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Compensazione spese se il convenuto invitato non si presenta in mediazione

Spese da compensare se il convenuto, poi rivelatosi estraneo ai fatti, non ha preso parte alla mediazione. La sentenza del tribunale di Messina

Spese compensate se il convenuto non si presenta in mediazione

Il Tribunale di Messina nella sentenza n. 2070/2022 dichiara la compensazione delle spese di giudizio tra le parti a causa della mancata partecipazione dell’autore dell’articolo diffamatorio citato in giudizio al precedente procedimento di mediazione.

Già in quella sede il redattore avrebbe potuto o meglio dovuto dichiarare la propria estraneità ai fatti del giudizio. L’uomo infatti, collaboratore esterno del giornale, non si è occupato di pubblicare la foto che accompagnava l’articolo da lui redatto, che trattava di un giudizio penale avente per protagonista un soggetto che portava lo stesso nome del soggetto denunciante.

La partecipazione da parte dell’autore dell’articolo alla mediazione avrebbe scongiurato la proposizione della domanda risarcitoria in giudizio, nel pieno rispetto della ratio delle ADR, la cui finalità è proprio quella di deflazionare le controversie processuali.

Vediamo come e perché il Tribunale di Messina è giunto a questa conclusione.

Diffamazione a mezzo stampa e domanda di risarcimento danni

Con atto di citazione un soggetto conviene in giudizio una S.p.a. per chiedere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla pubblicazione su un quotidiano della sua foto a margine di un articolo dedicato a un processo, in cui era imputato un suo omonimo.

Il processo intrapreso nei confronti del vero responsabile riguardava il reato di associazione finalizzata al narcotraffico e a lato dell’articolo figurava la sua fotografia.

Evidente che nessun controllo era stato fatto preventivamente da parte dell’autore dell’articolo e del Direttore del giornale.

A questa pubblicazione seguiva la richiesta di rettifica e la richiesta di risarcimento danni.

Richieste a cui seguiva la rettifica, realizzata però in forte ritardo, in violazione dell’art. 8 comma 2 della legge n. 47/1948. La norma prevede infatti di procedere alla rettifica “non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono”.

Ritardo che ha quindi arrecato all’attore un danno all’onore, alla reputazione e alla sua identità personale.

Parte convenuta nel costituirsi in giudizio afferma la sua estraneità alla pubblicazione della foto poiché nella qualità di collaboratore esterno alla redazione si è limitato a redigere l’articolo.

Da qui la richiesta di estromissione dal processo.

Spese compensate per il convenuto che non ha preso parte alla mediazione

Tralasciando l’esame delle questioni di merito su cui il Tribunale di Messina si è pronunciato, occorre porre l’attenzione sulla decisione relativa alle spese del giudizio.

L’autorità giudiziaria, dopo il rigetto delle domande attoree per carenza probatoria del danno subito, dispone la compensazione delle spese  del giudizio per la sussistenza di gravi motivi.

L’attore infatti, dopo la contestazione all’autore dell’articolo della pubblicazione della sua fotografia e la relativa richiesta danni, lo ha invitato a prendere parte al procedimento di mediazione obbligatoria davanti all’Organismo di mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Messina.

Dal verbale di mediazione il Tribunale evince che l’autore dell’articolo non si è presentato al procedimento di mediazione intrapreso dall’attore, anche se invitato nelle forme rituali previste.

Il Tribunale ricorda che l’art. 8 al comma 4 bis del decreto legislativo n. 28/2010 sancisce che, dalla mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione senza un giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova come previsto dall’art. 116 comma 2 c.p.c.

Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie, il convenuto, in sede di mediazione avrebbe potuto o meglio dovuto chiarire la sua estraneità ai fatti causa in quanto mero collaboratore esterno che non si occupa della pubblicazione delle foto.

Condotta che avrebbe evitato la proposizione di una domanda risarcitoria nei suoi confronti in sede giudiziale.

<strong>Compensazione spese se il convenuto invitato non si presenta in mediazione</strong>