Comunicare a mezzo pec la presentazione della domanda di mediazione impedisce la decadenza dal termine di impugnazione della delibera assembleare

Basta una pec per impedire la decadenza

La domanda di mediazione è tempestiva, e impedisce la decadenza per inosservanza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 comma 3 per l’impugnazione della delibera, quando viene comunicata al Condominio.

La comunicazione può essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec.

Il comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede infatti che solo da quando la domanda di mediazione viene comunicata alla controparte la stessa produce gli stessi effetti della domanda giudiziale su prescrizione e decadenza.

Lo ha precisato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 1231/2023.

Mediazione in materia condominiale

Alcuni condomini convengono in giudizio il Condominio per rimettere in discussione una delibera assembleare, di cui chiedono la dichiarazione di nullità o annullabilità.

Il Condominio convenuto si costituisce in giudizio ed eccepisce l’incompetenza del Tribunale,  l’inammissibilità della domanda per decadenza e l’improcedibilità della stessa per difetto di mediazione.

Sull’eccezione relativa alla inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal termine di impugnazione il Condominio precisa che la decadenza è da ricondurre alla presentazione e comunicazione dell’istanza di mediazione quando l’amministratore non ricopriva più detta carica.

Per interrompere la decadenza basta una pec 

Il Tribunale puntualizza però che affinché la domanda di mediazione possa dirsi tempestiva e impedire la decadenza per mancato rispetto del termine di 30 giorni per impugnare la delibera (art. 1137 comma 2 c.c) ciò che rileva è la comunicazione alla controparte della presentazione della domanda stessa.

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede infatti che da quando la domanda di mediazione viene comunicata alle parti la stessa produce gli stessi effetti della domanda sulla prescrizione dei termini. Da questa data la domanda impedisce anche la decadenza per una volta, se poi il tentativo di mediazione fallisce, la domanda va proposta entro lo stesso termine di decadenza, che decorre dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione.

Nello specifico, per impedire la decadenza dai termini per l’impugnazione della delibera assembleare, è sufficiente eseguire la comunicazione alla controparte con una raccomandata con ricevuta di ritorno o con una pec, a cui allegare l’istanza di mediazione.

Nel caso di specie gli attori hanno comunicato alla controparte l’avvenuta presentazione della domanda di mediazione nel rispetto del termine di decadenza di 30 giorni previsto per l’impugnazione della delibera. Gli stessi quindi non sono incorsi nella decadenza eccepita.

Irrilevanza della notifica il giorno successivo alle dimissioni

Non rileva che la presentazione della domanda di mediazione sia stata notificata il giorno successivo a quello in cui l’amministratore ha rassegnato le sue dimissioni. La mancata e immediata consegna al nuovo amministratore dell’atto di convocazione in mediazione comporta che quello uscente si debba occupare della gestione del condominio fino alla sua sostituzione con il nuovo incaricato, nel rispetto dell’istituto della prorogatio imperii.

Ai sensi dell’art. 1129 c.c. l’amministratore, quando cessa dall’incarico, deve consegnare tutta la documentazione in suo possesso al Condominio e ai condomini e deve eseguire tutte le attività urgenti finalizzate a evitare che gli interessi comuni subiscano pregiudizio, senza maturare per queste attività alcun diritto al compenso.

Nel caso di specie occorre inoltre considerare che gli attori non hanno preso parte all’assemblea in cui l’amministratore ha rassegnato le sue dimissioni, essi quindi non potevano essere al corrente di questa informazione.

Valentina Valletta

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Interruzione decadenza: basta pec all’amministratore di condominio con allegata istanza mediazione

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1231/2023, ha stabilito che la comunicazione della domanda di mediazione tramite PEC o raccomandata A/R è sufficiente per impedire la decadenza del termine di 30 giorni per l'impugnazione di una delibera assembleare (art. 1137 c.c.). Tale comunicazione produce gli effetti di una domanda giudiziale ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Non rileva, inoltre, l'eventuale dimissione dell'amministratore, poiché l'operatività è garantita dall'istituto della prorogatio imperii.

Data sentenza: 03/02/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Valentina Valletta
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
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Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
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