Scarica Sentenza Tribunale di Trani N.651-2025
Per una corretta individuazione della sede principale e di quella secondaria dell’organismo di mediazione entrambe devono essere comunicate al Ministero
Competenza organismo di mediazione: necessaria la comunicazione della sede secondaria
Per stabilire quale organismo di mediazione sia territorialmente competente per una data controversia, è fondamentale che sia la sede principale sia le eventuali sedi secondarie di tale organismo siano state ufficialmente comunicate al Ministero della Giustizia e che abbiano ottenuto i necessari provvedimenti di iscrizione nei registri competenti. Per essere valido, l’organismo deve avere quindi le sue sedi correttamente riconosciute e registrate dall’amministrazione giudiziaria. Lo ha precisato il Tribunale di Trani nella sentenza n. 651/2025.
Mancata partecipazione del Condominio alla mediazione
Con due delibere un’assemblea condominiale decide di resistere alle azioni legali promosse da un soggetto che aveva ottenuto una sentenza di condanna contro il Condominio per l’esecuzione di opere e di nominare un avvocato per tutelare gli interessi del condominio. Un condomino però impugna queste decisioni ritenendole viziate da nullità per diversi motivi. Prima di adire le vie legali però il condomino deposita un’istanza di mediazione, ma al primo incontro partecipa solo l’attore, il Condominio infatti non si presenta. Il condomino chiede pertanto la condanna del Condominio al pagamento della somma prevista dall’articolo 12 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 28/2010, per la mancata e ingiustificata partecipazione alla mediazione.
Mediazione: organismo territorialmente incompetente
Il Condominio però nel costituirsi in giudizio eccepisce la violazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 28/2010. A suo dire infatti la domanda di mediazione sarebbe stata depositata presso un organismo territorialmente incompetente (Rionero in Vulture). Il Tribunale nell’esaminare approfonditamente l’eccezione del Condominio relativa all’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione ricorda che la domanda deve essere depositata presso un organismo “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” in base a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010.
Sede primaria e secondaria dell’organismo: comunicazione ai fini della competenza
Il Tribunale però ricorda anche che la circolare del Ministero della Giustizia del 27.11.2013 ha chiarito che l’organismo competente possa avere la sua sede principale o secondaria nel circondario del tribunale competente per la controversia, ma è essenziale che lo stesso sia accreditato e che queste sedi siano state regolarmente comunicate e iscritte. Nello specifico la circolare ha precisato che:“la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia. Ai fini della esatta individuazione della sede principale o della sede secondaria è condizione necessaria che queste ultime siano state regolarmente comunicate al Ministero vigilante mediante la compilazione e trasmissione della modulistica al tal uopo predisposta da questa amministrazione e visibile sul sito www.giustizia.it “ Applicando questi principi al caso specifico, il Tribunale rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale perché il procedimento di mediazione è stato correttamente incardinato presso l’Organismo APEC. Sebbene la sede centrale di APEC sia a Rionero in Vulture, l’organismo possiede una sede secondaria a Trani, che rientra nel circondario del Tribunale competente per la controversia.
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