07/2026
N° sentenza: 19
Curia: Giudice di Pace di Polizzi Generosa
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: contratti bancari

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Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

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La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

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La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

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Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

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Azione del curatore contro gli amministratori di una s.r.l.: la mediazione non è obbligatoria

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare contro gli amministratori, di diritto e di fatto, di una s.r.l. non è soggetta a mediazione obbligatoria, poiché il riferimento dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 alle società di persone non si estende alle società di capitali. Il Tribunale di Napoli esclude anche la negoziazione assistita, data la domanda superiore a 50.000 euro, e accerta la responsabilità solidale degli amministratori per 61.237,84 euro.

Data sentenza: 18/06/2026
N° sentenza: 10159
Curia: Tribunale di Napoli
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Fallimento +1

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Il creditore non avvia la mediazione: il decreto va revocato, ma non è improcedibile l’opposizione

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a contratti finanziari, l'omessa attivazione della mediazione da parte del creditore opposto comporta, ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. 28/2010, l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto. Il Giudice di pace di Roma dispone correttamente la revoca e condanna la creditrice alle spese, ma dichiara per errore improcedibile l'opposizione invece della domanda monitoria.

Data sentenza: 08/07/2026
N° sentenza: 7242
Curia: Giudice di Pace di Roma
Argomento/i: Improcedibilità per mancata mediazione +2
Materia/e: contratti bancari

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L’ordine di mediazione rivolto “alle parti” non modifica l’onere del creditore opposto

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordine del giudice che invita genericamente le parti ad avviare la mediazione non modifica l'onere di attivazione, che resta a carico del creditore opposto quale attore in senso sostanziale. Il Tribunale di Vallo della Lucania, applicando le Sezioni Unite n. 19596/2020, dichiara improcedibile la domanda monitoria e revoca il decreto, compensando le spese per l'incertezza giurisprudenziale dell'epoca dei fatti.

Data sentenza: 07/07/2026
N° sentenza: 540
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Improcedibilità per mancata mediazione +1
Materia/e: contratti bancari

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Infiltrazioni dal terrazzo: la responsabilità ex art. 2051 c.c. esclude davvero la mediazione condominiale?

Una domanda di risarcimento per infiltrazioni provenienti da un terrazzo di proprietà esclusiva non rientra automaticamente nella materia condominiale solo perché proposta anche contro il condominio. Il Giudice di pace di Castelvetrano la riconduce alla responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., applica il criterio di riparto dell'art. 1126 c.c. tra proprietaria del terrazzo e condominio, ma qualifica come facoltativa la mediazione già svolta, escludendo il rimborso delle relative spese legali.

Data sentenza: 17/06/2026
N° sentenza: 18
Curia: Giudice di Pace di Castevetrano
Argomento/i: Mediazione volontaria +1
Materia/e: Condominio

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Mediazione avviata nel foro sbagliato: il dissenso della parte invitata rende improcedibile la domanda

La mediazione obbligatoria promossa davanti a un organismo privo di sede nel circondario del giudice territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, non soddisfa la condizione di procedibilità quando la parte invitata contesti espressamente e tempestivamente la scelta territoriale. In tal caso non è ravvisabile alcun accordo, neppure implicito, sulla deroga al criterio legale: la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile, senza che la parte istante possa ottenere un nuovo termine per ripetere la procedura davanti all'organismo competente.

Data sentenza: 04/06/2026
N° sentenza: 824
Curia: Tribunale di Vicenza
Giudice: Marialuisa Nitti
Argomento/i: Competenza territoriale +1
Materia/e: Sfratto per morosità

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Accordo di mediazione sull’usucapione: il riconoscimento giudiziale delle firme non sostituisce l’autentica

L'accordo di mediazione con cui le parti accertano l'acquisto per usucapione di un immobile non è trascrivibile sulla base del solo riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni. Ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., è necessaria l'autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale autorizzato: né la certificazione del mediatore né un giudizio promosso concordemente da tutti i firmatari possono sostituire tale controllo, con conseguente difetto di interesse ad agire.

Data sentenza: 13/05/2026
N° sentenza: 549
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Roberta Picardi
Argomento/i: accordo di mediazione
Materia/e: Usucapione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
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Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
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Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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