Spese da compensare se il convenuto, poi rivelatosi estraneo ai fatti, non ha preso parte alla mediazione. La sentenza del tribunale di Messina

Spese compensate se il convenuto non si presenta in mediazione

Il Tribunale di Messina nella sentenza n. 2070/2022 dichiara la compensazione delle spese di giudizio tra le parti a causa della mancata partecipazione dell’autore dell’articolo diffamatorio citato in giudizio al precedente procedimento di mediazione.

Già in quella sede il redattore avrebbe potuto o meglio dovuto dichiarare la propria estraneità ai fatti del giudizio. L’uomo infatti, collaboratore esterno del giornale, non si è occupato di pubblicare la foto che accompagnava l’articolo da lui redatto, che trattava di un giudizio penale avente per protagonista un soggetto che portava lo stesso nome del soggetto denunciante.

La partecipazione da parte dell’autore dell’articolo alla mediazione avrebbe scongiurato la proposizione della domanda risarcitoria in giudizio, nel pieno rispetto della ratio delle ADR, la cui finalità è proprio quella di deflazionare le controversie processuali.

Vediamo come e perché il Tribunale di Messina è giunto a questa conclusione.

Diffamazione a mezzo stampa e domanda di risarcimento danni

Con atto di citazione un soggetto conviene in giudizio una S.p.a. per chiedere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla pubblicazione su un quotidiano della sua foto a margine di un articolo dedicato a un processo, in cui era imputato un suo omonimo.

Il processo intrapreso nei confronti del vero responsabile riguardava il reato di associazione finalizzata al narcotraffico e a lato dell’articolo figurava la sua fotografia.

Evidente che nessun controllo era stato fatto preventivamente da parte dell’autore dell’articolo e del Direttore del giornale.

A questa pubblicazione seguiva la richiesta di rettifica e la richiesta di risarcimento danni.

Richieste a cui seguiva la rettifica, realizzata però in forte ritardo, in violazione dell’art. 8 comma 2 della legge n. 47/1948. La norma prevede infatti di procedere alla rettifica “non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono”.

Ritardo che ha quindi arrecato all’attore un danno all’onore, alla reputazione e alla sua identità personale.

Parte convenuta nel costituirsi in giudizio afferma la sua estraneità alla pubblicazione della foto poiché nella qualità di collaboratore esterno alla redazione si è limitato a redigere l’articolo.

Da qui la richiesta di estromissione dal processo.

Spese compensate per il convenuto che non ha preso parte alla mediazione

Tralasciando l’esame delle questioni di merito su cui il Tribunale di Messina si è pronunciato, occorre porre l’attenzione sulla decisione relativa alle spese del giudizio.

L’autorità giudiziaria, dopo il rigetto delle domande attoree per carenza probatoria del danno subito, dispone la compensazione delle spese  del giudizio per la sussistenza di gravi motivi.

L’attore infatti, dopo la contestazione all’autore dell’articolo della pubblicazione della sua fotografia e la relativa richiesta danni, lo ha invitato a prendere parte al procedimento di mediazione obbligatoria davanti all’Organismo di mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Messina.

Dal verbale di mediazione il Tribunale evince che l’autore dell’articolo non si è presentato al procedimento di mediazione intrapreso dall’attore, anche se invitato nelle forme rituali previste.

Il Tribunale ricorda che l’art. 8 al comma 4 bis del decreto legislativo n. 28/2010 sancisce che, dalla mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione senza un giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova come previsto dall’art. 116 comma 2 c.p.c.

Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie, il convenuto, in sede di mediazione avrebbe potuto o meglio dovuto chiarire la sua estraneità ai fatti causa in quanto mero collaboratore esterno che non si occupa della pubblicazione delle foto.

Condotta che avrebbe evitato la proposizione di una domanda risarcitoria nei suoi confronti in sede giudiziale.

Simona Monforte

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Compensazione spese se il convenuto invitato non si presenta in mediazione

Il Tribunale di Messina (sent. 2070/2022) ha disposto la compensazione delle spese di giudizio nonostante il rigetto delle domande risarcitorie per carenza probatoria. La decisione sanziona la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione obbligatoria: l'uomo, collaboratore esterno, avrebbe potuto chiarire in quella sede la propria estraneità alla pubblicazione della foto contestata, evitando così l'avvio del processo in contrasto con la ratio deflazionaria delle ADR.

Data sentenza: 05/12/2022
Curia: Tribunale di Messina
Giudice: Simona Monforte
Argomento/i: compensazione spese +1
Materia/e: Spese compensate

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
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Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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