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Per una corretta individuazione della sede principale e di quella secondaria dell’organismo di mediazione entrambe devono essere comunicate al Ministero

Competenza organismo di mediazione: necessaria la comunicazione della sede secondaria
Per stabilire quale organismo di mediazione sia territorialmente competente per una data controversia, è fondamentale che sia la sede principale sia le eventuali sedi secondarie di tale organismo siano state ufficialmente comunicate al Ministero della Giustizia e che abbiano ottenuto i necessari provvedimenti di iscrizione nei registri competenti. Per essere valido, l’organismo deve avere quindi le sue sedi correttamente riconosciute e registrate dall’amministrazione giudiziaria. Lo ha precisato il Tribunale di Trani nella sentenza n. 651/2025.

Mancata partecipazione del Condominio alla mediazione
Con due delibere un’assemblea condominiale decide di resistere alle azioni legali promosse da un soggetto che aveva ottenuto una sentenza di condanna contro il Condominio per l’esecuzione di opere e di nominare un avvocato per tutelare gli interessi del condominio. Un condomino però impugna queste decisioni ritenendole viziate da nullità per diversi motivi. Prima di adire le vie legali però il condomino deposita un’istanza di mediazione, ma al primo incontro partecipa solo l’attore, il Condominio infatti non si presenta. Il condomino chiede pertanto la condanna del Condominio al pagamento della somma prevista dall’articolo 12 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 28/2010, per la mancata e ingiustificata partecipazione alla mediazione.

Mediazione: organismo territorialmente incompetente
Il Condominio però nel costituirsi in giudizio eccepisce la violazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 28/2010. A suo dire infatti la domanda di mediazione sarebbe stata depositata presso un organismo territorialmente incompetente (Rionero in Vulture). Il Tribunale nell’esaminare approfonditamente l’eccezione del Condominio relativa all’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione ricorda che la domanda deve essere depositata presso un organismo “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” in base a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010.

Sede primaria e secondaria dell’organismo: comunicazione ai fini della competenza
Il Tribunale però ricorda anche che la circolare del Ministero della Giustizia del 27.11.2013 ha chiarito che l’organismo competente possa avere la sua sede principale o secondaria nel circondario del tribunale competente per la controversia, ma è essenziale che lo stesso sia accreditato e che queste sedi siano state regolarmente comunicate e iscritte. Nello specifico la circolare ha precisato che:“la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. A tal fine, si  precisa che si terrà conto della sede principale dellorganismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nellambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia. Ai fini della esatta individuazione della sede principale o della sede secondaria è condizione necessaria che queste ultime siano state regolarmente comunicate al Ministero vigilante mediante la compilazione e trasmissione della modulistica al tal uopo predisposta da questa amministrazione e visibile sul sito www.giustizia.it “ Applicando questi principi al caso specifico, il Tribunale rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale perché il procedimento di mediazione è stato correttamente incardinato presso l’Organismo APEC. Sebbene la sede centrale di APEC sia a Rionero in Vulture, l’organismo possiede una sede secondaria a Trani, che rientra nel circondario del Tribunale competente per la controversia.

Leggi anche: La competenza per territorio dell’organismo di mediazione e la sua deroga

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Silvia Sammarco

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Organismo di mediazione: ai fini della competenza va comunicata anche la sede secondaria

La sentenza n. 651/2025 del Tribunale di Trani stabilisce che, per determinare la competenza territoriale di un organismo di mediazione, è indispensabile che sia la sede principale sia le eventuali sedi secondarie siano state regolarmente comunicate al Ministero della Giustizia e iscritte nei registri. Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza mossa da un condominio è stata rigettata poiché l'organismo scelto possedeva una sede secondaria a Trani, correttamente accreditata, nonostante la sede centrale fosse altrove.

Data sentenza: 19/06/2025
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Silvia Sammarco
Argomento/i: Sede secondaria
Materia/e: competenza teritoriale

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Mediazione obbligatoria: sanzione per mancata partecipazione

La sentenza n. 389/2025 del Tribunale di Trani stabilisce che la sanzione finanziaria prevista dall'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010, applicabile a chi manca al primo incontro di mediazione senza giustificazione, sia dovuta solo quando tale procedura sia obbligatoria per legge. Nel caso specifico, trattandosi di un'istanza di rilascio per occupazione abusiva e non di una controversia locatizia, la mediazione non era un requisito di ammissibilità, escludendo così l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Data sentenza: 03/04/2025
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Silvia Sammarco
Argomento/i: Sanzione per mancata partecipazione
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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