Scarica Sentenza Tribunale di Brescia n. 3965-2026
Con la sentenza n. 3965 del 21 aprile 2026, il Tribunale di Brescia decide una controversia tra una società di noleggio e l’impresa che aveva preso in noleggio una piattaforma aerea autocarrata. Durante l’utilizzo, il braccio del mezzo era entrato in collisione con l’ascensore di un cantiere edile adiacente, gestito da una terza impresa, riportando danni rilevanti.
La società di noleggio chiedeva il risarcimento dei costi di riparazione e del fermo tecnico, oltre al saldo di una fattura. La convenuta, oltre a contestare la propria responsabilità, chiamava in causa l’impresa del cantiere, ritenuta responsabile esclusiva dell’urto, e la propria compagnia assicurativa. In via preliminare, eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
L’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione
Il Tribunale respinge l’eccezione con una motivazione breve e netta: la materia dedotta riguarda la responsabilità da contratto di noleggio, che non rientra tra quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
L’elenco dell’art. 5 è tassativo: la mediazione è obbligatoria solo nelle materie indicate dal legislatore e non può essere estesa per analogia a controversie diverse. Un’eccezione di improcedibilità sollevata al di fuori di quelle materie è destinata a essere respinta, e non produce alcun effetto sul prosieguo del giudizio.
Noleggio e locazione: un profilo che la motivazione non affronta
La sentenza non si sofferma su un aspetto che, nella pratica, può essere sollevato in casi analoghi. Tra le materie dell’art. 5 figura la locazione, e sul piano civilistico il noleggio di un bene mobile senza operatore viene comunemente ricondotto allo schema della locazione di cose.
Il Tribunale di Brescia qualifica la controversia come lite sul contratto di noleggio e ne esclude l’attrazione nella mediazione obbligatoria, senza esaminare il rapporto tra le due figure. Per chi intenda sollevare o contestare un’eccezione di improcedibilità in controversie di noleggio, è quindi opportuno confrontarsi espressamente con questo profilo, piuttosto che affidarsi alla sola qualificazione del contratto.
Il ruolo della negoziazione assistita
La sentenza aggiunge, quasi incidentalmente, che l’attrice aveva attivato la procedura di negoziazione assistita. Il dato è coerente con il sistema: fuori dalle materie dell’art. 5, per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a 50.000 euro, l’art. 3 d.l. 132/2014 prevede la negoziazione assistita come condizione di procedibilità. La domanda risarcitoria, nel caso in esame, si attestava attorno ai 30.000 euro.
Il Tribunale non approfondisce tempi e modalità della procedura, ma il riferimento conferma un punto utile per la pratica: escludere la mediazione obbligatoria non significa escludere ogni filtro ADR. Occorre verificare, caso per caso, se la controversia ricada nell’ambito della negoziazione assistita obbligatoria.
Il merito: colpa grave del locatario e clausole del contratto di noleggio
Superate le questioni preliminari, compresa quella sul difetto di legittimazione passiva, il Tribunale accoglie la domanda. Dalle prove testimoniali e fotografiche emerge che il cantiere era preesistente e ben delimitato, e che è stato il braccio della piattaforma a invadere lo spazio dell’ascensore. La manovra viene giudicata gravemente incauta, anche per l’inosservanza delle prescrizioni del manuale d’uso.
La colpa grave esclude l’operatività della rinuncia al risarcimento prevista dal pacchetto di copertura sottoscritto dal locatario. La clausola che quantifica in via forfettaria il danno da fermo tecnico, parametrata al prezzo giornaliero di noleggio, non è considerata vessatoria e non richiede doppia sottoscrizione (Cass. n. 18550/2021). Vengono respinte anche le domande di manleva: verso l’impresa del cantiere, per mancanza di responsabilità, e verso l’assicuratore, per l’esclusione di polizza relativa ai beni di terzi in custodia.
La convenuta è condannata a pagare 29.585,65 euro oltre IVA a titolo di risarcimento e 213,38 euro a saldo della fattura, oltre alle spese di lite in favore di tutte le altre parti.
Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori
La decisione ricorda anzitutto che l’eccezione di improcedibilità va calibrata sulle materie effettivamente indicate dall’art. 5: sollevarla in controversie estranee, come una lite sul contratto di noleggio, non porta risultati e allunga soltanto la trattazione delle questioni preliminari.
Per le domande di pagamento entro i 50.000 euro che non rientrano nell’art. 5, la verifica da compiere prima di agire riguarda invece la negoziazione assistita.
Infine, il caso mostra come la mediazione possa restare uno strumento utile anche dove non è obbligatoria. Una lite con più imprese coinvolte e una compagnia assicurativa, fondata su una dinamica controversa e su clausole contrattuali e di polizza da interpretare, è proprio il tipo di conflitto in cui una mediazione volontaria può consentire di ripartire costi e responsabilità prima di un’istruttoria lunga e onerosa.