Basta una pec per impedire la decadenza
La domanda di mediazione è tempestiva, e impedisce la decadenza per inosservanza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 comma 3 per l’impugnazione della delibera, quando viene comunicata al Condominio.
La comunicazione può essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec.
Il comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede infatti che solo da quando la domanda di mediazione viene comunicata alla controparte la stessa produce gli stessi effetti della domanda giudiziale su prescrizione e decadenza.
Lo ha precisato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 1231/2023.
Mediazione in materia condominiale
Alcuni condomini convengono in giudizio il Condominio per rimettere in discussione una delibera assembleare, di cui chiedono la dichiarazione di nullità o annullabilità.
Il Condominio convenuto si costituisce in giudizio ed eccepisce l’incompetenza del Tribunale, l’inammissibilità della domanda per decadenza e l’improcedibilità della stessa per difetto di mediazione.
Sull’eccezione relativa alla inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal termine di impugnazione il Condominio precisa che la decadenza è da ricondurre alla presentazione e comunicazione dell’istanza di mediazione quando l’amministratore non ricopriva più detta carica.
Per interrompere la decadenza basta una pec
Il Tribunale puntualizza però che affinché la domanda di mediazione possa dirsi tempestiva e impedire la decadenza per mancato rispetto del termine di 30 giorni per impugnare la delibera (art. 1137 comma 2 c.c) ciò che rileva è la comunicazione alla controparte della presentazione della domanda stessa.
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede infatti che da quando la domanda di mediazione viene comunicata alle parti la stessa produce gli stessi effetti della domanda sulla prescrizione dei termini. Da questa data la domanda impedisce anche la decadenza per una volta, se poi il tentativo di mediazione fallisce, la domanda va proposta entro lo stesso termine di decadenza, che decorre dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
Nello specifico, per impedire la decadenza dai termini per l’impugnazione della delibera assembleare, è sufficiente eseguire la comunicazione alla controparte con una raccomandata con ricevuta di ritorno o con una pec, a cui allegare l’istanza di mediazione.
Nel caso di specie gli attori hanno comunicato alla controparte l’avvenuta presentazione della domanda di mediazione nel rispetto del termine di decadenza di 30 giorni previsto per l’impugnazione della delibera. Gli stessi quindi non sono incorsi nella decadenza eccepita.
Irrilevanza della notifica il giorno successivo alle dimissioni
Non rileva che la presentazione della domanda di mediazione sia stata notificata il giorno successivo a quello in cui l’amministratore ha rassegnato le sue dimissioni. La mancata e immediata consegna al nuovo amministratore dell’atto di convocazione in mediazione comporta che quello uscente si debba occupare della gestione del condominio fino alla sua sostituzione con il nuovo incaricato, nel rispetto dell’istituto della prorogatio imperii.
Ai sensi dell’art. 1129 c.c. l’amministratore, quando cessa dall’incarico, deve consegnare tutta la documentazione in suo possesso al Condominio e ai condomini e deve eseguire tutte le attività urgenti finalizzate a evitare che gli interessi comuni subiscano pregiudizio, senza maturare per queste attività alcun diritto al compenso.
Nel caso di specie occorre inoltre considerare che gli attori non hanno preso parte all’assemblea in cui l’amministratore ha rassegnato le sue dimissioni, essi quindi non potevano essere al corrente di questa informazione.